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Provvedimento del 12 novembre 2020 [9521935]

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[doc. web n. 9521935]

Provvedimento del 12 novembre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 222 del 12 novembre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 27 gennaio 2020 con il quale XX ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di alcuni URL collegati ad articoli contenenti la descrizione di vicende, ormai risalenti nel tempo, che hanno riguardato in via diretta un’altra persona, alla quale il medesimo risulta legato da un rapporto di affinità, e rispetto alle quali né quest’ultima, né lui stesso sarebbero stati mai sottoposti ad alcun procedimento penale;

CONSIDERATO che l'interessato ha, in particolare, lamentato:

il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante reperibilità in rete di contenuti risalenti al periodo 2008-2010 rispetto ai quali non vi è mai stato alcun seguito giudiziario a proprio carico, né del proprio congiunto, che peraltro, pur se all’epoca dei fatti ricopriva un’alta carica pubblica, attualmente è collocato a riposo per raggiungimento dell’età pensionabile a partire dal XX;

l’impatto sproporzionato sui propri diritti causato dalla diffusione di informazioni risalenti nel tempo che non risulta bilanciato da un attuale interesse del pubblico ad averne conoscenza tenuto anche conto del fatto che i relativi articoli non risultano aggiornati con riferimento agli sviluppi successivi, ossia all’inesistenza di qualsivoglia indagine o procedimento penale nei propri confronti;

VISTA la nota del 10 giugno 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 30 giugno 2020 con la quale Google LLC ha comunicato:

di aver provveduto a disporre il blocco di alcuni degli URL oggetto di richiesta – nello specifico quelli indicati con i nn. da 1 a 8 della memoria depositata – dalle versioni europee dei risultati di ricerca per “le query correlate al nome del reclamante”;

di aver adottato, con riguardo all’URL https://..., “misure manuali per impedire il posizionamento” della relativa pagina tra i risultati associati al nome dell’interessato nelle versioni europee del motore di ricerca, non avendo individuato lo stesso al suo interno;

di non poter aderire alla richiesta di rimozione dell’URL http://... non ritenendo sussistenti i presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio, trattandosi di notizie di cronaca recente che riferiscono “dell’annullamento della concessione all’azienda (…) dell’appalto per la realizzazione del XX a seguito dell’annullamento della relativa gara da parte del Consiglio di Stato”;

si tratta pertanto di una vicenda diversa da quella riguardante i restanti URL rispetto alla quale “il nome del reclamante viene menzionato nella sua qualità di XX della società affidataria dell’appalto annullato” ed in cui viene ricordata la circostanza che il medesimo era stato “sfiorato anche da “alcune inchieste giornalistiche relative al XX;

quest’ultima informazione non costituisce l’oggetto principale dell’articolo e pertanto, nel caso in esame, deve ritenersi ancora sussistente l’interesse del pubblico alla conoscibilità delle notizie ivi riportate in considerazione del fatto che si tratta di pubblicazione recente (XX) afferente vicende giudiziarie riguardanti appalti pubblici;

VISTA la nota del 6 luglio 2020 con la quale l’interessato, nel replicare al riscontro fornito da Google, ha eccepito, riguardo all’URL in ordine al quale è stato opposto un diniego alla rimozione, che la propria richiesta trova fondamento, non tanto in riferimento all’informazione data in via principale dall’articolo – ovvero quella riguardante l’annullamento di un appalto pubblico – quanto all’accostamento ivi riportato tra la sua persona ed inchieste giornalistiche risalenti al 2010 che, da un lato, sono le medesime riportate nelle pagine collegate ad URL oggetto della rimozione disposta dal titolare del trattamento e, dall’altro, determinano “mere ipotesi di contenuto diffamatorio” in quanto mai sfociate in alcuna indagine penale nei propri confronti, né del proprio congiunto, circostanza peraltro “capziosamente omessa” al momento della pubblicazione dell’articolo all’epoca del quale era ormai pacifica;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO, con riguardo agli URL indicati con i nn. da 1 a 8 nella memoria trasmessa da Google, che la medesima ha dichiarato di aver provveduto a disporne il blocco per ricerche condotte con il nome del reclamante, rappresentando altresì, con riguardo all’URL https://..., di aver adottato misure manuali atte ad impedire il posizionamento della pagina da esso collegata in corrispondenza del predetto nominativo;

RITENUTO pertanto, con riguardo alla richiesta di rimozione dei sopra indicati URL, che non sussistano i presupposti per l'adozione di provvedimenti in merito da parte dell'Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione dell’URL https://... avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPD) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

la vicenda descritta nell’articolo collegato al sopra indicato URL riguarda in via principale questioni diverse da quelle oggetto dei restanti URL in ordine ai quali Google ha disposto la rimozione e relative, in particolare, a circostanze strettamente connesse all’attività professionale attualmente svolta dall’interessato concernenti l’annullamento di una gara di appalto di un’importante opera pubblica che era stata aggiudicata ad una società che, per quanto desumibile dalla lettura dell’articolo stesso, era legata all’interessato da un rapporto di prestazione professionale;

il richiamo, contenuto al suo interno, a precedenti inchieste giornalistiche che lo hanno riguardato risulta formulato in via incidentale ed è espresso in termini tali da lasciar intendere che le predette inchieste – di tipo giornalistico e dalle quali sarebbe stato solo “sfiorato” – si siano concluse senza determinare alcun coinvolgimento del medesimo in procedimenti giudiziari;

in questa sede non possono essere valutate doglianze riferibili ad altri soggetti – quali il congiunto dell’interessato, in più passaggi citato come vittima degli effetti negativi derivanti dalla perdurante reperibilità in rete di informazioni relative ad inchieste del 2010 ormai concluse – tenuto conto del fatto che la tutela riconosciuta dal Regolamento per mezzo del reclamo può essere invocata solo con riguardo a dati personali riferibili direttamente all’interessato, concetto nel quale non può ritenersi incluso l’eventuale accostamento artificioso di fatti e circostanze ad opera di un giornalista che, di per sé, potrebbe essere idoneo a determinare, se del caso, la lesione di un diritto diverso, ovvero quello alla reputazione, come tale azionabile innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria;

alla luce di quanto sopra esposto, i profili sollevati non costituiscono argomento sufficiente per disporre la rimozione del relativo URL in associazione al nominativo dell’interessato in quanto le informazioni contenute nell’articolo ad esso collegato sono da ritenersi, nel loro complesso, di interesse ancora attuale per la collettività in quanto connesse al ruolo pubblico del medesimo con riguardo a fatti avvenuti in epoca recente;

RITENUTO di dover pertanto dichiarare il reclamo infondato con riguardo al sopra indicato URL;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

prende atto di quanto dichiarato da Google in ordine al disposto blocco delle ricerche condotte con il nome del reclamante con riguardo agli URL indicati con i nn. da 1 a 8 nella propria memoria, nonché riguardo all’avvenuta adozione di misure manuali atte ad impedire, in corrispondenza del predetto nominativo, il posizionamento della pagina collegata all’URL https://... e pertanto ritiene che non vi siano i presupposti per l'adozione di provvedimenti in merito da parte dell'Autorità;

dichiara il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di rimozione dell’ulteriore URL indicato nell’atto introduttivo del procedimento.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 12 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei