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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Catania - 31 gennaio 2019 [9090819]

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[doc. web n. 9090819]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Catania - 31 gennaio 2019

Registro dei provvedimenti
n. 23 del 31 gennaio 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO l’art. 1, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi del quale le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati;

RILEVATO che, a seguito di una segnalazione pervenuta a questa Autorità in data 6 ottobre 2016 con cui veniva lamentata la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Catania della graduatoria dei soggetti ammessi ed esclusi dal contributo all’affitto dell’anno 2015 (con l’indicazione del nominativo, della data e del luogo di nascita, del codice fiscale, dell’indirizzo di residenza dei soggetti interessati e dei motivi dell’esclusione dal beneficio), l’Ufficio avviava un’istruttoria nei confronti del Comune di Catania, volta a verificare la conformità dei trattamenti svolti rispetto alla disciplina di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di seguito “Codice”); 

PRESO ATTO della nota prot. n. 15873/111861 del 24 maggio 2018, con cui l’Ufficio concludeva l’istruttoria, accertando che sul sito web istituzionale del Comune di Catania erano pubblicate, oltre alla graduatoria oggetto della segnalazione, anche le graduatorie contenenti dati e informazioni personali dei soggetti ammessi ed esclusi dall’attribuzione del “contributo all’affitto ad integrazione del canone di locazione” relativa agli anni 2010, 2011 e 2015, nonché le graduatorie per l’assegnazione degli alloggi per soggetti sfrattati e in situazione di disagio economico-sociale con indicazione del nominativo degli interessati; nelle graduatorie relative ai soggetti sfrattati, inoltre, in alcuni casi, era riportata oltre ai nominativi degli interessati, anche la condizione di invalidità al 100%. Veniva, dunque, accertato che la pubblicazione dei dati e delle informazioni personali sopra citate aveva causato una diffusione di dati personali non conforme alla disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali, in quanto avvenuta in assenza della previsione di una norma di legge o di regolamento, in violazione dell’art. 19, comma 3, del Codice e in contrasto con il divieto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute di cui all’art. 22, comma 8, del Codice;

CONSIDERATO, inoltre, che dalla predetta istruttoria risulta che il comportamento tenuto dal Comune di Catania è in contrasto con quanto sancito dall’art. 26, comma 4, del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, che esclude la pubblicazione di dati identificativi di persone fisiche destinatarie di contributi economici, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati;

VISTO il verbale prot. n. 21501/111861 del 18 luglio 2018 con cui è stata contestata al Comune di Catania, con sede in Catania, Piazza Duomo, P.I. 00137020871, in persona del legale rappresentante pro tempore, la violazione amministrativa prevista dall’art. 162, comma 2-bis, del Codice in relazione agli artt. 19, comma 3, e 22, comma 8, del medesimo Codice, informando la parte di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATO che dal rapporto predisposto dall’Ufficio ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta; 

RILEVATO che il trasgressore non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall’art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (non inviando all’Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentita); 

RILEVATO, pertanto, che la condotta illecita posta in essere dal Comune di Catania, consistente nella diffusione di dati personali contenuti nelle graduatorie relative all’assegnazione dei “contributi all’affitto ad integrazione del canone di locazione” e nelle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi per soggetti sfrattati e in condizione di disagio economico-sociale, è sanzionata dall’art. 162, comma 2-bis, del Codice sia con riferimento alla diffusione di dati personali in assenza di idonei presupposti normativi di cui all’art. 19, comma 3, sia con riferimento al divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute di cui all’art. 22, comma 8, del Codice;

VISTO l’art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell’art. 167 del medesimo Codice, tra cui gli artt. 19 e 22, comma 8, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

PRESO ATTO che il Comune di Catania si è avvalsa della definizione agevolata della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al verbale n. 21501/111861 del 18 luglio 2018, ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU Serie Generale n. 205 del 04-09-2018)”;

TENUTO CONTO del fatto che il Comune di Catania ha ritenuto erroneamente di potersi avvalere della facoltà di definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati personali di cui al citato art. 18 del d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, atteso che il citato articolo, al comma 1, prevede che possano essere oggetto di definizione agevolata i soli procedimenti sanzionatori avviati, con l’adozione del verbale di contestazione, in data antecedente al 25 maggio 2018. Nel caso che ci occupa, la violazione è stata accertata con verbale di contestazione elevato in data 18 luglio 2018, dunque successivamente a quella di applicazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati “Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” (25 maggio 2018);

CONSIDERATO pertanto che l’importo della sanzione quantificato in euro 10.000,00 (diecimila) deve essere decurtato dell’importo di euro 4.000,00 (quattromila) versato dal Comune e che pertanto l’ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di euro 6.000,00 (seimila);

RITENUTO, quindi, di dover determinare, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, l’ammontare della sanzione pecuniaria,  in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura minima di euro 6.000,00 (seimila) per la violazione degli artt. 19, comma 3, e 22, comma 8, del Codice (art. 162, comma 2-bis del medesimo Codice);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

al Comune di Catania, con sede in Catania, Piazza Duomo, P.I. 00137020871, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 162, comma 2-bis, del Codice, come indicato in motivazione, per aver effettuato illecitamente una diffusione di dati personali;

INGIUNGE

al medesimo di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 31 gennaio 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia