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Provvedimento del 26 novembre 2020 [9522998]

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[doc. web n. 9522998]

Provvedimento del 26 novembre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 243 del 26 novembre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 24 febbraio 2020 con il quale XX, rappresentato e difeso dall’avv. Marisa Marraffino, ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di alcuni URL collegati a contenuti, ormai risalenti nel tempo, riguardanti una vicenda giudiziaria nella quale il medesimo è stato coinvolto in relazione ad illeciti connessi alla bancarotta di un noto gruppo imprenditoriale italiano;

CONSIDERATO che l'interessato ha, in particolare, rilevato:

il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante reperibilità in rete di contenuti riferiti a fatti avvenuti nel 2008 in ordine ai quali è intervenuta una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per fatti secondari legati alla vicenda, “pur non riconoscendo alcuna responsabilità per i fatti addebitatigli”,

che non vi sarebbe pertanto alcun interesse pubblico attuale a reperire tali informazioni in associazione al proprio nominativo tenuto conto del tempo decorso e del fatto che non è stato più coinvolto in episodi simili, “conducendo una vita specchiata che lo ha portato ad essere oggi uno stimato ed apprezzato professionista”;

che in considerazione dell’impossibilità di identificare i titolari dei siti collegati agli URL per i quali è chiesta la rimozione, l’istanza è stata avanzata nei soli confronti del gestore del motore di ricerca;

VISTA la nota del 3 luglio 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 23 luglio 2020 con la quale Google LLC ha comunicato:

di aver provveduto a disporre il blocco di alcuni degli URL oggetto di richiesta – nello specifico quelli indicati con i nn. da 1 a 6 della memoria depositata dal titolare – dalle versioni europee dei risultati di ricerca per “le query correlate al nome del reclamante”;

di non poter aderire alla richiesta di rimozione degli ulteriori URL indicati - http://... - in quanto le pagine ad essi collegate non riguardano la vicenda giudiziaria nella quale il reclamante è stato coinvolto, ma riportano informazioni prettamente attinenti alla vita professionale del medesimo, riferendo del ruolo da lui ricoperto “presso la società di servizi finanziari UBS, oltre che del suo inserimento in una lista di giovani professionisti di spicco nel settore investment banking”;

con riguardo al contenuto reperibile tramite i predetti URL, vi sarebbe pertanto un interesse pubblico attuale ad averne conoscenza in considerazione del fatto che il reclamante svolge tuttora la professione ivi indicata e che le relative informazioni risultano veicolate da testate giornalistiche di rilievo internazionale;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO, con riguardo agli URL indicati con i nn. da 1 a 6 nella memoria depositata da Google, che quest’ultima ha dichiarato di aver provveduto a disporne il blocco per ricerche condotte con il nome del reclamante e che pertanto non si ritengono sussistenti i presupposti per l'adozione di provvedimenti in merito da parte dell'Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli ulteriori URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

i contenuti reperibili tramite i predetti URL differiscono da quelli costituenti l’oggetto principale delle richieste avanzate tramite l’atto di reclamo in quanto specificamente attinenti al profilo professionale dell’interessato;

tuttavia, mentre la pagina reperibile tramite l’URL http://.... riporta un breve profilo descrittivo di alcuni professionisti di rilievo in campo finanziario, ivi incluso l’interessato, sebbene l’accesso al contenuto integrale della pagina collegata all’URL https://... risulta attualmente limitato ai soli titolari di specifico abbonamento, restando fruibile alla generalità degli utenti esclusivamente la parte inziale del testo dell’articolo, emerge che esso risale al  27 aprile 2001; pertanto, in considerazione del lasso di tempo trascorso rispetto al verificarsi dei fatti oggetto della notizia rinvenibile attraverso l´interrogazione dei motori di ricerca, non appare prevalente l’interesse pubblico alla conoscibilità della medesima notizia, non potendosi considerare ancora attuale;

la società resistente ha rappresentato, a tale riguardo, che la pagina collegata al secondo degli URL indicati risultava visibile nella sua interezza all’epoca del riscontro fornito alla richiesta di informazioni inviata dall’Autorità e che proprio in ragione della pertinenza riconosciuta al suo contenuto è stato opposto un diniego alla richiesta di rimozione avanzata dall’interessato; 

le informazioni reperibili tramite il primo degli URL indicati risultano tuttora di interesse pubblico in quanto utili a definire l’attuale profilo professionale del reclamante, interesse che non si ritiene sussistente con riguardo al secondo URL in quanto risalente nel tempo determinando con ciò, in attuazione di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 17, par. 1, lett. c) e 21, par. 1, del Regolamento, la prevalenza dei diritti dell’interessato alla non rivenibilità in rete di tale notizia;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo:

infondato con riferimento all’URL http://...;

fondato in ordine alla richiesta di rimozione dell’URL https://... e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di disporne la rimozione quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell’interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

prende atto di quanto dichiarato da Google in ordine al disposto blocco delle ricerche condotte con il nome del reclamante con riguardo agli URL indicati con i nn. da 1 a 6 nella propria memoria e pertanto ritiene che non vi siano i presupposti per l'adozione di provvedimenti in merito da parte dell'Autorità;

dichiara il reclamo fondato con riferimento all’URL https://.... e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di disporne la rimozione quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell'interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento.

dichiara il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di rimozione del restante URL.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 26 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei