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Provvedimento del 24 giugno 2020 [9444479]

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[doc. web n. 9444479]

Provvedimento del 24 giugno 2020

Registro dei provvedimenti
n. 107 del 24 giugno 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il dott. Antonello Soro, presidente, la dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, la prof.ssa Licia Califano e la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e il dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento al Garante in data 8 gennaio 2020 dal sig. XX, rappresentato e difeso dall’avv. XX, nei confronti di “Il Giornale di Sicilia” e “WTP24-Il Territorio in Diretta”, con cui l’interessato ha lamentato una violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle connesse norme deontologiche in materia giornalistica in relazione alla diffusione in data XX degli articoli intitolati rispettivamente “XX” e “XX”, che riportavano la notizia di una condanna a 8 mesi di reclusione da parte del Tribunale di Marsala per utilizzo indebito, da parte sua, di una carta di credito o di pagamento della quale non era titolare;

CONSIDERATO che il reclamante ha, in particolare:

lamentato che negli articoli sopra citati è stato riportato il dispositivo della sentenza di condanna, specificando per esteso il suo nome, cognome, età e paese di residenza;

sostenuto che la pubblicazione di detti articoli avrebbe violato la disciplina in materia di protezione dei dati personali e le regole deontologiche in materia giornalistica, considerato che non sarebbe stato rispettato il principio di essenzialità dell’informazione essendo stati riportati dati eccedenti rispetto alle finalità informative;

sostenuto la non sussistenza dell’interesse pubblico alla diffusione della notizia;

segnalato di aver subito danno e pregiudizio alla propria dignità con l’aggravante legata al fatto di vivere in un piccolo comune;

rappresentato di aver previamente esercitato i diritti previsti dal Regolamento nei confronti dei titolari del trattamento di cui sopra senza aver ottenuto alcun riscontro;

chiesto di ingiungere al titolare o al responsabile del trattamento di soddisfare le richieste di cui all’art. 17 del Regolamento;

VISTA la nota del 5 febbraio 2020 con la quale questa Autorità ha chiesto al Giornale di Sicilia spa e Radio Marsala Centrale 101 srl (titolare del trattamento per la testata “WTP24-Il Territorio in Diretta”), di fornire riscontro alle richieste del reclamante e di far conoscere se vi fosse l’intenzione di adeguarsi ad esse;

VISTA la nota del 12 febbraio 2020 con cui Radio Marsala Centrale 101 srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha dichiarato che:

il giornalista, nell’esercizio del diritto di cronaca, non è tenuto a chiedere il consenso del soggetto cui si tratta, come d’altra parte stabiliscono gli articoli 136 e 137 del Codice, con il limite che i dati siano trattati in modo lecito;

nel caso di specie, i dati riportati nell’articolo sono stati tratti da una sentenza emessa da un Tribunale, per cui provengono da un documento pubblico;

le generalità del reclamante potevano essere legittimamente diffuse, visto che la pubblicazione di tali dati, specie su un quotidiano on-line di carattere locale, ben possono ritenersi di interesse pubblico, considerato anche che la legge prevede limiti solo nel caso di pubblicazione di dati relativi a soggetti minori, nel caso di reati che afferiscono alla sfera sessuale e nel caso in cui sia il giudice a stabilire il divieto di pubblicazione;

VISTA la nota del 20 febbraio 2020 con cui il “Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica SPA”, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, ha dichiarato che:

- la notizia contestata è stata pubblicata nelle pagine della cronaca locale del quotidiano, che ha diffusione soltanto nella provincia di Trapani;

- l’informazione è stata tratta dal dispositivo di una sentenza penale con il quale il reclamante, soggetto maggiorenne, è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli e diffusa nell’esercizio del diritto di cronaca;

- le regole deontologiche non prevedono limiti per la diffusione delle generalità di una persona responsabile di un reato accertato con sentenza, ma solo per i congiunti, i minori, l’immagine delle persone in stato di detenzione o di costrizione fisica o di malattia o per le relative abitudini sessuali;

- l’articolo, contrariamente a quanto ritenuto dal reclamante, contiene notizie di interesse pubblico preminente, la cui pubblicazione deve ritenersi non solo lecita ma anche auspicabile;

- dal tenore della pec inviata dal reclamante non risultava in modo univoco che egli intendesse esercitare i diritti di cui agli artt. 15 – 22 del Regolamento, “bensì sembrava limitarsi a domandare di non continuare nella divulgazione dei propri dati”;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”

RILEVATO che il giornalista può diffondere dati personali, anche senza il consenso dell’interessato, purché nei limiti posti al diritto di cronaca e, in particolare, nel rispetto del requisito «dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico» (art. 137, comma 3, del Codice e art. 6 delle regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (All. A. 1 al Codice)

CONSIDERATO che:

- il requisito dell’“essenzialità dell’informazione” è richiamato anche con riferimento alle cronache relative a procedimenti penali (art. 12 delle regole deontologiche cit.) e, alla luce di esso, questa Autorità ha più volte precisato che la pubblicazione dei dati identificativi delle persone a carico delle quali il procedimento è instaurato non è preclusa dall’ordinamento vigente e va inquadrata nell’ambito delle garanzie volte ad assicurare trasparenza e controllo da parte dei cittadini sull’attività di giustizia;

- pertanto le testate giornalistiche, allorché si limitino a riportare una notizia di interesse pubblico (quale è certamente quella relativa ad una condanna penale), anche fornendo alcuni dati identificativi dei presunti responsabili, si muovono nei confini consentiti dalle diposizioni sopra citate;

RILEVATO che la notizia in questione appare rispondente ai requisiti sopra menzionati;

CONSIDERATO che la condanna è recente, essendo intervenuta nel 2019, e quindi non può in alcun modo invocarsi l’applicazione del c.d. “diritto all’oblio”;

RILEVATA la non fondatezza della lamentela del reclamante circa l’assenza di riscontro all’esercizio dei diritti di cui all’art. 17 del Regolamento da parte dei titolari sopra citati, poiché nella suddetta richiesta non vi era uno specifico riferimento alla volontà di avvalersi dei diritti in questione;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare infondate le richieste con il reclamo in esame;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento dichiara il reclamo infondato per i motivi esposti in premessa.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 24 giugno 2020

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia