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Parere su uno schema di decreto legislativo in materia di nautica da diporto - 2 ottobre 2019 [9162642]

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[doc.web n. 9162642 ]

Parere su uno schema di decreto legislativo in materia di nautica da diporto - 2 ottobre 2019

Registro dei provvedimenti
n. 178 del 2 ottobre 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto l’articolo 36, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento);

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito Codice);

Vista la richiesta di parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

PREMESSO

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto il parere del Garante su uno schema di decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, così come modificato dal decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229.

Il c.d. “Codice della nautica da diporto”, infatti, era stato riformato, in attuazione della delega di cui alla legge 7 ottobre 2015, n. 167, dal decreto legislativo n. 229/2017 sul cui schema il Garante si è già espresso col parere del 19 ottobre 2017, n. 420 (doc. web n. 7273618).

L’articolo 1, comma 5, della predetta legge-delega autorizza il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative del predetto codice entro trenta mesi della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 229/2017 e cioè il 13 agosto 2020 (scadenza così modificata dalla legge 6 agosto 2019, n. 84). Lo schema di decreto oggetto del presente parere rinviene in tale norma il suo fondamento giuridico.

Infatti, successivamente all’entrata in vigore del decreto n. 229/2017, in considerazione della necessità di risolvere alcune problematiche operative derivanti dall’applicazione delle nuove norme, nonché dell’opportunità di recepire il parere n. 1754 del Consiglio di Stato – Commissione speciale del 12 ottobre 2017, espresso sullo schema di decreto, è sorta l’esigenza di intervenire nuovamente sul testo del predetto codice usufruendo della facoltà prevista, appunto, dall’articolo 1, comma 5, della legge n. 167 del 2005.

RILEVATO

2. Il provvedimento mira ad aggiornare i procedimenti amministrativi in materia di nautica da diporto alle previsioni del sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), a disporre l’istituzione dell’Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON), conferire maggiore completezza, sistematicità e chiarezza normativa al codice, semplificarne il quadro dei decreti attuativi e, infine, attuare la regolamentazione dell’attività di locazione dei natanti e delle moto d’acqua.

Lo schema di decreto, che si compone di 29 articoli, adotta disposizioni correttive e integrative delle attuali disposizioni sul diporto nautico, sia tramite norme di coordinamento o di semplificazione amministrativa, sia con modifiche sostanziali.

Tra queste si annoverano le norme che prevedono la possibilità di utilizzo commerciale delle unità da diporto per attività di somministrazione di cibo e bevande o attività di commercio al dettaglio (art. 2), la possibilità dei cantieri di immatricolare a proprio nome le unità di nuova costruzione rimaste invendute (art. 5), il recepimento della distinzione tra natanti da diporto e moto d’acqua (art. 9), l’obbligatorietà della patente nautica per la conduzione di determinate tipologie di motori (art. 12), l’istituzione dell’anagrafe nazionale delle patenti nautiche (art. 13), l’istituzione della figura dell’istruttore professionale di vela (art. 16) e del relativo elenco nazionale (art. 17), l’equiparazione, laddove possibile, della disciplina delle scuole nautiche a quella delle autoscuole (art. 18), la disciplina dei centri di istruzione per la nautica (art. 19), l’istituzione di un archivio informatizzato funzionale al monitoraggio della sicurezza e della qualità dei prodotti correlati al mercato della nautica da diporto (art. 23).

Le disposizioni dello schema che risultano di particolare interesse sotto il profilo della protezione dei dati personali sono, in particolare, l’articolo 12 concernente i dati riportati sulla patente nautica di categoria “D”, l’articolo 13 sull’anagrafe nazionale delle patenti nautiche, gli articoli 16 e 17 sugli istruttori professionali di vela e il relativo elenco nazionale.

RITENUTO

3. Il trattamento di dati personali effettuato in applicazione del decreto legislativo è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all’esercizio di pubblici poteri, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, lett. e), del Regolamento 2016/679. Il predetto Regolamento (che è necessario citare nel preambolo del decreto) ha rafforzato il richiamo al rispetto del principio di liceità del trattamento che impone al legislatore di contemperare il diritto alla protezione dei dati con le specifiche esigenze sottese al trattamento, prevedendo espressamente che nella stessa base giuridica siano individuate disposizioni specifiche in merito, tra l’altro, alle condizioni relative alla liceità e alle finalità del trattamento, ai periodi di conservazione ed alle misure di sicurezza (cfr. art. 6, par. 3, lett. b)).

Ciò premesso, al fine di rendere lo schema di decreto legislativo pienamente conforme ai principi e alle garanzie in materia di protezione dei dati personali, si formulano le seguenti osservazioni.

4. Dati riportati sulla patente nautica.

L’articolo 12 dello schema di decreto, nel modificare l’articolo 39, comma 6-bis, del d.lgs. 171/2005, prevede che sulla patente nautica di categoria “D” (“abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto”) siano annotate le “limitazioni alla durata della loro validità, nonché prescrizioni relative all’utilizzo di specifici adattamenti o all’avvalimento di assistenti o mediatori in rapporto allo specifico deficit, oltre alle limitazioni […] conseguenti all’esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione”. Nella relazione illustrativa ciò viene motivato, tra le altre cose, col fatto che “la nuova formulazione ripristina l’allineamento sotto questo profilo della disciplina diportistica a quella stradale, come misura di semplificazione amministrativa a favore degli operatori”.

Occorre in proposito rilevare che anche l’articolo 116, comma 4, del Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) prevede l’annotazione sulla patente di guida delle limitazioni e prescrizioni nei confronti di soggetti affetti da difficoltà psicofisiche, ma specifica che “Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici”. Quest’ultima previsione rappresenta infatti una forma di tutela degli interessati poiché impedisce la diretta conoscibilità delle informazioni sullo stato di salute, assicurando la minimizzazione dei dati fin dalla progettazione ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del Regolamento.

Si suggerisce, pertanto, di integrare l’articolo 39, comma 6-bis, dello schema con la previsione di adeguate misure a tutela degli interessati, in analogia con quanto stabilito nel settore della circolazione stradale.

Si evidenzia, inoltre, che nell’articolo in esame il comma 6-bis non rinvia più al “regolamento di attuazione del presente codice” di cui all’articolo 65 del d.lgs. 171/2005, come invece fa la medesima disposizione nella sua versione attualmente vigente.

Occorre al riguardo tener presente che a tale regolamento di attuazione fanno rinvio numerose disposizioni del codice della nautica da diporto, anche nella versione modificata dallo schema di decreto. L’articolo 65 tuttavia non indica gli aspetti che tale regolamento dovrebbe disciplinare al fine di rendere il trattamento pienamente conforme al Regolamento e al Codice. Ad esempio, nulla stabilisce con riferimento alla disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dell’Anagrafe nazionale delle patenti nautiche di cui all’articolo 39-bis del d.lgs. n. 171/2005 (cfr. comma 5, che non viene modificato né abrogato dallo schema di decreto in oggetto) o dell’Archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto (introdotto con lo schema di decreto ai commi 3-bis e ss. dell’art. 60 del d.lgs. n. 117/2005).

Risulta pertanto opportuno integrare l’articolo 65 prevedendo che il predetto regolamento disciplini altresì gli aspetti relativi alla protezione dei dati personali con particolare riferimento alle misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali degli interessati di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies del Codice, nell’ambito del trattamento di particolari categorie di dati personali e di dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento. Ciò è infatti necessario per completare la base giuridica del trattamento, individuando gli elementi minimi necessari previsti dal quadro normativo generale in materia di protezione dei dati personali (art. 6, par. 3, lett. b), Reg. e art. 2-ter, Codice).

Si ritiene pertanto opportuno mantenere nell’articolo 39, comma 6-bis, tale rinvio alla normativa secondaria, su cui peraltro deve essere obbligatoriamente richiesto il parere del Garante ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento.

5. Anagrafe nazionale delle patenti nautiche.

L’articolo 13 dello schema di decreto riscrive l’articolo 39-bis, del d.lgs. 171/2005 integrando le informazioni con cui deve essere popolata l’Anagrafe nazionale delle patenti nautiche.

5.1. Occorre rilevare come nella nuova versione del comma 1 proposta dallo schema di decreto non vi sia più alcun riferimento alla finalità cui è preordinato il trattamento effettuato tramite tale Anagrafe, che invece dovrebbe essere specificata in ossequio ai principi di trasparenza e di limitazione della finalità di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lett. a) e b) del Regolamento. In proposito, potrebbe costituire una finalità legittima quella di sicurezza della navigazione, come specificato nella formulazione vigente della norma.

5.2. Le modifiche apportate dallo schema di decreto all’articolo 39-bis presentano, inoltre, delle rilevanti ricadute anche su altri commi di tale articolo non oggetto di modifica. In particolare, il comma 3, già vigente, stabilisce che “l’Anagrafe è completamente informatizzata ed è popolata e aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, forniti dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi e dagli Uffici della motorizzazione civile, dagli organi accertatori, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati al Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

Alla luce del rinnovato quadro giuridico generale in materia di protezione dei dati personali, tale previsione risulta indeterminata rispetto all’effettiva fonte delle diverse tipologie di informazioni di cui l’Anagrafe si deve alimentare. È opportuno quindi chiarire quali specifici set di dati debbano essere forniti da ciascuno dei soggetti elencati, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza del trattamento, anche in considerazione del fatto che tra i soggetti “alimentatori” della banca dati vi sono anche organismi privati come le compagnie di assicurazione (art. 5, par. 1, lett. a) e art. 6, par. 3, lett. b) Reg.; art. 2-ter Codice).

5.3. Alcune informazioni inserite in tale banca dati coincidono con i dati presenti nell’Anagrafe Nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 62 del d.lgs., 82/2005 (si fa riferimento, in particolare, ai dati anagrafici e ai dati relativi alla residenza). Il nuovo comma 3-bis dell’articolo 39-bis, prevede poi l’annotazione nell’Anagrafe delle patenti nautiche delle variazioni di residenza dei titolari di tale tipo di patente, a tale fine stabilendo che i Comuni trasmettano al CED del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti notizia dell’avvenuto trasferimento di residenza o di domicilio.

A tal proposito si ritiene che tali previsioni comporterebbero una inutile duplicazione dei dati anagrafici dei titolari di patente nautica, che potrebbe portare a numerose incongruenze fra il dato registrato nell’Anagrafe in esame e il dato censito nell’ANPR. Tenuto conto del fatto che quest’ultima garantisce al dato anagrafico certezza e qualità, si ritiene opportuno non duplicare tale tipologia di dati nell’Anagrafe delle patenti nautiche, prevedendo piuttosto un collegamento fra le due banche dati attraverso il codice fiscale del possessore di patente nautica.

In tal modo, si potrebbe altresì evitare il flusso di dati fra Comuni e CED del Ministero il quale, oltre a non riflettere puntualmente l’attuale organizzazione delle anagrafi comunali, presenta diverse criticità relative alla sicurezza delle comunicazioni fra i soggetti indicati, che risulterebbero pertanto non conformi agli obblighi di sicurezza posti in capo ai titolari del trattamento ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento.

Si evidenzia quindi l’opportunità di modificare la norma nei termini sopra descritti.

5.4. L’articolo 39-bis come modificato dallo schema prevede il trattamento di dati personali relativi alle condanne penali e ai reati di cui all’articolo 10 del Regolamento, come i “dati relativi a sinistri marittimi […] che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni amministrative accessorie o l’emanazione di sentenza penale di condanna passata in giudicato” (nuova lett. d) del comma 2, dell’art. 39-bis) nonché di dati inerenti la salute di cui all’articolo 9 del Regolamento, come i dati che comportano la sospensione o revoca della patente, a seguito di perdita dei requisiti di idoneità psicofisica (lett. b) del medesimo comma 2, già vigente).

In proposito, considerate la particolari garanzie che il quadro normativo in materia di protezione dei dati personali prevede per queste tipologie di dati (artt. 2-sexies, comma 1, e 2-octies, comma 5 Codice) è opportuno che il comma 5 dell’articolo 39-bis, nel richiamare il regolamento di cui al predetto articolo 65, precisi che tale regolamento dovrà disciplinare i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela per gli interessati. Dovranno, inoltre, essere indicate garanzie appropriate, anche in termini di idonee misure tecniche di sicurezza, per i diritti e le libertà degli interessati.

6. Istruttori professionali di vela ed Elenco nazionale.

Gli articoli 16 e 17 dello schema di decreto riscrivono interamente gli articoli 49-quinquies e 49-sexies del d.lgs. 171/2005 introducendo una serie di requisiti per consentire l’iscrizione e la permanenza degli istruttori professionali di vela nel relativo elenco nazionale, che rappresenta la condizione per l’esercizio della professione e per l’uso del titolo.

Alcuni dei requisiti proposti comportano il trattamento di dati inerenti allo stato di salute di cui all’articolo 9 del Regolamento e di dati relativi a condanne penali e reati di cui all’articolo 10 del Regolamento (cfr. artt.49-sexies, comma 2, lett. g) e lett. c), ma anche i commi 6-11 dell’articolo 49-quinquies relativi alle cause che comportano l’irrogazione di sanzioni disciplinari come la sospensione o la radiazione).

6.1. La disciplina dell’Elenco nazionale degli istruttori professionali di vela è rimessa, da parte dell’articolo 49-quinquies, comma 12, lett. b), a un apposito regolamento (diverso da quello stabilito dall’art. 65) che, oltre a presentare difetti di coordinamento con l’articolo 49-sexies, richiama il “rispetto delle regole e delle garanzie previste in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati trattati”. Tale riferimento dovrebbe essere aggiornato con il richiamo al principio di minimizzazione dei dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lett. c), del Regolamento.

Essendo inoltre previsto il trattamento di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, tale regolamento dovrebbe disciplinare i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure a tutela degli interessati, in conformità all’articolo 2-sexies, comma 1, e 2-octies del Codice. Analoga osservazione va formulata con riferimento ai regolamenti previsti dagli articoli 18 e 19 dello schema di decreto (cfr. art. 49-septies, comma 19 e art. 49-octies, comma 15) cui viene demandata la disciplina di dettaglio relativa ai requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di scuola nautica, di centro di istruzione per la nautica e di insegnante presso i predetti enti, dal momento che alcuni di tali requisiti comportano ugualmente il trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento.

6.2. Il comma 5 dell’articolo 49-sexies, come modificato dallo schema di decreto, stabilisce che l’iscrizione abbia “efficacia per cinque anni” e sia rinnovata “previo accertamento della persistenza dei requisiti”.

Posto che, dal combinato degli articoli in questione, sembra che il possesso dei predetti requisiti debba essere oggetto di dichiarazione da parte dell’aspirante istruttore, non emerge con chiarezza la procedura per il controllo sulla permanenza degli stessi, una volta ottenuta l’iscrizione. L’assenza di tali indicazioni non consente perciò di valutare le operazioni eseguibili e le necessarie garanzie che il legislatore intende assicurare per i diritti e le libertà degli interessati nel trattamento di esame, in ossequio a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del Regolamento e dal Codice.

Non viene specificato, infatti, se sia l’interessato, ogni cinque anni, a dover ripresentare una propria dichiarazione circa il possesso dei requisiti, né se siano previsti specifici controlli (a campione o sistematici) in tale quinquennio da parte dell’amministrazione, ovvero sia presente un meccanismo di comunicazione immediata, da parte dell’autorità giudiziaria competente, analogo a quello già previsto per altre fattispecie nell’ordinamento (cfr. art. 129 disp. att. c.p.p. con riferimento all’avvio dell’azione penale nei confronti di un dipendente pubblico o per reati in materia ambientale; cfr. art. 7-ter d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla l. 28 marzo 2019, n. 26, il cui comma 4 prevede la comunicazione dall’autorità giudiziaria procedente all’INPS del provvedimento di sospensione dal beneficio del reddito di cittadinanza).

Si ritiene opportuno pertanto un chiarimento al riguardo.

6.3. La pubblicazione online dell’elenco nazionale stabilita dal comma 6 deve essere valutata alla luce del principio di proporzionalità, tenuto conto che nell’elenco si intenderebbero altresì annotare le sanzioni amministrative e disciplinari irrogate (art. 49-quinquies, comma 1).

Sarebbe, pertanto, opportuno che il regolamento di attuazione di cui all’articolo 49-quinquies, comma 12, lett. b), nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati, selezionasse le informazioni da pubblicare online, disciplinando altresì i tempi e le modalità di diffusione dell’elenco.

7. Archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto.

L’articolo 23 dello schema di decreto introduce all’articolo 60 del d.lgs. 171/2005 le disposizioni che istituiscono, presso il Ministero, l’Archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto, il quale “registra […] gli infortuni e i danni alla salute, che possono essere causati dai prodotti” (comma 3-bis) sulla base delle informazioni raccolte durante gli accertamenti da parte dell’autorità marittima o consolare a seguito di eventi straordinari (comma 3-quater). L’attuazione di questa banca dati è rimessa al regolamento di attuazione di cui all’articolo 65, il quale deve stabilire “l’organizzazione e il funzionamento […], l’accesso allo stesso e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte delle autorità marittime, della navigazione interna e consolari” (comma 3-quinquies).

Al riguardo si richiama l’attenzione dell’Amministrazione sull’effettiva necessità di istituire una siffatta banca dati contenente dati personali identificativi dei soggetti coinvolti nei sinistri e quindi riferiti loro alla salute, alla luce del principio di proporzionalità del trattamento rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti dal legislatore. A questo proposito, peraltro, si fa presente che l’articolo 18 del regolamento CE 765/2008, richiamato dal comma 3-ter dell’articolo 60, non prevede l’istituzione di una banca dati in questa materia, ma si limita a richiedere un più generale monitoraggio su infortuni e danni alla salute causati da prodotti in un contesto di vigilanza ricondotto all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

In ogni caso, la predetta disposizione dovrebbe essere integrata, individuando puntualmente, in particolare, la finalità di rilevante interesse pubblico perseguita, i tipi di dati e le operazioni eseguibili e le misure a tutela degli interessati, anche tramite rinvio esplicito al regolamento di attuazione, nel rispetto del principio di minimizzazione e degli obblighi di sicurezza.

8. I trattamenti di dati personali effettuati tramite le banche dati precedentemente descritte, riguardano dati e informazioni anche particolarmente delicati (tra i quali quelli relativi alla salute e quelli concernenti condanne penali e reati) relativi a numerosi soggetti (possessori di patente nautica, istruttori professionali di vela, ecc.). Tali trattamenti, effettuati per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico, presentano certamente rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati e richiedono, da parte del titolare, una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali al momento della predisposizione dei previsti decreti di attuazione, al fine di individuare le opportune garanzie da introdurre a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati (art. 35, parr. 1 e 3, lett. b), Reg.; art. 2-quinquiesdecies Codice).

9. Infine, da un punto di vista formale si evidenzia la necessità di sostituire nel testo, ovunque ricorre, il richiamo normativo all’articolo 154, comma 4, del Codice, con quello più corretto all’articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini di cui in motivazione sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto, con le osservazioni di cui ai punti da 4 a 9.

Roma, 2 ottobre 2019 

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia