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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Autoska S.r.l. - 18 ottobre 2018 [9073735]

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[doc. web n. 9073735]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Autoska S.r.l. - 18 ottobre 2018

Registro dei provvedimenti
n. 472 del 18 ottobre 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 

RILEVATO che il Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni del Garante  n. 7226/123076  del 2 marzo 2018, formulata ai sensi dell’art. 157 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), ha svolto gli accertamenti, ai sensi dell’art. 13 della legge 689/1981, presso “Autoska S.r.l.” (d’ora innanzi la “Società), esercente l'attività di concessionaria di autovetture di marchio Volvo, C.F. 07736420584 e P.I. 01856001001, con sede legale in Roma, via Tullio Levi Civita n. 35 e sede operativa in Frosinone, via A. Fabi n. 133 - formalizzati nel verbale di operazioni compiute i giorni  23 e 24 aprile 2018 e diretti a verificare la liceità dei trattamenti di dati personali effettuati dalla Società;

VISTI gli atti dell’accertamento ispettivo; 

VISTO l’art. 1, comma 2, della legge sopra citata, ai sensi del quale le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati;

CONSIDERATO che, sulla base delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta dalla Società al Nucleo speciale Privacy della Guardia di Finanza nel corso dell’ispezione, è risultato che:

- la Società è concessionaria di autovetture a marchio VOLVO e  tratta i dati dei clienti per diverse finalità, quali la formulazione di preventivi, la compravendita di auto nuove e usate, l’acquisto di auto con finanziamento agevolato, il noleggio, la permuta di auto e l’assistenza tecnica; 

- la Società raccoglie i dati personali della clientela tramite il sito web www.autoska.com, di cui è proprietaria, in particolare attraverso la messa a disposizione di un form da compilare a cura dell’utente nel caso di richiesta di una delle sopra citate prestazioni, fornendo un’informativa carente di talune delle informazioni da rendere ai sensi dell’art. 13 del Codice (allegato n. 5 del processo verbale di operazioni compiute del 23 aprile 2018);

- la Società, a fronte delle diverse finalità indicate nell'informativa posta sul sito www.autoska.com, raccoglie un unico consenso in forma generale, tramite apposizione di un flag in calce al sopra citato form, (cfr. allegato n.5 del processo verbale di operazioni compiute del 23 aprile 2018); 

- la Società per fornire alla clientela il servizio di assistenza tecnica sul veicolo e/o di effettuazione del tagliando, ne raccoglie i dati attraverso il sistema informatico denominato “Ecars” e rilasciando, al termine della raccolta, un modulo di “commessa” – da sottoscrivere a cura del cliente - riportante l'informativa non completa degli elementi di cui all’art. 13 del Codice (cfr. allegato n. 8 del processo verbale di operazioni compite del 24/04/2018);

- la titolarità del trattamento dei dati personali dei clienti raccolti per lo svolgimento delle attività sopra indicate, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, primo comma, lettera f) e 28 del Codice è da individuarsi in capo alla Società; 

VISTO  il Verbale del Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza n. 56 del 29 maggio 2018 con cui sono state contestate a “Autoska S.r.l.”, C.F. 07736420584 e P.I. 01856001001, con sede legale in Roma, via Tullio Levi Civita n. 35 e sede operativa in Frosinone, via A. Fabi n. 133:

- la violazione dell’art. 13 del Codice, in relazione all’art. 161 del medesimo Codice (“Omessa o inidonea informativa all’interessato”), per non aver “fornito un'idonea informativa, prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, perché mancante delle informazioni da rendere agli interessati, né (…) una (informativa in) modalità semplificata in cui venissero elencate almeno le informazioni essenziali (es. Titolare del trattamento dei dati, riferimenti dei soggetti a cui rivolgersi per esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice)”; 

- la violazione amministrativa dell’art. 23 del Codice in relazione all’art. 162, comma 2-bis, del Codice medesimo per la mancata acquisizione di un consenso specifico e informato per il trattamento dei dati personali della clientela effettuati attraverso il sito web  www.autoska.com in relazione alle diverse finalità per le quali sono raccolti i dati personali degli interessati;

- la violazione dell’art. 13 del Codice, in relazione all’art. 161 del medesimo Codice (“Omessa o inidonea informativa all’interessato”), per non aver fornito un'idonea informativa ai clienti richiedenti assistenza tecnica e/o tagliando sull’autovettura attraverso il sistema informatico denominato “Ecars” “poiché mancante delle informazioni da rendere agli interessati, né (…) una (informativa in) modalità semplificata in cui venissero elencate almeno le informazioni essenziali (es. Titolare del trattamento dei dati, riferimenti dei soggetti a cui rivolgersi per esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice, indicazione errata dell'ubicazione degli uffici della concessionaria AUTOSKA s.r.l.)”;

RILEVATO che dal rapporto predisposto dal Nucleo Speciale Privacy e Frodi Tecnologiche - 2^ Sezione - della Guardia di Finanza – prot. n. 0103624/2018 del 3 agosto 2018 - ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, non risultano essere stati effettuati i pagamenti in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi - e i relativi allegati - datati 28 giugno 2018, formulati ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981 in riferimento alle contestazioni di cui al sopra citato verbale n. 56 del 29 maggio 2018, con cui la Società ha inteso rappresentare la propria posizione asserendo che:

a. gli accertamenti sono stati illegittimamente svolti in quanto dall’esame della nota del Garante prot. n. 7226/123076 del 2 marzo 2018, recante la richiesta di informazioni ex art. 157 D.Lgs. n.196/2003, “la Guardia di Finanza era soltanto incaricata di notificare (…) (tale) richiesta (…), ma non di eseguire ispezioni, che hanno, invece, avuto inizio lo stesso giorno della notificazione della suddetta richiesta di informazioni” . E la “certezza che a detto Organo non è stato conferito il suddetto potere è fornita proprio dal medesimo Organo, laddove alle pagine 1 e 2 del Processo Verbale di Operazioni Compiute e nella pagina 1 del Verbale di Contestazione,  fonda -vieppiù contraddicendosi­ nel primo caso, il potere di eseguire quanto richiesto proprio e soltanto nella suddetta richiesta, che invece nulla prevede in ordine all'esecuzione da parte di codesto organo, con ciò alterando e forzando il contenuto della suddetta richiesta e, nel secondo caso, nei poteri di cui all'art.13 L. n. 689/1981, ovvero un potere generico che, nel caso d i specie, non è dato invocare, sussistendo un documento specifico, chiaro e diretto, quale la Nota 7226 citata”;

b. in ordine al rilievo n. 1, il contenuto dell'Informativa di cui all'art. 13 del Codice “ (…) non è stato redatto dalla scrivente Società, ma dalla DriveK Italia S.r.l. (incaricata dalla Società di realizzare il sito web www.autoska.com)” alla quale “spetta redigere prima, ed inserire poi nel sito, i form ed il resto dell'Informativa de quo nel rispetto delle prescrizioni di legge, adeguare i medesimi form di contatto ed inserire i riferimenti forniti alla stessa, ex multis  quelli in ordine al Titolare del Trattamento dei dati”, motivo per il quale la Società “(…) ha fatto affidamento sullo svolgimento diligente, competente e coscienzioso delle obbligazioni assunte e, pertanto, non è responsabile neppure a titolo di colpa”. “D'altro canto (…) la motivazione che porta la Guardia di Finanza a contestare il Rilievo n. 1 è generica poiché non specifica  quali siano le informazioni mancanti da rendere agli interessati (pag. 2 verb. contestaz.) mentre, a differenza di quanto contestato dalla Guardia di Finanza, sia è stata prevista una modalità semplificata di elencazione delle informazioni essenziali (si veda il punto V dell'all.7 del proc. verb. di operazioni compiute del 23.4.2018), laddove pur mancando il nome e cognome del Titolare del trattamento è però precisato che esso è il Concessionario, in persona del legale rappresentante, sia è stato indicato il riferimento del soggetto a cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, individuando il medesimo  nel  suddetto Titolare”; 

c. “ (…) pari argomentazioni sul soggetto (la DriveK Italia S.r.l.) che (…) ha redatto e messo on line il flag da apporre in calce al form di raccolta valgono per il Rilievo n. 2”, in ordine al quale  “è necessario precisare che il consenso prestato è inteso in senso unico e generale perché riguarda un'unica attività che richiede un unico trattamento dati, venendo in essere soltanto per lo scopo liberamente ed inequivocabilmente richiesto dall'interessato, non effettuando  la scrivente Società attività di profilazione dei propri clienti né per sé né per la casa madre Volvo, né ricerche di mercato né marketing”; 

d. inoltre “ (…) è stata apoditticamente attribuita alla (Società) la violazione del combinato disposto degli artt. 23 e 167 D.Lgs. n. 196/2003, poiché la scrivente Società, che è da anni presente sul territorio con una reputazione solida e seria, la cui attività purtroppo, per le contingenze del settore automobilistico, suo malgrado, deve essere cessata, non ha di certo, proceduto al trattamento dei dati dei propri clienti per trarne un profitto o per farlo trarre ad altri o per recare ad altri un danno”; 

e. in merito al rilievo n. 3, si richiamano “ (…) le motivazioni anzi esposte sulla genericità del verbale di contestazione (…) de quo, (e) l'informativa cartacea di cui al detto rilievo è idonea e non omessa per i motivi che seguono e ritiene,  in ogni caso, che detto rilievo non debba essere considerato come autonomo e separatamente sanzionato ma assorbito nel Rilievo n. l”;

f. “ (…)  alla data della notificazione del verbale di contestazione n. 56/2018 ovvero il 30.5.2018 il c.d. Codice della Privacy non era più in vigore per effetto dell'entrata in vigore il 25.5.2018 del GDPR e, di conseguenza, detto verbale è da dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace; 

g. la Società “ (…) ha deciso di chiudere l'attività dando seguito alla procedura di licenziamento collettivo di tutti i dipendenti per cessazione dell'attività aziendale (…) (a causa della) progressiva riduzione dei ricavi con perdite rilevantissime (…)”, per cui il pagamento della sanzione relativa ai n. 3 rilievi “ (…) altererebbe notevolmente l'equilibrio faticosamente trovato; motivo per cui (…) chiede, laddove non trovassero accoglimento le (…) richieste (…) (formulate in via principale, di dichiarare nullo e/o annullabile, illegittimo e/o inefficace  il verbale di Contestazione n. 56/2018 ed emettere ordinanza di archiviazione degli atti), ma valutando le stesse in senso di elementi attenuanti, di considerare, per i Rilievi di spettanza, quanto  disposto  dall'art.  164 bis, comma uno del, D.Lgs. n. 196/2003 e dall'art. 11 L. n 681/1981, con particolare riferimento alle condizioni economiche, alla "personalità" e alla buona fede della scrivente Società, alla gravità della violazione priva dell'intenzionalità del danno, rideterminando, nel senso  di minor  rigore, ovvero riducendo gli importi  delle sanzioni”;

LETTO il verbale di audizione del 11 settembre 2018 nel corso della quale la parte ha richiamato integralmente le memorie difensive evidenziando in particolare l’attuale stato patrimoniale della Società; 

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla Società negli scritti difensivi sopra citati e rivolte a dimostrare l’infondatezza dei rilievi mossi con il verbale n. 56 del 29 maggio 2018 non sono idonee all’accoglimento della richiesta di archiviazione del procedimento sanzionatorio per i motivi di seguito evidenziati: 

a) in ordine alla argomentazione relativa alla illegittimità degli accertamenti per la prospettata carenza di potere ispettivo, si evidenzia che il potere di collaborazione con il Garante, nell’esecuzione delle ispezioni, del Nucleo Speciale Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza trova legittimazione nell’art. 158, comma 2, del Codice, nonché nel Protocollo d’intesa sottoscritto in data 10 marzo 2016, tuttora in essere. 

In particolare, in tale vicenda, è giustificato sulla base di un incarico affidato dal Garante non con la citata nota protocollo n. 7226/123076 del 2 marzo 2018, bensì con la lettera d’incarico protocollo n. 7229/12376 parimenti datata 2 marzo 2018.  Ciò è evidente anche nel processo verbale di operazioni compiute del 23 aprile 2018, nel quale risulta chiaramente rappresentato che “Nell'ambito dell'attività di collaborazione, instaurata con un protocollo di intesa con il Corpo della Guardia di Finanza, il Garante per la protezione dei dati personali Dipartimento Attività Ispettive, Sanzioni e registro dei Trattamenti, con nota n. 7229, datata 02.03.2018, ha chiesto al Nucleo in intestazione di voler provvedere alla: 

- notifica, nei confronti della Società in rubrica specificata, della richiesta informazioni n. 7226/123076, in data 12.03. 2018;

- esecuzione della richiesta di informazioni e di esibizione di documenti, ex art. 157 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, al fine di consentire una compiuta verifica sui trattamenti di dati personali effettuati dalla Società”;

b) quanto all’argomentazione relativa al rilievo n. 1, riguardante la inidonea informativa di cui all’art.  13 del Codice,  il fatto che tale informativa sia stata redatta dalla società Drivek non esonera, sulla base della buona fede invocata dalla Società, la responsabilità di quest’ultima. Infatti la Società, in qualità di titolare del trattamento - laddove la Società Drivek, incaricata di realizzare il sito www.autoska.com, riveste la posizione di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali (punto n. 14 tutela del Contratto in essere tra le parti) -  avrebbe dovuto controllare  i contenuti posti sul sito, in relazione ai quali, peraltro, sotto ulteriori profili rispetto alla normativa privacy, era tenuta a garantirne la liceità (art. 5 del Contratto “Responsabilità dell’Utente”); in merito all’invocata buona fede,  si fa poi presente che secondo consolidata giurisprudenza è necessario che tale buona fede o, nei termini di cui all’art. 3 della legge 689/1981, l’errore, affinché sia scusabile, si fondi su un elemento positivo, estraneo all’agente e idoneo a determinare in lui la convinzione della liceità del suo comportamento. Tale elemento positivo deve risultare non ovviabile dall’interessato con l’uso dell’ordinaria diligenza. La Società, in qualità di titolare del trattamento, era tenuta, diligentemente, a conoscere e a provvedere agli adempimenti richiesti dalla normativa applicabile nella materia di cui si tratta, anche in ragione del fatto che, in relazione alla sue qualità professionali era tenuta a informarsi sulle norme applicabili e sulla relativa interpretazione. Si prende atto che nell’informativa il titolare del trattamento è indicato come il concessionario, in persona del legale rappresentante, e che nella stessa figura il riferimento al soggetto al quale rivolgersi per l'esercizio dei diritti; tuttavia, tali elementi previsti dall’art. 13 del Codice non sono esplicitati in maniera sufficientemente chiara ed idonea, come riportato in dettaglio nella motivazione del rilievo n. 1 da parte della Guardia di Finanza, ove si rappresenta che, oltre alla indicazione espressa del nominativo del Titolare (indicato, appunto, attraverso il generico appellativo di “concessionario”), nel verbale è evidenziata anche l’assenza dei riferimenti ai soggetti cui rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice (peraltro non menzionato e indicato come “i diritti previsti dalla legge”), nonché l’erronea indicazione dell’ubicazione degli uffici della società; 

c) in ordine al rilievo n. 2, avendo la società Drivek predisposto anche il form di raccolta del consenso, vale quanto sopra esposto in ordine alla circostanza che ciò non esonera la Società, in relazione alla sue qualità professionali e quale titolare del trattamento, dal dover conoscere e provvedere agli adempimenti richiesti dalla normativa applicabile in materia. Inoltre, in riferimento all’argomentazione per cui “il consenso prestato è inteso in senso unico e generale perché riguarda un'unica attività che richiede un unico trattamento dati (…), non effettuando la scrivente Società attività di profilazione dei propri clienti (…)”, si evidenzia quanto riportato nel testo dell’informativa presente sul sito www.autoska.com in cui si prospetta invece che: “i dati sono trattati per finalità commerciali, connesse o strumentali all'attività del concessionario quali archiviazione nei propri database o per lo svolgimento di attività di direct mailing e/o direct marketing, anche a fini promozionali, per conto proprio nonché per l'organizzazione di attività secondarie quali ad esempio quiz, giochi a premio, e concorsi, ecc.”. La stessa Società, in sede di accertamento, ha ammesso di aver effettuato attività di marketing, dichiarando che “(…) non effettua attività di marketing da almeno 3 anni, anche a fronte dei vari problemi economici che sta affrontando attualmente, vista anche la imminente chiusura dell'attività" (processo verbale di operazioni compiute del 23 aprile 2018, pag. 4, punto n. 5);

d) quanto all’asserita attribuzione apodittica della “(…) violazione del combinato disposto degli artt. 23 e 167 D.Lgs. n. 196/2003 (…)”, si fa presente che la violazione dell’art. 23 del Codice, sanzionabile amministrativamente, prescinde, dalla commissione o meno del reato di cui all’art. 167 del medesimo Codice, nel senso che l’illecito amministrativo di cui all’art. 162, comma 2 bis, si realizza nel caso della violazione di una delle disposizioni citate nell’art. 167 del Codice e non già nel caso di sussistenza dell’illecito penale previsto da tale ultima disposizione; 

e) in riferimento al rilievo n. 3 e alla asserita genericità del verbale di contestazione, si fa rinvio a quanto sopra evidenziato in ordine al rilievo n. 1; inoltre, in ordine all’argomentazione per la quale “(…) detto rilievo non debba essere considerato come autonomo e separatamente sanzionato ma assorbito nel Rilievo n. l”, si fa presente che l’informativa oggetto del rilievo n. 3 è caratterizzata sia da una diversa formulazione (cfr. verbale di operazioni compiute del 24 aprile 2018, allegato n. 8) sia da una differente collocazione (piattaforma informatica denominata “Ecars”) sia - aspetto questo determinante - da una diversa finalità rispetto a quella di cui al rilievo n. 1, in quanto rilasciata ai clienti al fine di prestare il servizio di assistenza tecnica e/o relativo al tagliando sull’autovettura;

f) il verbale di contestazione n. 56/2018, infine, non è “ (…) da dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace (…)” anche se successivo alla data di applicazione del Regolamento UE 2016/679.  Al riguardo, per ciò che attiene al regime sanzionatorio, l’art. 1, comma 2, della legge 689/1981 prevede che “le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”: le violazioni accertate anteriormente alla data del 25 maggio 2018 (data di piena applicazione del Regolamento Europeo UE 2016/679) e relative a condotte illecite i cui effetti si sono esauriti entro tale data, sebbene oggetto di contestazione successiva, rientrano nell’ambito applicativo delle disposizioni del Codice all’epoca vigente in base al citato principio del “tempus regit actum”;

RILEVATO che la Società in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f), e 28 del Codice, sulla base delle considerazioni sopra richiamate, risulta aver commesso:

- la violazione dell’art. 13 del Codice medesimo, in relazione all’art. 161 del Codice, per il mancato rilascio di un'idonea informativa tramite il sito web  www.autoska.com  ai clienti interessati;

- la violazione amministrativa dell’art. 23 del Codice, in relazione all’art. 162, comma 2-bis, del Codice medesimo, per la mancata acquisizione  -  in relazione alle diverse finalità del trattamento dei dati personali indicate nel testo dell’informativa da rilasciare alla clientela - di un consenso specifico e informato;

- la violazione dell’art. 13 del Codice, in relazione all’art. 161 del medesimo Codice, per non aver fornito un'idonea informativa ai clienti richiedenti assistenza tecnica e/o il tagliando sull’autovettura attraverso il sistema informatico denominato “Ecars”;

VISTO l'art. 161 del Codice, che punisce la violazione dell'art. 13, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 6.000,00 a 36.000,00;

VISTO l'art. 162, comma 2-bis del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell'art. 167, che richiama l'art. 23, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 120.000,00;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, con riferimento al rilievo n. 1, in ragione della lieve entità della violazione, costituita da una informativa inidonea, ricorrono le condizioni per applicare l'art. 164-bis, comma 1, del Codice secondo cui “se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 162-ter, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti”;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all’aspetto della gravità con riferimento agli elementi dell’entità del pregiudizio o del pericolo e dell’intensità dell’elemento psicologico le violazioni contestate non risultano connotate da elementi specifici;

a) circa la personalità dell’autore della violazione, deve essere considerata la circostanza che la società non risulta gravata da precedenti procedimenti sanzionatori;

b) in merito alle condizioni economiche dell’agente, sono stati presi in considerazione gli elementi del bilancio ordinario d’esercizio per l’anno  2017 e la Società, nel corso del 2017, in vista della cessazione dell’attività aziendale, ha avviato la procedura di licenziamento collettivo; 

RITENUTO, quindi, di dover determinare, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, l’ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 2.400 per la violazione di cui all’art. 161 in relazione all’art. 13 del Codice con riferimento al rilievo n. 1; nella misura minima di euro 6.000,00 (seimila) per la violazione di cui al citato art. 161 del Codice, con riferimento al rilievo n. 3; e nella misura minima di euro 10.000,00 (diecimila) per la violazione di cui all’art. 23 del Codice, con riferimento al rilievo n. 2, per un ammontare complessivo pari a euro 18.400,00 (diciottomilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

“Autoska S.r.l.” , C.F. 07736420584 e P.I. 01856001001, con sede legale in Roma, via Tullio Levi Civita n. 35 e sede operativa in Frosinone, via A. Fabi n. 133 di pagare la somma di euro 18.400,00 (diciottomilaquattrocento), a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione; 

INGIUNGE

di pagare la somma di euro 18.400,00 (diciottomilaquattrocento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 18 ottobre 2018 

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia