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Proroga del termine per l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche - 7 agosto 2020 [9451049]

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[doc. web n. 9451049]

Proroga del termine per l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche - 7 agosto 2020

Registro dei provvedimenti
n. 151 del 7 agosto 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e l’avv. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito: “Regolamento”);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito, “Codice”);

Visto il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018 con cui sono state modificate le modalità, precedentemente previste dal provvedimento del 30 aprile 2018, con cui l’Agenzia delle entrate memorizza e rende disponibili in consultazione agli operatori IVA, o agli intermediari dagli stessi delegati, le fatture emesse e ricevute nonché, ai consumatori finali, le fatture ricevute, prevedendo l’introduzione di una specifica funzionalità per consentire agli operatori IVA - o un intermediario appositamente delegato - ovvero al consumatore finale di aderire espressamente al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” e che, in caso di mancata adesione al predetto servizio da parte di almeno uno dei soggetti del rapporto economico, i file xml delle fatture siano cancellati entro 60 giorni dal termine del periodo transitorio;

Visti i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 aprile 2019 e del 30 maggio 2019 con cui, sentito il Garante, è stato disposto, tra l’altro, lo slittamento di alcuni termini connessi al servizio di consultazione, al fine di consentire ai contribuenti di disporre di un periodo più ampio per aderire al predetto servizio, è stata prevista la possibilità di effettuare l'adesione fino al 31 ottobre 2019;

Visto l’art. 14 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il quale, in particolare, ha previsto che “i file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati: a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68; b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali” e che “la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”

Vista le note del 30 ottobre e 12 dicembre 2019, 28 febbraio e 4 maggio 2020 con le quali l’Agenzia “al fine di recepire dal punto di vista tecnico e infrastrutturale le prescrizioni del citato articolo 14 del decreto legge n. 124 del 2019 e considerata la necessità di definire le misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati” ha comunicato al Garante la necessità di disporre la proroga, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, del periodo transitorio prevedendo la possibilità di effettuare l’adesione al richiamato servizio di consultazione, da ultimo, fino al 30 settembre 2020, “stante la necessità di avviare gli interventi tecnici per garantire il rispetto della disposizione normativa sopra richiamata”;

Viste le note dell’Agenzia del 28 luglio e del 4 agosto 2020, nella parte in cui ha rappresentato di voler trasmettere una nuova bozza di provvedimento attuativo dell’art. 14 del decreto-legge n. 124 del 2019, sostitutiva del precedente schema oggetto del parere del Garante del 9 luglio 2020, manifestando altresì l’esigenza di prorogare, dapprima al 1° marzo 2021 e, quindi, sino alla data di definizione del richiamato provvedimento direttoriale, il predetto termine per l’adesione al servizio di consultazione;

Rilevato, tuttavia, che l’individuazione, per relationem, del termine per l’adesione al servizio di consultazione e, correlativamente, per l’eventuale cancellazione dei file xml in caso di mancata adesione - se comprensibile in ragione dell’esigenza di ancorare il suddetto termine alla complessiva definizione del quadro regolatorio, con il provvedimento direttoriale attuativo - deve comunque prevedere, nell’osservanza dei principi di cui all’articolo  5, par. 1, lett. b) ed e), del Regolamento, anche un dies ad quem finale certo, entro il quale la cancellazione deve comunque avvenire, prescindendo dall’adozione o meno del provvedimento direttoriale;

Ritenuto che tale termine per l’adesione al servizio di consultazione potrebbe ragionevolmente individuarsi nel 1° marzo 2021, data già indicata nella nota dell’Agenzia del 28 luglio 2020;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. v) del Regolamento, prende atto del differimento del termine per l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche, proposto sino alla data di definizione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate attuativo delle disposizioni di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 124 del 2019 - e integralmente sostitutivo del precedente su cui il Garante si è espresso - e comunque da intendersi non ulteriore rispetto alla data del 1° marzo 2021.

Roma, 7 agosto 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
9451049
Data
07/08/20

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante