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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Insurances Global Services S.r.l. - 12 aprile 2018 [9018483]

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[doc. web n. 9018483]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Insurances Global Services S.r.l. - 12 aprile 2018

Registro dei provvedimenti
n. 221 del 12 aprile 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 

RILEVATO che il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato “Codice”) nr. 30173 del 20 settembre 2017 formulata da questa Autorità, ha svolto presso la Insurances Global Services S.r.l. (di seguito denominata “Società”), P. IVA 11734881003, con sede legale in Roma via Giuseppe Mazzini n. 134/A, nella sede operativa in Roma, via Taranto n. 44, gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 26 settembre 2017. In via preliminare, si è appurato che la Società si occupa di servizi alla clientela/utente che si rivolge alla medesima Società sia attraverso siti web che di persona allorquando l’utente incontra difficoltà ad ottenere credito dalle banche e società finanziarie in quanto segnalato nelle varie centrali di rischio pubbliche e/o private. Il cliente conferisce quindi alla Società “specifici mandati per accedere alle predette centrali di rischio ed ottenere dalle stesse il dettaglio dei dati trattati, riferite al cliente medesimo”. A seguito delle necessarie verifiche “la Società propone al cliente la cancellazione e/o rettifica dei dati allorquando gli stessi violino quanto previsto dal Codice deontologico riguardante il trattamento dei dati in ambito bancario e sanitario” (pag. 2 del suddetto verbale di operazioni compiute). Nel corso degli accertamenti è risultato, in primo luogo, che la Società è titolare del sito internet denominato www.ufficiocancellazionepregiudizievoli.it, in cui sono presenti sia nella “Home Page” e sia nella pagina “Contatti”, raggiungibile anche dalla sezione “Servizi”, dei form di raccolta dati personali per inviare un messaggio alla società (cfr. all. 2 e 3 del suddetto verbale di operazioni compiute). I suddetti form di raccolta dati personali prevedono l'acquisizione di un unico consenso predisposto in forma generale, tra l'altro già preselezionato, a fronte di una informativa sul trattamento dei dati personali (cfr. all.4 del suddetto verbale di operazioni compiute), raggiungibile con apposito link posto in calce a tutte le pagine del sito internet www.ufficiocancellazionepregiudizievoli.it che prevede anche le finalità di statistica, e dell'invio di materiale pubblicitario anche mediante l'utilizzo di posta elettronica. In secondo luogo, è risultato che la Società fornisce, all'atto dell'acquisizione dei dati personali del cliente mediante appositi moduli cartacei, un’informativa sul trattamento dei dati personali in cui sono previste non solo le finalità relative al rapporto professionale in corso, ma anche finalità di invio di materiale pubblicitario mediante la posta elettronica, il cellulare e/o numero di fax (cfr. all. 1 del suddetto verbale di operazioni compiute concernente un cliente). Il cliente, pertanto, apponendo la propria firma fornisce un unico consenso in forma generale a fronte delle diverse finalità indicate nella predetta informativa;

VISTO il verbale nr. 73/2017 del 3 ottobre 2017, che qui si intende integralmente richiamato, con cui sono state contestate alla Società due violazioni amministrative previste dall’art. 162 comma 2-bis del Codice, in relazione all’art. 23 del Codice, per aver omesso di acquisire un consenso specifico in relazione a ciascuna finalità perseguita mediante i form di raccolta dati personali presenti nel sito www.ufficiocancellazionepregiudizievoli.it (rilievo n. 1) e per aver omesso di acquisire un consenso specifico in relazione a ciascuna finalità perseguita all'atto dell'acquisizione dei dati personali del cliente mediante appositi moduli cartacei (rilievo n. 2), informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981; 

ESAMINATO il rapporto del Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza predisposto ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

RILEVATO che la parte non ha presentato scritti difensivi o richiesto di essere ascoltata, così come previsto dall’art. 18 della legge n. 689/1981;

CONSIDERATO che l’art. 23 del Codice prevede che il trattamento di dati personali da parte di privati è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato e che “il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificatamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato ( ... ) e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'art. 13”;

RILEVATO, quindi, che la Insurances Global Services S.r.l., in qualità di titolare del trattamento ai sensi degli artt. 4 comma 1 lett. f) e 28 del Codice, ha effettuato un trattamento di dati personali omettendo di acquisire un consenso specifico in relazione a ciascuna finalità perseguita, in violazione dell’art. 23 del Codice, sia mediante i form presenti sul sito www.ufficiocancellazionepregiudizievoli.it sia mediante i moduli cartacei con cui venivano acquisiti i dati personali dei clienti;

VISTO l'art. 162, comma 2-bis del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell’art. 167 del Codice tra cui figura l’art. 23, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro per ciascuna delle violazioni oggetto di contestazione;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore. In particolare, in ordine all’aspetto della gravità, le violazioni non risultano connotate da elementi specifici;

RITENUTO, quindi, di dover determinare, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, l’ammontare delle sanzioni pecuniarie, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 10.000,00 (diecimila) per la violazione di cui al rilievo n. 1 e di euro 10.000,00 (diecimila) per la violazione di cui al rilievo n. 2, per un importo complessivo pari a euro 20.000,00 (ventimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

alla Insurances Global Services S.r.l., P. IVA 11734881003, con sede legale in Roma via Giuseppe Mazzini n. 134/A  di pagare la somma complessiva di euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dall’art. 162, comma 2-bis del Codice come indicato in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima Società di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell’avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 12 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia