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Newsletter 23/12/2020 - Garante privacy a un call center: tutelare la dignità dei lavoratori - Giornalismo: no a artifici e pressioni, il Garante sanziona "Le Iene" - Diritto all’oblio, senza interesse rilevante no alla rimozione dello scritto di un defunto

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NEWSLETTER N. 471 del 23 dicembre 2020

Garante privacy a un call center: tutelare la dignità dei lavoratori
Giornalismo: no a artifici e pressioni, il Garante sanziona "Le Iene"
Diritto all’oblio, senza interesse rilevante no alla rimozione dello scritto di un defunto


Garante privacy a un call center: tutelare la dignità dei lavoratori
No all’obbligo per i dipendenti di tenere farmaci e dispositivi medici sulla scrivania

Lede la dignità del lavoratore dover tenere in vista sulla propria postazione medicinali, assorbenti, dispositivi medici. Per questo motivo il Garante per la protezione dei dati personali ha ordinato ad una società di call center il pagamento di una sanzione di 20mila euro e l’adozione di misure correttive per conformarsi alla normativa privacy.

La decisione del Garante conclude un procedimento avviato a seguito della segnalazione di una associazione sindacale che lamentava possibili violazioni del Regolamento Ue da parte della società. Sotto accusa il regolamento aziendale con il quale per garantire, a detta della società, la segretezza dei dati trattati per conto dei clienti, era stato disposto il divieto per i dipendenti di portare con sé borse, telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici nonché “l’obbligo di tenere a vista sulla scrivania scatole di medicinali e assorbenti”.  Disposizioni che l’Autorità ha ritenuto non conformi alla disciplina in materia di privacy.

Dagli accertamenti è risultato infatti che la società ha effettivamente adottato, da giugno a luglio 2019, un regolamento interno in base al quale gli operatori del call center erano tenuti ad esporre sul tavolo di lavoro oggetti prettamente personali quali medicinali, presidi medici, assorbenti, salviette umidificate, che il lavoratore utilizzava nel corso della prestazione lavorativa. Ciò senza la possibilità di riporre tali oggetti all’interno di astucci o comunque contenitori di piccole dimensioni per sottrarli alla visibilità di colleghi o superiori gerarchici e, di conseguenza invece, con la possibilità per costoro di apprendere, indirettamente, stati o situazioni personali o informazioni relative allo stato di salute estranei al contenuto della prestazione lavorativa e lesive della dignità e riservatezza del dipendente.

Nel dichiarare illecito il trattamento di dati, l’Autorità ha quindi ingiunto alla società il pagamento di una sanzione pecuniaria di 20mila euro e le ha ordinato di conformare ai principi di liceità e minimizzazione previsti dal Regolamento europeo i trattamenti effettuati con un nuovo regolamento aziendale in fase di elaborazione.


Giornalismo: no a artifici e pressioni, il Garante sanziona "Le Iene"
Reti Televisive Italiane dovrà pagare una multa di 10mila euro

I giornalisti devono agire con correttezza e trasparenza evitando di utilizzare artifici e pressioni per raccogliere notizie che potrebbero essere acquisite con gli strumenti dell’inchiesta giornalistica. Il principio è stato ribadito dal Garante che ha sanzionato Reti Televisive Italiane S.p.a. e ha vietato la diffusione di un’intervista all’interno di un servizio de “Le Iene”.

Il caso affrontato dall’Autorità riguarda un medico che aveva presentato reclamo lamentando una violazione della sua privacy avvenuta nel corso di una puntata della trasmissione. Dopo essere stato avvicinato dagli inviati del programma televisivo che - senza identificarsi - erano entrati nel suo studio fingendo un malore, il medico era stato ripreso e “intervistato” a sua insaputa. Nel servizio comparivano lunghi primi piani della sua persona, oscurata solo parzialmente in volto e senza mascheramento della voce, e dettagli del luogo di lavoro che lo rendevano riconoscibile. Al professionista, inoltre, mentre era dedito alle sue prestazioni sanitarie, venivano rivolte con insistenza domande sul problema dei fumi e sull’inquinamento dell’aria nel Comune dove lavora.

Nel decidere sul reclamo, il Garante ha ritenuto che, nel caso specifico, i giornalisti avrebbero dovuto agire con correttezza e trasparenza, qualificandosi ed evitando artifici e pressioni indebite, in conformità alla disciplina in materia di privacy e al Codice deontologico dei giornalisti.

Le informazioni che i giornalisti intendevano raccogliere si sarebbero infatti potute ugualmente acquisire con modalità diverse, ricorrendo, ad esempio, ad altre fonti o attraverso una intervista palese al medico, eventualmente con garanzie di anonimato, oppure interpellando altri medici della zona. Modalità che non sono state esperite, senza peraltro che RTI abbia fornito all’Autorità elementi in grado di dimostrare l’impossibilità di procedere non ricorrendo agli artifici utilizzati. Si sarebbe potuto inoltre garantire più efficacemente l’anonimato dell’interessato, ad esempio con il mascheramento della voce e l’utilizzo di inquadrature non focalizzate sulla persona e sul suo ambiente di lavoro.

Reti Televisive Italiane S.p.a. dovrà dunque pagare una sanzione di 10.000 euro e non potrà più diffondere l’intervista in questione all’interno del servizio, che dovrà comunque essere conservata per eventuali utilizzi in sede giudiziaria. Il Garante ha disposto l’invio di copia del provvedimento al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e la sua pubblicazione per intero sul sito web del Garante.


Diritto all’oblio, senza interesse rilevante no alla rimozione dello scritto di un defunto

Per far rimuovere dal web un articolo di un defunto occorre che ci sia un effettivo interesse da tutelare e non vi siano ragioni rilevanti che entrino in conflitto con la rimozione dello scritto. È quanto ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali che ha ritenuto infondata la richiesta, avanzata dal figlio, di rimuovere da un sito web e poi da Google, un articolo pubblicato a suo tempo dal padre, poi defunto. Mentre Google aveva deindicizzato subito l’url dell’articolo, il sito si era opposto e l’uomo aveva proposto reclamo al Garante chiedendo la cancellazione dell’articolo, ritenendo che il contenuto dello scritto fosse pregiudizievole per la reputazione propria e di altri componenti della famiglia.

Il reclamante aveva dichiarato di agire anche nell’interesse del defunto, sostenendo che lo scritto in questione sarebbe stato redatto dal padre in un’epoca nella quale la malattia ne aveva già compromesso le facoltà mentali.

Nella sua decisione sul reclamo, il Garante ha ritenuto infondata la richiesta di cancellazione avanzata al sito, non essendo emersi elementi tali da dimostrare la volontà del defunto di disconoscere il contenuto dello scritto e reputando invece necessario salvaguardarne la conservazione, quale testimonianza storica della sua vita ed espressione del suo libero pensiero.

L’Autorità, tuttavia, essendo trascorsi sedici anni dalla pubblicazione originaria dell’articolo e sei anni dalla morte dell’autore, ha ordinato al gestore del sito web di non rendere reperibile l’articolo tramite motori di ricerca esterni, per contemperare l’esigenza di conservazione dello scritto con l’interesse dei familiari in esso menzionati.


L'ATTIVITÁ DEL GARANTE - PER CHI VUOLE SAPERNE DI PIÚ
Gli interventi e i provvedimenti più importanti recentemente adottati dall´Autorità


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