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Parere su uno schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale - 13 settembre 2018 [9055083]

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[doc. web n. 9055083]

Parere su uno schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale - 13 settembre 2018

Registro dei provvedimenti
n. 452 del 13 settembre 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero della giustizia;

Visto l’articolo 36, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 

Relatore  la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

1. Il Ministero della giustizia ha richiesto il parere del Garante su uno schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale in attuazione della delega di cui all’art. 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103.

L’articolo 1, comma 18, della legge 23 giugno 2017, n. 103, infatti delega il Governo ad adeguare la disciplina del casellario giudiziale alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, con l'obiettivo della semplificazione del procedimento e della riduzione degli adempimenti amministrativi.

RILEVATO

2. Lo schema di decreto, corredato dalla relazione illustrativa (RI), si compone di 8 articoli. Se ne illustrano brevemente di seguito quelli di maggiore interesse sotto il profilo della protezione dei dati personali.

L’articolo 1 prevede la modifica dell’articolo 3, comma 1, lettera i-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002 (testo unico sul casellario giudiziale) inserendo fra i provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale anche le sentenze che, ai sensi dell’articolo 464-septies del codice di procedura penale, dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.

L’articolo 2 reca modifiche agli articoli 5 e 8 del dPR n. 313 del 2002 in materia di eliminazione delle iscrizioni, rispettivamente nel casellario giudiziale e nel casellario dei carichi pendenti. 

In particolare, come espressamente indicato nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo, si provvede ad adeguare l'articolo 5, comma 1, prevedendo “la revisione dei presupposti in tema di eliminazione delle iscrizioni per adeguarli all'attuale durata media della vita umana”. Nello specifico, viene sostituito il limite finale di conservazione delle iscrizioni, attualmente individuato nel compimento, da parte del soggetto intestatario delle stesse, dell'ottantesimo anno di età, con quello del decorso di cento anni dalla nascita del medesimo. La motivazione legata a tale modifica, si legge nella relazione illustrativa, permetterebbe al nostro ordinamento di allinearsi “a quanto già previsto nella maggior parte degli altri Paesi europei”.

L’articolo 4, in attuazione del criterio di delega di cui all’articolo l, comma 18, lettera a), reca modifiche alla disciplina relativa ai certificati del casellario giudiziale, in particolare prevedendo una riformulazione dell’articolo 28 e dell’articolo 39 del Testo Unico n. 313/2002.

Il nuovo testo dell'articolo 28 contempla infatti due tipologie di certificato: selettivo, riportante le sole condanne per i reati ostativi rilevanti ai fini dei procedimenti amministrativi di competenza, e generale, contenente invece tutte le iscrizioni presenti nel casellario giudiziale a nome di una determinata persona, qualora la selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti non sia consentita dal tenore delle nonne che disciplinano i procedimenti stessi; prevede, inoltre, i casi in cui il certificato venga rilasciato non attraverso il Sistema Informativo Automatizzato del Casellario (SIC), ma direttamente dagli uffici locali.

Il riformulato articolo 39 dà attuazione operativa all'articolo 28, in ossequio al già citato comma 20 dell'articolo 1 della legge delega. Esso prevede che i certificati di cui agli articoli 28 e 32 (quest'ultimo concernente l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato) siano acquisiti mediante consultazione del Sistema Informativo. del Casellario, previa stipula a titolo gratuito di apposite convenzioni tra le amministrazioni interessate e il Ministero della Giustizia, delle quali viene altresì individuato il contenuto essenziale, cui segue la richiesta all’Ufficio centrale del casellario nei modi e con le forme ivi previsti. Viene demandata a un successivo decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, adottato sentiti l'Agenzia per l'Italia Digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, l'individuazione delle modalità tecnico-operative per la consultazione del Sistema ai fini del rilascio dei certificati in questione.

L’articolo 5 modifica l’articolo 47 del d.P.R. n. 313 che reca disposizioni transitorie per l’eliminazione delle iscrizioni a causa di decesso effettuata dall’ufficio locale, nel senso di adeguarlo alla modifica apportata all’articolo 5, comma 1 del medesimo decreto. Si prevede in tal senso che l’eliminazione delle iscrizioni è effettuata dall’ufficio locale decorsi cento anni dalla nascita della persona alla quale si riferiscono.

L’articolo 6, in attuazione della delega di cui al comma 20 dell’articolo unico della legge n. 103, interviene sull’articolo 51 del Testo Unico (recante disposizioni finali) al fine di integrare il richiamo ai certificati del casellario giudiziale, presente leggi o regolamenti, con quello al certificato del casellario europeo.

RITENUTO

3. Esaminato lo schema di decreto, il Garante, rileva preliminarmente che il testo trasmesso appare nel suo complesso conforme ai presupposti di liceità previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla Direttiva (UE) 2016/680 e dai rispettivi decreti legislativi di adeguamento, e cioè il d. lg. 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento al predetto Regolamento, che entrerà in vigore il 19 settembre 2018 e il d. lg. 18 maggio 2018, n. 51, con cui è stata data trasposizione alla direttiva  (tutte queste fonti normative è opportuno che siano citate nel preambolo del decreto legislativo in esame).

Per quanto riguarda in particolare il Regolamento, si rammenta che in base all’articolo 10 fra i presupposti di liceità dei trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati figura la circostanza che il trattamento avvenga “sotto il controllo dell’autorità pubblica o……[sia] autorizzato dal diritto….degli Stati membri”. Inoltre, vanno considerate le pertinenti disposizioni inserite nel decreto legislativo n. 196 del 2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali dal predetto decreto legislativo n. 101 del 2018 che pure fanno riferimento, quale base giuridica adeguata, a norme di legge o di regolamento che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati (art. 2-octies e art 2-sexies d. lg. n. 196/2003, quest’ultimo per i trattamenti effettuati “sotto il controllo dell’autorità pubblica”).

Da questo punto di vista, il trattamento dei dati effettuato nell’ambito degli adempimenti in materia di casellario, che sono da annoverare tra le categorie “speciali” di dati (quelli che secondo la definizione del Codice previgente erano i “dati giudiziari”), appare supportato da adeguata base giuridica (d.P.R., 14 novembre  2002, n. 313, recante il testo unico sul casellario giudiziale). 

Nondimeno, il Garante ritiene necessario fornire talune precisazioni volte a perfezionare il testo dello schema di decreto nei termini di seguito indicati.

3.1. Limite temporale di conservazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale.

Gli articoli 2 e 3 dello schema modificano gli articoli 5 e 19 del testo unico prevedendo che le iscrizioni nel casellario giudiziale siano eliminate decorsi 100 anni dalla nascita della persona alla quale si riferiscono, anche se anteriormente deceduta. Attualmente le iscrizioni sono eliminate al compimento dell’ottantesimo anno d’età o alla morte della persona.

La scelta di allungare tale termine –e, si badi, di non considerare più la morte della persona come motivo di cancellazione dell’iscrizione- è motivata dall’esigenza di allinearsi “a quanto già previsto nella maggior parte degli altri Paesi europei” (senza altra indicazione di dettaglio) e per adeguarlo “all’attuale durata media della vita umana” (cfr. relazione illustrativa e, per quest’ultimo aspetto, anche art. 1, comma 18, lett. a), l. n. 103/2017).

Al riguardo, alla luce dei principi di proporzionalità, limitazione della finalità e non eccedenza,, si ritiene necessaria una valutazione circa l’opportunità di prevedere la morte quale motivo di cancellazione dell’iscrizione (artt. 5 Regolamento; art. 3 d. lgs. n. 51/2018). 

Occorre infatti considerare che il Regolamento (all’art. 6, par. 3, lett. b)) stabilisce che il “diritto dello Stato membro” cui è soggetto il titolare del trattamento deve “persegu[ire] un obiettivo di interesse pubblico ed [essere] proporzionato all’obiettivo legittimo perseguito”. Tale disposizione contiene una sorta di “limite” per il legislatore nazionale: il principio di proporzionalità viene, infatti, posto come condizione anche per l’opera di bilanciamento tra interessi pubblici diversi e diritti fondamentali posta in essere dal potere legislativo degli Stati membri, come più volte ribadito peraltro dalla Corte di Giustizia (cfr. Corte di Giustizia 9 novembre 2010, cause riunite C-92/09 e C-93/09).

3.2. Certificato selettivo e consultazione del casellario giudiziale.

Il nuovo testo degli articoli 28 e 39 del testo unico – che lo schema intende introdurre - contemplano due tipologie di certificato richiedibile dalle pubbliche amministrazioni, anche con modalità telematiche: quello “selettivo”, riportante le sole condanne per i reati ostativi rilevanti ai fini dei procedimenti amministrativi di competenza, e quello generale, contenente invece tutte le iscrizioni presenti nel casellario giudiziale a nome di una determinata persona, qualora la selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti non sia consentita dal tenore delle norme che disciplinano i procedimenti stessi.

Tale tipologia di certificato –avente il pregio di assicurare il rispetto del principio di proporzionalità del trattamento e di pertinenza dei dati (cfr. art. 5 Regolamento UE)- risulta già disciplinata con decreto direttoriale del Ministero della giustizia (cfr. art. 1, d. dirett. 5 dicembre 2012, sul cui schema il Garante ha reso a suo tempo parere).

Al riguardo, nell’apprezzare l’innalzamento della fonte normativa di previsione e disciplina di tale “certificato selettivo” e della procedura di consultazione del casellario giudiziale in via telematica ex art. 39 del testo unico, si ritiene necessario integrare tale articolo con la previsione espressa del parere del Garante sugli schemi di convenzione tra le amministrazioni interessate e il Ministero della Giustizia destinate a selezionare l’ambito di consultazione dei dati personali in relazione agli specifici procedimenti di competenza e alle fattispecie di reato pertinenti. Ciò anche in considerazione del fatto che il citato articolo demanda a tali convenzioni anche l’individuazione delle disposizioni che disciplinano il trattamento dei dati personali nei relativi procedimenti. 

3.3. Iscrizioni relative a fatti di particolare tenuità.

Come si evince dalla relazione illustrativa, il Governo ha scelto di non esercitare la delega limitatamente al criterio direttivo di cui alla lettera c) dell’articolo 18, la cui attuazione- relativamente alla rimodulazione dei limiti temporali per l'eliminazione  delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entità - avrebbe tuttavia contribuito, oltre che alla salvaguardia delle esigenze di reinserimento sociale dell’interessato, anche al pieno rispetto dei principi di proporzionalità, non eccedenza,  limitazione della finalità (cfr. articoli 5, paragrafo 1, lettere b), c), d), e), del Regolamento (UE) 2016/679, nonché 3, comma 1, lettere b), c), d), e), del d.lgs. n. 51 del 2018).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale in attuazione della delega di cui all’art. 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con le osservazioni di cui ai punti 3.1. e 3.2..

Roma,13 settembre 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

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Doc-Web
9055083
Data
13/09/18

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Tipologie

Parere del Garante