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Provvedimento del 26 novembre 2020 [9522225]

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[doc. web n. 9522225]

Provvedimento del 26 novembre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 242 del 26 novembre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 24 giugno 2020 dal sig. XX, rappresentato dagli avvocati Katia Ventura e Mirko Ventura, nei confronti di Google LLC, con il quale il reclamante ha chiesto la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nome e cognome di un URL https://... rinviante ad un ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (“Composizione delle crisi da sovraindebitamento”), depositato il 12 marzo 2018 e pubblicato sul sito Internet del Tribunale di XX;

CONSIDERATO che il reclamante ha, in particolare, rappresentato:

di aver presentato istanza ex art. 15, comma 9, della legge n. 3/2012, depositata in data 7 novembre 2016, al fine di accedere alla procedura di liquidazione del suo patrimonio personale prevista dall’art. 14 ter della legge n. 3/2012;

che il Tribunale di XX ha nominato quale gestore della crisi, il dott. XX, il quale ha predisposto una relazione particolareggiata con il progetto di liquidazione del patrimonio ai fini dell’esdebitazione;

di aver provveduto a depositare il ricorso per la liquidazione del suo patrimonio di cui all’art. 14-ter della legge n. 3/2012 in data 12 marzo 2018;

che, in accoglimento del suddetto ricorso, in data 17 aprile 2018 la II sezione civile del Tribunale di XX ha confermato il dott. XX quale liquidatore, ed ha assunto le statuizioni del caso in ordine all’avvio della liquidazione;

di essere stato informato da terze persone, nel maggio 2019, della “pubblicazione sul motore di ricerca Google” del ricorso di cui sopra;

che in tale ricorso sono presenti dati personali e sensibili, e in particolare, informazioni relative alla sua situazione familiare, alle condizioni di salute, alla situazione economica di difficoltà, oltre all’indicazione dei suoi dati anagrafici, del luogo di residenza e della targa della vettura di sua proprietà;

di aver svolto la propria attività lavorativa presso il Nucleo Radiomobile di XX dell’Arma dei Carabinieri, per cui la divulgazione di tali dati personali anche sensibili sta presumibilmente creando, da oltre un anno, una situazione di pericolo per l’incolumità personale e fisica sua e della sua famiglia;

che le suddette informazioni risultano pubblicate sulla prima pagina di Google digitando il proprio nome e cognome, e pertanto qualsiasi utente di Internet può aver accesso ad informazioni che toccano una moltitudine di aspetti della vita privata;

CONSIDERATO che il reclamante ha precisato di aver inviato a Google, l’11 maggio 2019 una richiesta di deindicizzazione avente ad oggetto l’URL in questione, che è stata rigettata, in quanto riferita ad una pubblicazione effettuata da un ente pubblico;

VISTA la nota del 10 luglio 2020, con la quale questa Autorità ha chiesto a Google, in qualità di titolare del trattamento, di fornire riscontro alla richiesta del reclamante e di far conoscere se avesse intenzione di adeguarsi ad essa;

VISTA la nota del 31 luglio 2020 con la quale Google, in qualità di titolare del trattamento, ha dichiarato di non poter aderire all’istanza in questione, in quanto l’URL indicato rimanda ad un documento pubblicato sul sito istituzionale del Tribunale di XX, ed ha ad oggetto il ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter della legge n. 3/2012 depositato dal reclamante nel gennaio 2018, in relazione al quale deve pertanto esser esclusa la sussistenza di un diritto all’oblio, trattandosi di una pubblicazione recente (2018), avvenuta ad opera dell’autorità giudiziaria;

VISTA la nota del 5 agosto 2020 con la quale l’interessato, in replica alle argomentazioni fornite da Google, oltre a ribadire le ragioni del reclamo e a richiamare le responsabilità dei gestori dei motori di ricerca come riportate nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014 (causa C-131/12), ha precisato che:

- in seguito alla pubblicazione dei dati personali sensibili relativi alla situazione familiare (il divorzio dalla moglie e gli accordi economici intercorsi tra le parti), allo stato di salute (lo stato depressivo e l’esaurimento nervoso scaturito dalla situazione di crisi personale e familiare), alla situazione economica di difficoltà, unitamente all’indicazione dei suoi dati anagrafici, del luogo di residenza e della targa della vettura di proprietà, si è visto negare la possibilità di condurre in locazione un immobile dopo che il proprietario del bene in questione aveva letto il ricorso pubblicato sul motore di ricerca, nutrendo così timori sulla sua capacità di adempiere correttamente all’obbligazione;

- la pubblicazione ha ad oggetto un atto di parte, ossia il suo ricorso rivolto all’autorità giudiziaria, cui ha fatto seguito il decreto di apertura della liquidazione emesso dal Giudice il 13 aprile 2018, sottolineando che con il suddetto decreto quest’ultimo avrebbe ordinato la pubblicazione del ricorso e del provvedimento “esclusivamente sul sito del Tribunale e non già sul web”;

CONSIDERATO preliminarmente che:

- nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall’art. 3, par. 1;

- il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

- tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell’art. 55, par. 1, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

VISTA la legge n. 3 del 27 gennaio 2012, che demanda al giudice la decisione in ordine all’”idonea forma di pubblicità” da attribuire ad alcuni atti della procedura, tra i quali la proposta di accordo o di piano del consumatore ed il provvedimento di omologazione dell’accordo e del piano del consumatore (cfr. artt. 10, comma 2, 12, comma 2, e 12-bis, comma 3, l. n. 3/2012) e considerato che nel caso in esame il Giudice ha previsto che il ricorso e il decreto siano pubblicati “sul sito del Tribunale di XX”;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- nel sito Internet del Tribunale di XX nella sezione “crisi da sovraindebitamento” non risulta pubblicato il suddetto documento, né altri relativi al medesimo periodo, ma appaiono esclusivamente i ricorsi e i decreti di apertura delle procedure di liquidazione del patrimonio relative all’anno 2020, per le quali risultano oscurati i dati sensibili, e leggibili solo il nome del reclamante e il piano di liquidazione, ma non la motivazione alla base della richiesta;

- il documento in questione non si rinviene neppure ove si effettui una ricerca sul motore di ricerca presente sul sito Internet del Tribunale;

CONSIDERATO che ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente invocabile il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPD) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

CONSIDERATO, in particolare, il punto n. 6 delle suddette “Linee Guida” del 2014, secondo il quale vanno deindicizzati i dati contenenti informazioni sensibili, che hanno un impatto maggiore sulla vita privata delle persone rispetto ai dati personali “comuni”;

RILEVATO che digitando le generalità del reclamante all’interno del motore di ricerca Google si perviene alla pubblicazione integrale del suddetto documento del 2018, senza che siano oscurati i dati sensibili, come nei ricorsi pubblicati nel sito Internet del suddetto Tribunale, creando un pregiudizio specifico e ulteriore rispetto alla misura disposta dal giudice, che si è limitato a chiedere la sua pubblicazione del ricorso e della domanda “sul sito del Tribunale di XX”.

RITENUTO, pertanto, di dover pertanto considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di rimozione dell’URL indicato nella memoria di risposta di Google e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di rimuovere lo stesso quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell’interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f) del Regolamento, per le ragioni di cui in premessa,   dichiara il reclamo fondato e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google di rimuovere l’URL sopra indicato quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell'interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 26 novembre 2020   

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei