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Provvedimento del 22 maggio 2018 [9006565]

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[doc. web n. 9006565]

Provvedimento del 22 maggio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 348 del 22 maggio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 14 febbraio 2018 da XX, in qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minori, nei confronti dell’Istituto Comprensivo del Vergante sito in Invorio (di seguito, l’Istituto), con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate, in data 31 ottobre 2017, ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”) e richiamate nell’atto introduttivo del procedimento, ha chiesto, con riferimento ai dati “personali sensibili sanitari” riferiti ai figli minori, contenuti “nella documentazione di cui all’art. 3, comma 1, d.lg. n. 73, conv. nella legge n. 119/2017”

- di conoscere:

• le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Codice; 

• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali sono stati comunicati i dati personali dei minori o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati;

- di ottenere l’accoglimento dell’opposizione al trattamento dei dati dei minori per finalità “diverse da quelle di mera raccolta, presa in consegna e custodia” degli stessi”;

PRESO ATTO che la ricorrente ha contestualmente dichiarato di possedere i requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi degli artt. 74 e ss. del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e, pertanto, ha richiesto di poter essere esonerata dal pagamento dei diritti di segreteria;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 16 marzo 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149 del Codice, ha invitato la parte resistente a fornire riscontro alle richieste dell’interessata, nonché la nota del 27 aprile 2018 con cui, ai sensi dell’art. 149, comma 7, del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 26 marzo e 14 maggio 2018 con le quali l’Istituto resistente, nel richiamare la specifica disciplina di riferimento in materia di prevenzione vaccinale (d.l. 7 giugno 2017 e succ. mod. e integr.), ha rappresentato che:

- in ottemperanza alla citata normativa, i dirigenti scolastici, “al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale”, sono tenuti a richiedere, all’atto di iscrizione dei minori, idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse; nonché, in caso di mancata presentazione di detta documentazione, a segnalarlo all’Azienda Sanitaria Locale (di seguito, ASL), per gli adempimenti di competenza;

- in tale contesto, la ricorrente con il proprio coniuge, in qualità di genitori dei minori, hanno presentato all’Istituto tre comunicazioni, nessuna delle quali conteneva dati personali sensibili relativi ai minori, in quanto  due riportavano il giorno e l’ora degli appuntamenti fissati dall’ASL per “effettuare/completare le vaccinazioni”, con la terza i genitori comunicavano alla stessa ASL l’impossibilità di presenziare ad uno degli appuntamenti fissati;

- con specifico riferimento alle richieste avanzate dalla ricorrente, nel riportarsi a quanto contenuto nelle informative già alla stessa consegnate (allegate agli atti del fascicolo), nelle quali sono indicate anche le modalità del trattamento, la logica applicata nonché il titolare e il responsabile dello stesso, si precisa che il trattamento dei “dati personali degli alunni e delle famiglie [avviene] in ottemperanza alle vigenti normative e per i motivi legittimi espressamente indicati dalle disposizioni di legge” in materia di prevenzione vaccinale; 

VISTA la nota del 30 marzo 2018 con cui la ricorrente ha contestato quanto sostenuto dalla resistente;

CONSIDERATO che il legislatore ha attribuito agli Istituiti scolastici, nella persona dei relativi dirigenti -che nel caso di specie, come risulta dall’informativa agli atti del fascicolo, è responsabile del trattamento- l’obbligo di ottemperare a quanto previsto in capo ad essi dalle specifiche disposizioni in materia di prevenzione vaccinale (cfr. cit. d.l. 7 giugno 2017 e succ. mod. e integr.);

RILEVATO che dall’esame del riscontro fornito dalla resistente e della documentazione allo stesso allegato, con riferimento ai dati dei minori emerge che:

- le modalità e la logica del trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile sono contenuti nelle informative già in possesso della ricorrente, con riferimento ai “dati comuni e sensibili”;

- in relazione alle ulteriori istanze avanzate dall’interessata (finalità del trattamento, soggetti ai quali i dati sono stati comunicati, opposizione al trattamento), il trattamento avviene in ottemperanza alla vigente normativa di riferimento (cfr. punti 1, 2 e 4 della nota del 26 marzo 2018);

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito, seppur nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente alle richieste della ricorrente, con dichiarazioni della cui veridicità l’autore risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante”;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle istanze avanzate dalla ricorrente;

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 22 maggio 2018 

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia