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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Mercuri Salvatore - 9 maggio 2018 [9037171]

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[doc. web n. 9037171]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Mercuri Salvatore - 9 maggio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 279 del 9 maggio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 

VISTO il verbale n. 8 del 6 novembre 2017, che qui integralmente si richiama, con cui la Guardia di finanza, Tenenza di Occhiobello, ha contestato a Mercuri Salvatore, nato a Taurianova (RC), il 30.10.1979, C.F. MRCSVT74R30L063P, in qualità di titolare della ditta individuale M.& D. Ital Center di Mercuri Salvatore, con sede in Centallo (CN), S.P. n. 20, P.I. 03543120046, la violazione amministrativa prevista dall’art. 162, comma 2-quater del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di seguito “Codice”), in relazione all’art. 130, comma 3-bis, per aver effettuato un trattamento di dati personali di 6 soggetti i quali, escussi in atti, hanno dichiarato di aver ricevuto telefonate promozionali indesiderate nonostante avessero iscritto le proprie utenze telefoniche presso il Registro delle opposizioni in violazione del diritto di opposizione manifestato ai sensi dell’art. 130, comma 3-bis, del Codice; 

RILEVATO che dal rapporto predisposto ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 dalla Guardia di finanza, Tenenza di Occhiobello, non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi, inviati in data 6 dicembre 2017 ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la parte ha rilevato come “non è precluso tout court agli operatori contattare i soggetti iscritti nel Registro delle opposizioni ove abbiano ricavato il loro numero di telefono/indirizzo postale da fonti diverse rispetto agli elenchi telefonici pubblici, perché fornito consenzientemente da tali soggetti per finalità commerciali; (…) pertanto, la reclamizzazione dei propri dati personali da parte degli utenti supera la loro eventuale iscrizione nel Registro delle opposizioni”. Infatti, le utenze telefoniche contattate, oltre ad essere presenti negli elenchi telefonici pubblici, erano facilmente reperibili in internet, dunque conoscibili da chiunque. Per tale ragione, secondo la parte, non le può essere imputata alcuna responsabilità per la violazione contestata, ove, tra l’altro, sarebbe configurabile, nel caso di specie, l’errore scusabile di cui all’art. 3 della legge n. 689/1981. La parte ha, inoltre, rappresentato che nessuno dei soggetti contattati ha riferito all’operatore telefonico di essere iscritto nel Registro delle opposizioni, al contrario gli interessati hanno manifestato interesse e tratto beneficio dall’essere stati contattati. In considerazione di quanto sopra, la parte ha chiesto in via principale l’archiviazione della contestazione e, in subordine, l’applicazione della sanzione nella misura del minimo edittale e dell’attenuante ex art. 164-bis, comma 1, del Codice e che venga disposta la rateizzazione dell’importo ai sensi dell’art. 26 della legge n. 689/1981;

RILEVATO che le argomentazioni addotte non consentono di escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato. Si osserva, preliminarmente, che la disciplina relativa al Registro pubblico delle opposizioni (contenuta nel “Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all’utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali”, di cui al d.p.r. n. 178 del 7.09.2010) si applica agli interessati i cui dati sono presenti in un elenco telefonico “alfabetico” o “categorico”, i quali, a seguito dell’iscrizione nel Registro pubblico delle opposizioni, non possono essere contattati per le finalità di cui all’art. 7, comma 4, lett. b), del Codice (ovvero per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale); diversamente, il suddetto Regolamento non si applica ai trattamenti di dati aventi origine diversa dagli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico, legittimamente raccolti dai titolari nel rispetto dell’art. 23 del Codice. Pertanto, considerato che le utenze telefoniche contattate dalla M.&D risultano iscritte nel Registro delle opposizioni, come risulta anche dalle dichiarazioni rese dagli interessati nel corso del procedimento, è evidente che il trattamento posto in essere dalla parte soggiace al rispetto degli obblighi e dei principi di cui alla disciplina sopra citata. Inoltre, si rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte, gli operatori telefonici possono comunque contattare le utenze iscritte nel Registro pubblico delle opposizioni, laddove gli interessati abbiano manifestato, nei confronti di un determinato titolare del trattamento, un consenso specifico per le finalità ex art. 7, comma 4, lett. b) del Codice. Nel caso di specie, la parte non ha in alcun modo dimostrato di aver effettuato le telefonate promozionali sulla base di un consenso specifico manifestato dagli interessati. Non può essere invocata, ai fini dell’esclusione della responsabilità, la circostanza che gli interessati non si siano lamentati dei contatti telefonici o, addirittura, che abbiano ricevuto benefici; allo stesso modo, non può ritenersi applicabile al caso in esame l’esimente della buona fede, di cui all’art. 3 della legge n. 689/1981, in considerazione, soprattutto, della professionalità della parte che, nell’esercizio della propria attività è tenuto all’obbligo specifico di conoscenza delle norme che regolano il suo campo di attività (Cons. Stato, sez. VI, n. 1320 del 5/3/2013);

RILEVATO, pertanto, che Mercuri Salvatore, in qualità di titolare della ditta individuale M.& D. Ital Center di Mercuri Salvatore, ha effettuato un trattamento di dati personali di 6 interessati (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) finalizzato all’esecuzione di telefonate promozionali, in violazione del diritto di opposizione manifestato ai sensi dell’art. 130, comma 3-bis, del Codice;

VISTO l’art. 162, comma 2-quater, del Codice, che punisce la violazione del diritto di opposizione di cui all’art. 130, comma 3-bis, del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l’ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di 60.000,00 euro (sessantamila), (10.000,00 per ogni segnalazione) per la violazione dell’art. 162, comma 2-quater;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Mercuri Salvatore, nato a Taurianova (RC), il 30.10.1979, C.F. MRCSVT74R30L063P, in qualità di titolare della ditta individuale M.& D. Ital Center di Mercuri Salvatore, di pagare la somma complessiva di euro 60.000,00 (sessantamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall’art. 162, comma 2-quater, del Codice, frazionandola, in accoglimento della richiesta di rateizzazione, in 30 rate mensili dell’importo di euro 2.000,00 (duemila) ciascuna;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 60.000,00 (sessantamila) secondo le modalità indicate in allegato, i cui versamenti frazionati saranno effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981. 

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 9 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia