g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 2 luglio 2020 [9446183]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 9446183]

Provvedimento del 2 luglio 2020

Registro dei provvedimenti
n. 130 del 2 luglio 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il dott. Antonello Soro, presidente, la prof.ssa Licia Califano e la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti ed il dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 26 agosto 2019 con il quale XX ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di alcuni URL collegati ad articoli contenenti notizie relative ad una vicenda giudiziaria nella quale il medesimo è stato coinvolto e che risulta tuttora in corso di definizione;

CONSIDERATO che l'interessato ha, in particolare:

lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla reperibilità in rete di informazioni riguardanti accertamenti giudiziari ancora in corso in ordine a fatti “in parte smentiti nel corso delle indagini preliminari condotte dalla Procura”;

eccepito che alcune citazioni riportate all’interno degli articoli reperibili tramite gli URL dei quali è chiesta la rimozione “derivano da documentazione “secretata” a disposizione solo delle forze dell’ordine (…), degli indagati, della Procura della Repubblica, del Tribunale e dei difensori degli indagati”;

rilevato che alcuni articoli riportano l’indicazione del proprio paese di residenza ponendo così a rischio la sua incolumità personale;

VISTA la nota del 7 ottobre 2019 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 25 ottobre 2019 con la quale Google LLC ha comunicato;

di aver adottato, con riguardo agli URL indicati a pag. 2 del riscontro fornito, misure manuali atte ad impedire il posizionamento delle stesse tra i risultati di ricerca associati al nome dell’interessato, non avendo individuato quest’ultimo all’interno nei contenuti delle relative pagine;

di non poter aderire alla richiesta di rimozione con riguardo ai restanti URL in quanto rimandano ad articoli di cronaca giudiziaria pubblicati agli inizi del 2019 riguardanti una recente indagine che ha coinvolto numerosi soggetti ritenuti affiliati ad un clan malavitoso di stampo mafioso, tra i quali compare anche “il nome del reclamante (…) che risulta, tra l’altro, indagato per aver curato diverse operazioni per permettere e favorire il riciclaggio dei proventi del clan” medesimo;

che si tratta quindi di notizie molto recenti rispetto alle quali deve reputarsi ancora sussistente l’interesse del pubblico ad averne conoscenza tenuto conto del fatto che la vicenda risulta attualmente in fase di accertamento da parte dell’autorità giudiziaria e che i fatti contestati riguardano l’attività professionale svolta dall’interessato;

VISTA la nota del 25 ottobre 2019 con la quale l’interessato ha ribadito le proprie richieste rilevando l’erroneità di quanto sostenuto dal gestore del motore di ricerca, tenuto conto del fatto che “le indagini sono state chiuse di recente [con la revoca della misura cautelare applicata inizialmente] e nel fascicolo di rinvio a giudizio non compare affatto l’accusa [riportata] dal motore di ricerca”;

VISTA la nota del 17 gennaio 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto a Google di fornire le proprie osservazioni in merito a quanto dedotto dall’interessato nell’ultima nota trasmessa;

VISTA la comunicazione del 27 gennaio 2020 con la quale il titolare del trattamento ha rappresentato di essersi limitato, nel suo precedente riscontro, “a riassumere le notizie riportate negli URL di cui il reclamante richiede la rimozione” in quanto non ha conoscenza diretta dei fatti sottostanti, né responsabilità per i contenuti pubblicati da terzi;

VISTA la nota del 5 marzo 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto all’interessato di far pervenire eventuali ulteriori deduzioni in ordine a quanto rappresentato dal titolare del trattamento cui non ha fatto tuttavia seguito alcun riscontro da parte del medesimo;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

come comunicato da Google alle Autorità di controllo europee, il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del proprio motore di ricerca da parte degli utenti risulta direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC avente sede negli Stati Uniti;

la competenza del Garante a trattare i reclami proposti nei confronti della società resistente risulta pertanto fondata sull’applicazione dell’art. 55, par. 1, del Regolamento in quanto la società risulta stabilita all'interno del territorio italiano tramite Google Italy, secondo i principi fissati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014 (causa C-131/12);

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO, con riguardo agli URL indicati a pag. 2 della comunicazione trasmessa da Google in data 25 ottobre 2019, che quest’ultima ha dichiarato di aver adottato misure manuali atte ad impedire il posizionamento degli stessi tra i risultati di ricerca associati al nome dell’interessato, non avendo individuato quest’ultimo all’interno dei contenuti delle relative pagine e che, pertanto, rispetto ad essi, non sussistono i presupposti per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli ulteriori URL indicati nell'atto introduttivo, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea;

RILEVATO che:

la vicenda giudiziaria descritta negli articoli reperibili tramite gli URL dei quali è chiesta la rimozione risale ad epoca recente e riguarda la contestazione di gravi condotte che sarebbero state poste in essere dall’interessato nell’esercizio dell’attività professionale svolta;

deve ritenersi sussistente l’interesse del pubblico ad avere conoscenza di tali fatti in quanto risultano tuttora in corso di svolgimento gli accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria;

le generiche contestazioni mosse dal reclamante in ordine alla erronea ricostruzione dei predetti fatti da parte degli organi di stampa non risulta sindacabile da parte dell’Autorità, tenuto conto del fatto che non sono stati dedotti elementi oggettivi dai quali desumere l’inesattezza dei dati riportati, che, nel caso, si sarebbe dovuta eccepire in via principale agli editori delle testate giornalistiche che li hanno pubblicati;

RITENUTO pertanto, con riguardo ai predetti URL, di dover dichiarare il reclamo infondato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

prende atto di quanto dichiarato dal titolare del trattamento con riguardo all'avvenuta adozione di misure manuali finalizzate ad impedire la reperibilità in rete, in associazione al nominativo dell’interessato, degli URL indicati a pag. 2 della comunicazione del titolare del trattamento del 25 ottobre 2019 e ritiene pertanto che, con riguardo ad essi, non vi siano gli estremi per l'adozione di provvedimenti in merito da parte dell'Autorità;

dichiara il reclamo infondato con riguardo ai restanti URL.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 2 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia