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Parere su uno schema di decreto interministeriale volto a definire le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio economico di cui al “Programma sperimentale buono mobilità" - 26 novembre 2020 [9519436]

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[doc. web n. 9519436]

Parere su uno schema di decreto interministeriale volto a definire le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio economico di cui al “Programma sperimentale buono mobilità" - 26 novembre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 233 del 26 novembre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, l’avvocato Guido Scorza e il dott. Agostino Ghiglia, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento);

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito Codice) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

PREMESSO

1. Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso a questa Autorità, per il prescritto parere ai sensi del Regolamento, uno schema di decreto interministeriale volto a definire le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio economico di cui al “Programma sperimentale buono mobilità”, attuativo dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141, come modificato dall’articolo 229, comma 1, lett. a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Lo schema riguarda, in particolare, l’erogazione del beneficio mobilità a fronte della rottamazione di autoveicoli o motoveicoli obsoleti ed inquinanti (c.d. “bonus rottamazione”) a favore di  cittadini residenti in determinate zone e fa seguito al decreto interministeriale 14 agosto 2020 che, al fine di far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disciplinato il c.d. “bonus mobilità” volto a incentivare forme di mobilità sostenibile, a prescindere da alcuna rottamazione di veicoli.

Il provvedimento all’esame, in sostanza, analogamente a quello vigente, ha lo scopo di ridurre le emissioni climalteranti e inquinanti, incentivando, però, rispetto a quello, non solo forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane, l’acquisto di biciclette anche a pedalata assistita e dispositivi per la micromobilità elettrica, ma anche la rottamazione di motocicli e autoveicoli inquinanti.

Il nuovo articolato prevede, inoltre, il riconoscimento del bonus non nei confronti dei cittadini residenti nelle città con più di 50 mila abitanti, ma a favore dei residenti nei Comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, che rottamino, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, veicoli datati (autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi).

RILEVATO

2. Lo schema di decreto - quanto ai presupposti di carattere generale e alle modalità di fruizione del beneficio - ricalca pressochè pedissequamente il citato decreto interministeriale 14 agosto 2020,  sul cui schema il Garante ha reso parere favorevole il 9 luglio 2020 (doc. web n. 9439976) sul presupposto che esso, avendo recepito le indicazioni rese dall’Autorità nel corso di incontri di lavoro e altre interlocuzioni intercorse con i competenti uffici del Ministero, fosse, nel suo complesso, conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Lo schema di decreto in esame, pertanto, non presenta, in generale, particolari criticità.

Nondimeno, per conformarne pienamente il contenuto ai principi e alle garanzie previste dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali (in particolare, principio di trasparenza e minimizzazione - art. 5, par. 1 lett. a) e c) del Regolamento), si rende necessario individuare la tipologia di dati che devono essere oggetto di attestazione da parte del beneficiario mediante dichiarazioni sostituive di autocertificazioni (cfr. artt. 5, comma 3, e 3, dello schema), con specifico riferimento alla situazione di convivenza e chiarendo se il beneficiario deve risultare anche proprietario del veicolo.

3. Residua, infine, come già rilevato nel precedente parere, l’esigenza che l’Amministrazione valuti di perfezionare lo schema nella parte in cui prevede il ricorso da parte dei beneficiari alle dichiarazioni sostitutive, al fine di esplicitare le modalità e i soggetti presso i quali il Ministero procede ad effettuare la verifica della sussistenza dei requisiti e degli stati dichiarati, al fine di garantire il rispetto del principio di liceità e trasparenza nei confronti degli interessati (art. 5, par. 1, lett. a) e art. 6, par. 3, lett. b), Regolamento).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere favorevole, ai sensi dell’articolo 57, par. 1, lett. c), del Regolamento, sullo schema di decreto attuativo dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e successive modificazioni, recante la disciplina del buono mobilità (c.d. “bonus rottamazione”), con le seguenti condizioni:

a) nello schema sia individuata chiaramente la tipologia di dati che devono essere oggetto di attestazione da parte del beneficiario, nei termini di cui al punto 2;

b) valuti l’Amministrazione di perfezionare il testo nella parte in cui prevede il ricorso alle dichiarazioni sostitutive, esplicitando le modalità e i soggetti presso i quali il Ministero procede ad effettuare la verifica della sussistenza dei requisiti e degli stati dichiarati, nei termini di cui al punto 3.

Roma, 26 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei