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Parere su una versione aggiornata di uno schema di decreto relativo alla dematerializzazione della ricetta per le prestazioni farmaceutiche non a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e alle modalità di consultazione da parte dell’assistito del promemoria dematerializzatodella ricetta elettronica - 12 novembre 2020 [9519603]

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[doc. web n. 9519603]

Parere su una versione aggiornata di uno schema di decreto relativo alla dematerializzazione della ricetta per le prestazioni farmaceutiche non a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e alle modalità di consultazione da parte dell’assistito del promemoria dematerializzatodella ricetta elettronica - 12 novembre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 218 del 12 novembre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito Regolamento);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di seguito “Codice”);

VISTO il parere reso dal Garante il 2 aprile 2020, n. 66 (doc. web n. 9308089);

VISTA la richiesta di parere del Ministero dell’economia e delle finanze;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Agostino Ghiglia;

PREMESSO

Con nota del 5 novembre 2020 (prot. n. 213798), il Ministero dell’economia e delle finanze (Mef) ha trasmesso, ai sensi dell’art. 36, par. 4 del Regolamento, una versione aggiornata dello schema di decreto, da adottare di concerto con il Ministero della salute, relativo alla dematerializzazione della ricetta per le prestazioni farmaceutiche non a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e alle modalità di consultazione da parte dell’assistito del promemoria dematerializzato della ricetta elettronica, che era stato già trasmesso il 1° aprile u.s. in una distinta versione, sulla quale il Garante aveva reso il proprio parere favorevole il 2 aprile 2020 (provv. n. 66 del 2.4.2020).

Nello schema di decreto, sottoposto al parere dell’Autorità, è presente anche la disposizione volta ad individuare, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, le modalità di trasmissione della ricetta elettronica in farmacia che era già contenuta nella precedente versione dello schema di decreto.

RILEVATO

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha inviato una versione novellata dello schema di decreto, già trasmesso il 1° aprile u.s.. In particolare, le modifiche apportate riguardano:

- la previsione del processo di dematerializzazione della ricetta per le prescrizioni dei farmaci non a carico del SSN anche per le ricette non ripetibili (art. 2, comma 1, e modifica alle Premesse dello schema di decreto);

- la possibilità di integrazione del processo di dematerializzazione della ricetta per le prescrizioni di farmaci non a carico del SSN con i sistemi regionali (SAR) (art. 2, comma 2, e modifica alle Premesse dello schema di decreto);

- la precisazione che il promemoria della ricetta dematerializzata sia reso disponibile all’interessato anche tramite il Fascicolo sanitario elettronico dello stesso (art. 3, dello schema di decreto);

- l’eliminazione della previsione, contenuta nell’art. 4, commi 5 e 6, della versione di schema di decreto su cui l’Autorità ha espresso il richiamato parere il 2 aprile u.s., relativa alla possibilità, per l’interessato, di delegare telefonicamente il medico prescrittore, al momento della compilazione della ricetta elettronica, all’invio del promemoria direttamente alla farmacia prescelta dallo stesso (soppressione dell’art.4, commi 5 e 6 e di un Visto delle Premesse dello schema di decreto).

Ad eccezione delle predette modifiche lo schema di decreto inviato al Garante riproduce, anche con riferimento alle misure relative all’emergenza epidemiologica da Covid-19, quello inviato il 1° aprile u.s., esaminato con il parere del 2 aprile u.s. a cui si rinvia in merito alla descrizione dei trattamenti.

Lo schema di decreto trasmesso all’Autorità è stato formulato anche sulla base delle interlocuzioni effettuate dall’Ufficio con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero della salute.

Lo schema di decreto trasmesso si compone di 4 articoli, relativi al quadro definitorio (art. 1), alla dematerializzazione della ricetta per le prestazioni sanitarie non a carico del SSN (art. 2), alle modalità con cui mettere a disposizione dell’assistito il promemoria dematerializzato della ricetta (art. 3) e, per la fase emergenziale in atto, all’invio del promemoria della ricetta elettronica alla farmacia prescelta dall’assistito (art.4).

OSSERVA

Successivamente all’adozione del richiamato parere del 2 aprile u.s., il Ministero dell’economia e delle finanze ha rappresentato al Garante di aver sospeso l’adozione dello schema di decreto sottoposto all’attenzione dell’Autorità per recepire le osservazioni espresse, anche con riferimento all’emergenza sanitaria da Covid-19, dalle regioni e dall’Ordine dei farmacisti.

In particolare, secondo quanto rappresentato dal predetto Ministero, le modifiche apportate allo schema di decreto già trasmesso al Garante, rispondono all’esigenza, manifestata dalle regioni, di specificare che il processo di dematerializzazione della ricetta riguarda sia quelle ripetibili che quelle non ripetibili e che il predetto processo, come già disciplinato dalle vigenti disposizioni in tema di ricetta elettronica a carico del SSN, può essere integrato con i sistemi regionali (SAR) (modifiche apportate all’art. 2 e alle Premesse dello schema di decreto).

La revisione dello schema di decreto ha portato poi ad evidenziare la necessità, espressa dalle regioni, di precisare che resta ferma la possibilità per l’interessato di consultare il promemoria della ricetta dematerializzata attraverso il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (modifiche apportate all’art. 3 dello schema di decreto).

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha poi evidenziato la necessità che fosse soppresso, su richiesta dell’Ordine dei medici e dei farmacisti, l’art. 4, commi 5 e 6, della versione di schema di decreto su cui l’Autorità ha espresso il richiamato parere il 2 aprile u.s., relativa alla possibilità per l’interessato di delegare telefonicamente il medico prescrittore, al momento della compilazione della ricetta elettronica, all’invio del promemoria direttamente alla farmacia prescelta dallo stesso (cfr. anche le correlate modifiche alle Premesse).

Secondo quanto dichiarato dal predetto Ministero, le modifiche apportate allo schema di decreto precedentemente trasmesso al Garante sono condivise dal Ministero della salute.

Nello schema di decreto in esame permangono le garanzie in materia di protezione dei dati personali già individuate nella precedente versione trasmessa all’Autorità, che teneva conto delle indicazioni fornite dall’Ufficio, anche con riferimento ai trattamenti effettuati nel contesto emergenziale.

Ciò premesso, sullo schema di decreto in esame non vi sono rilievi da formulare, sotto il profilo della protezione dei dati personali.

TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi degli artt. 36, par. 4 e 57, par. 1, lett. c) del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da adottare di concerto con il Ministero della salute.

Roma, 12 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei