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Parere su una proposta di legge concernente “Test antidroga casuali e periodici per i consiglieri e assessori della Regione Molise" - 10 ottobre 2019 [9206457]

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[doc. web n. 9206457]

Parere su una proposta di legge concernente “Test antidroga casuali e periodici per i consiglieri e assessori della Regione Molise" - 10 ottobre 2019

Registro dei provvedimenti
n. 188 del 10 ottobre 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Consiglio regionale del Molise;

Visto l’articolo 36, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento);

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito Codice);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

PREMESSO

1. Il Consiglio regionale del Molise ha richiesto il parere del Garante su una proposta di legge concernente “Test antidroga casuali e periodici per i consiglieri e assessori della Regione Molise”.

In particolare, la prima Commissione consiliare permanente della Regione, in sede di esame preliminare dello schema, avendo registrato “notevoli perplessità” riguardo ad alcune disposizioni dell’articolato ha deliberato di acquisire il parere del Garante.

La proposta di legge in oggetto intende disciplinare la possibilità di sottoporre consiglieri e assessori regionali ad esami diretti a verificare l’uso di stupefacenti.

L’articolo 1 della proposta, sancisce che i consiglieri regionali - considerata l’importanza delle attività svolte e il rilevante grado di responsabilità assunta - devono essere “costantemente” in grado “di assicurare alla politica e alla guida della Regione, un impegno adeguato psichicamente alle nobili e importanti funzioni che un buon politico deve svolgere”.

A tal fine, la proposta prevede all’articolo 2 l’obbligo per i consiglieri e gli assessori regionali di sottoporsi ai predetti esami e la conseguente pubblicazione sul sito della Regione dei risultati del test al fine di garantire la trasparenza nel rapporto coi cittadini.

Nel caso in cui il predetto test dia esito positivo, l’articolo 3 dispone l’immediata decadenza di consiglieri e assessori dalla loro carica, con relativa perdita degli emolumenti. Inoltre, i soggetti risultati positivi al test non potranno ricandidarsi negli organi legislativi e consiliari – locali, regionali, statali ed europei – per un periodo di cinque anni.

RITENUTO

2. L’articolo 2 della proposta di legge regionale obbliga consiglieri e assessori regionali a sottoporsi, prima dell’inizio e durante ogni legislatura, a test tossicologici, i cui risultati sono pubblicati sul sito della Regione.

La positività al test tossicologico è causa di decadenza dalla carica, nonché di incandidabilità per almeno cinque anni “negli organi legislativi e consiliari locali, regionali, statali ed europei”.

Premesso che la prevista estensione dell’ambito applicativo della norma a materie non di competenza regionale (requisiti di candidabilità ad elezioni in organi legislativi o consiliari locali, statali ed europei) appare ictu oculi violare il riparto di attribuzione tra Stato e Regioni, il presente parere si limita a valutare la legittimità: a) della raccolta obbligatoria dei dati sanitari (quali sono appunto i dati sulle dipendenze) di consiglieri ed assessori regionali; b) della pubblicazione dei dati sanitari così raccolti sul sito istituzionale della Regione.

2.1. Sotto il primo profilo, la prefigurata raccolta di dati sanitari (cui la normativa europea e nazionale in materia di protezione dati accorda la massima tutela) può ritenersi legittima solo laddove la norma legislativa che ne preveda l’obbligo sia conforme ai canoni di liceità del trattamento previsti dalla predetta normativa, in termini proporzionati rispetto al fine perseguito, tali da rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati personali, e con la previsione di misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dei soggetti coinvolti (artt. 9, parr. 2, lett. g), e 4, Regolamento e 2-sexies Codice).

Ciò, a prescindere dalla necessità che la relativa previsione sia, oltretutto, conforme al riparto di attribuzioni nella potestà legislativa tra Stato e Regioni.

Pur non rientrando tale valutazione nell’ambito di stretta competenza di questa Autorità – limitato ai profili di protezione in materia di dati personali – tuttavia, si ritiene opportuno evidenziare in proposito che qualora la norma regionale legittimante il trattamento fosse emanata in carenza di potere legislativo, perché esorbitante dalla sfera di attribuzioni della Regione, ne deriverebbe conseguentemente l’illegittimità del trattamento, in assenza di altri presupposti normativi idonei a giustificarlo.

Sotto tale specifico aspetto, compete al Consiglio regionale valutare preliminarmente la sussistenza della propria competenza legislativa in materia e la conformità delle norme che si intendono introdurre ai parametri di cui agli articoli. 3, 32, 51, 117 e 122, primo comma, della Costituzione (con riguardo anche ai principi sanciti dalla legge n. 165 del 2004), al fine di introdurre una previsione legislativa di trattamento legittima almeno sotto il profilo del rispetto del riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni.

All’esito del superamento di tale vaglio, si dovrà poi valutare se il previsto trattamento possa ritenersi proporzionato alle esigenze perseguite e assistito da garanzie adeguate alla stregua della normativa di protezione dei dati.

2.2. Quanto alla previsione di cui all’articolo 2, ultimo comma, della proposta di legge, relativa alla diffusione sul web del risultato del test tossicologico, essa appare sin d’ora incompatibile con il divieto di pubblicazione dei dati relativi alla salute sancito, in via generale, dall’articolo 2-septies, comma 8, del Codice, nonché con i principi di correttezza e minimizzazione in tema di trattamento dei dati personali – presidiati dalle norme europee, primarie e derivate, indicate quali parametri interposti di ogni previsione di legge in materia ai fini del sindacato di legittimità costituzionale di una legge regionale (art. 117, commi primo e secondo, lettera l), Cost.).

L’incompatibilità, con tale norma, della disposizione di cui all’articolo 2, ultimo comma, della proposta di legge renderebbe pertanto quest’ultima, ove approvata nella versione attuale, illegittima, a monte, per violazione dell’articolo 117 della Costituzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini di cui in motivazione sulla proposta di legge concernente “Test antidroga casuali e periodici per i consiglieri e assessori della Regione Molise”, con le osservazioni di cui al punto 2.

Roma, 10 ottobre 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia