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Provvedimento del 15 ottobre 2020 [9513208]

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[doc. web n. 9513208]

Provvedimento del 15 ottobre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 195 del 15 ottobre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante in data 19 aprile 2019, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il quale XX, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Casalena, ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo di alcuni URL collegati ad articoli contenenti notizie, risalenti ad alcuni anni prima, relativi a vicende giudiziarie in cui il medesimo è stato coinvolto, ma ritenute ormai superate, in virtù del tempo trascorso e degli sviluppi intervenuti con riguardo ad alcuni dei fatti riportati; 

CONSIDERATO che l'interessato ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante reperibilità in rete di informazioni, alcune delle quali molto risalenti nel tempo, la cui ulteriore diffusione non risulta giustificata da un interesse del pubblico alla conoscibilità di fatti, “peraltro contestati ed ancora da accertare”, tenuto anche conto della particolare tutela riconosciuta ai dati giudiziari dalle norme in materia di protezione dei dati personali;

VISTA la nota del 7 giugno 2019 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 27 giugno 2019 con la quale Google LLC ha comunicato di non poter aderire alle richieste del reclamante, rappresentando che:

sia da ritenersi tuttora sussistente l’interesse del pubblico a conoscere notizie di cronaca giudiziaria, anche recenti – gli articoli, infatti, “si collocano in un'ampia forbice temporale (2008-2016)” – riguardanti “un soggetto avente un ruolo pubblico”, in quanto “XX”;

gli articoli reperibili tramite gli URL indicati contengono informazioni relative ad “una serie di condotte illecite quali bancarotta ed evasione fiscale avvenute tra il 2005 e 2012”, rispetto alle quali risulta pertanto carente il requisito del trascorrere del tempo, elemento costitutivo del diritto all’oblio, tenuto anche conto del fatto che le medesime vicende sono state poi “richiamate da testate giornalistiche e da altri siti tra il 2008 e il 2016, confermando un sussistente interesse pubblico alla notizia anche in epoca più recente”;

VISTA la nota del 2 dicembre 2019 con la quale l’Autorità, nel trasmettere all’interessato la comunicazione inviata dal titolare del trattamento, ha chiesto al medesimo di fornire le proprie eventuali osservazioni in merito;

VISTA la nota del 7 gennaio 2020 con la quale l’interessato ha ribadito le proprie richieste, eccependo:

di non rivestire alcun ruolo di rilievo pubblico tenuto conto del fatto che, pur essendo iscritto all’albo degli avvocati, non esercita la relativa professione e che, comunque, le vicende descritte negli articoli non riguardavano quest’ultima, bensì la carica di XX, incarico che il medesimo non ricopre più da molti anni;

i fatti descritti negli articoli oggetto di contestazione sono stati superati da successivi provvedimenti giudiziari, come dimostrato dal fatto che i sequestri “sono stati tutti revocati (…) dalle ordinanze del Tribunale di (…)” nel 2015 e che la maggior parte dei giornali che avevano pubblicato all’epoca la notizia del sequestro hanno successivamente provveduto, su sua richiesta, a cancellare gli articoli o a pubblicare all’interno di essi una rettifica;

tali notizie, contrariamente a quanto sostenuto dal titolare del trattamento, non possano reputarsi recenti tenuto conto del fatto che le stesse hanno “un’anzianità tra i sette ed i quattordici anni”;

VISTA la nota del 6 marzo 2020 con la quale è stata comunicata alle parti, ai sensi dell’art. 143, comma 3, del Codice, nonché dell’art. 8, comma 1, del regolamento dell’Autorità n. 2/2019 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 9107640), la proroga del termine per la definizione del procedimento ed è stato chiesto all’interessato di far pervenire informazioni sugli esiti giudiziari delle vicende nella quale è stato coinvolto, cui, tuttavia, non ha fatto seguito alcun riscontro;

VISTA la nota del 29 maggio 2020 con la quale l’Autorità ha reiterato la richiesta all’interessato di fornire elementi in ordine alle vicende giudiziarie che lo hanno riguardato al fine di poter valutare le istanze contenute nell’atto di reclamo;

VISTA la nota del 16 giugno 2020 con la quale il reclamante ha comunicato che:

le notizie riguardanti il sequestro di beni disposto a carico del reclamante per evasione fiscale sono state superate dalla revoca dei relativi provvedimenti e che il relativo giudizio è in grado di appello, “ma i termini sono tutti prescritti”;

di essere stato assolto in grado di appello dall’imputazione per bancarotta fraudolenta con sentenza passata in giudicato;  

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall’art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell’art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli URL indicati nell'atto introduttivo che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea;

RILEVATO, con riguardo agli URL corrispondenti ai nn. 1, 3, 4 e 6 della memoria del titolare del trattamento del 27 giugno 2019, che:

i primi tre si riferiscono ad una vicenda giudiziaria che, benché risalente al 2008, risulta ancora in corso di svolgimento;

l’interessato, nell’ultima memoria trasmessa in data 16 giugno 2020, ha infatti comunicato che il processo è attualmente pendente in fase dibattimentale, pur rilevando che lo stabile citato nell’articolo sia stato dissequestrato da tempo, contrariamente a quanto riportato all’interno di esso;

quest’ultimo aspetto, tuttavia – così come il riferimento ad un incarico, quello di XX, che il reclamante non ricopre più – pur potendo rilevare come un’inesattezza dell’informazione, non costituisce un elemento sufficiente a far ritenere l’articolo inattuale con riguardo alla vicenda complessivamente descritta all’interno di esso, la quale, traendo origine da fatti che non hanno specifica attinenza né con il predetto stabile, né con l’incarico ricoperto all’epoca dall’interessato, bensì con l’attività professionale svolta dal medesimo, deve ritenersi di interesse pubblico non essendo la relativa vicenda ancora conclusa;

l’ultimo degli URL oggetto di richiesta (https://...) è collegato ad una pagina di Wikipedia nella quale viene descritta l’attività svolta dal reclamante rispetto alla quale non si rileva, in virtù del ruolo pubblico ricoperto dal medesimo, alcuna ragione di pregiudizio;

RITENUTO di dover pertanto dichiarare il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di rimozione degli URL sopra indicati;

RILEVATO, invece, che:

• con riguardo al secondo degli URL indicati nella memoria fatta pervenire dal titolare del trattamento (http://...):

la notizia reperibile attraverso di esso, pur collegata a fatti riguardo ai quali il giudizio relativo ai fatti sottostanti non risulta ancora concluso in via definitiva, appare integralmente incentrata sull’avvenuto sequestro di beni in capo al reclamante, oltreché ad alcune società indicate nel testo dell’articolo;

la predetta misura cautelare è stata applicata nella fase iniziale del procedimento che lo ha coinvolto, ma il provvedimento che l’ha disposta è stato successivamente revocato dall’autorità giudiziaria nel 2015;

di tale circostanza non è dato atto all’interno dell’articolo, come è invece avvenuto nel caso di articoli analoghi presenti in rete nei quali è stata inserita un’apposita integrazione, e l’interessato ha avviato nel 2019 una procedura di mediazione con la società editrice dell’articolo al fine di ottenerne quanto meno la rettifica, ma la stessa si è conclusa con la mancata partecipazione della parte convenuta;

la permanente reperibilità in rete di un articolo non aggiornato in associazione al nominativo dell’interessato, oltre a risultare pregiudizievole per i diritti di quest’ultimo, non appare neppure idoneo a garantire l’interesse degli utenti della rete ad una corretta informazione che può essere invece garantita dalla presenza di articoli riguardanti la medesima vicenda, ma aggiornati sulla base degli sviluppi successivi ed attraverso i quali è possibile ricostruire il corretto svolgimento dei fatti;

• con riguardo agli URL  http://... e https://...:

le diverse vicende giudiziarie descritte negli articoli ad essi collegati risultano concluse, rispettivamente, con una sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto emessa in grado di appello e con la pronuncia di un decreto di archiviazione, come appurato dall’Autorità attraverso l’acquisizione di informazioni in merito;

i predetti articoli non risultano pertanto aggiornati con l’indicazione dell’esito favorevole del giudizio, risultando in tal modo pregiudizievoli per l’interessato ed in contrasto con i principi di esattezza ed aggiornamento dei dati espressamente previsti dal Regolamento (cfr. art. 5, par. 1, lett. d)), nonché con quanto affermato dalle citate “Linee Guida” (cfr. punto 4 della Parte II);

RITENUTO di dover pertanto considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di rimozione dei tre URL sopra indicati e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di rimuovere gli stessi quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal vice segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento dichiara il reclamo:

fondato con riguardo al secondo, quinto e settimo degli URL indicati nella memoria del titolare del trattamento e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di rimuovere gli stessi quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell'interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

infondato con riguardo ai restanti URL.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 15 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi