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Provvedimento del 9 maggio 2018 [9003038]

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[doc. web n. 9003038]

Provvedimento del 9 maggio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 284 del 9 maggio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 13 febbraio 2018 da XX, rappresentato e difeso dall’avv. Davide De Lungo, nei confronti di Google LLC (già Google Inc) con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), ha chiesto di ottenere:

la rimozione di un articolo da lui redatto e pubblicato sul sito http://..., il cui titolare non risulta identificabile e che viene pertanto domandata a Google in qualità di proprietaria della piattaforma “blogger”, chiedendo in subordine a quest’ultima di individuare il responsabile del sito e di ordinare allo stesso l’eliminazione del predetto articolo;

la rimozione di alcuni URL reperibili tramite il motore di ricerca gestito dalla resistente in associazione al suo nominativo e che riconducono ad articoli e ad immagini ritenuti lesivi della sua reputazione;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, lamentato il pregiudizio personale e professionale derivante dall’associazione, del tutto casuale, esistente in rete tra il suo nominativo ed alcuni articoli, ivi comprese immagini, per lo più aventi un contenuto cruento o politicamente orientato provenienti dal sito sopra citato, senza che a ciò corrisponda alcun reale collegamento con la sua persona che ne subisce un ulteriore danno in virtù del suo impegno politico in quanto “più volte candidato con movimenti e partiti critici verso talune dinamiche economiche del processo di interazione europea”;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 5 aprile 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 13 aprile 2018 con la quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 23 e del 27 marzo 2018 con le quali Google, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri e Massimiliano Masnada, ha rappresentato:

di aver provveduto alla rimozione dalla piattaforma “blogger” dell’articolo redatto dal ricorrente e dal medesimo indicato nell’atto introduttivo, nonché alla deindicizzazione degli URL indicati con i nn. da 3 ad 8 dell’elenco contenuto nella nota del 27 marzo 2018;

che gli URL indicati con i nn. 11, 12 e 13 del predetto elenco non hanno formato oggetto di interpello preventivo, rilevando che, peraltro, due di essi rimandano a pagine prive di contenuto, mentre il terzo riconduce ad un’immagine “che impedisce l’intervento da parte di Google”;

di non poter aderire alla richiesta di rimozione dell’URL indicato con il n. 2 “ritenendo sussistente l’interesse della collettività alla reperibilità di informazioni di cronaca alla luce del ruolo professionale, anche di rilevanza pubblica, svolto dal sig. XX” tenuto conto del fatto che l’articolo ad esso correlato, peraltro recente, “tratta di un intervento accademico svolto dal ricorrente alla London School of Economics in materia di economia” attinente, come tale, all’attività anche politica svolta dal ricorrente;

di non poter effettuare alcun intervento con riguardo agli URL indicati con i nn. 1, 9 e 10 “che rimandano a mere immagini e non a pagine web” e rispetto alle quali è necessario indicare “l’URL associato alla pagina di destinazione indicizzata dal motore di ricerca”;

VISTA la nota del 2 maggio 2018 con la quale il ricorrente ha preso atto degli interventi effettuati da Google con riguardo alla richiesta di rimozione dell’articolo redatto dal medesimo e pubblicato sul sito http://..., nonché di alcuni URL reperibili in associazione al suo nominativo, ribadendo le ulteriori istanze avanzate con l’atto di ricorso e la richiesta di liquidazione in suo favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO, preliminarmente, che gli URL indicati:

con i nn. 11, 12 e 13 nella nota della resistente datata 27 marzo 2018 non hanno formato oggetto di richiesta tramite interpello preventivo; 

con i nn. 1, 9 e 10 rimandano invece ad immagini in ordine alle quali la resistente ha dichiarato (con attestazione della cui veridicità l’autore risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante”) di non poter effettuare alcun intervento in quanto il motore di ricerca non effettua l’indicizzazione delle singole foto in modo autonomo, ma solo delle pagine web di tipo testuale che le contengono e la cui identificazione richiede la necessaria individuazione dei corrispondenti URL che, nel caso in esame, non risultano essere stati forniti dall’interessato;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare, con riferimento alle richieste di cui sopra, il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 148, comma 1, lett. b) e c), del Codice;

RILEVATO, con riguardo all’istanza di rimozione dell’articolo redatto dal ricorrente e pubblicato sul sito http://..., nonché degli URL indicati con i nn. da 3 a 8 della nota sopra citata reperibili in associazione al nome e cognome del medesimo, che la resistente ha dichiarato nel corso del procedimento (con attestazione della cui veridicità l’autore risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante”) di aver provveduto nel senso richiesto dall’interessato;

RITENUTO di dover, pertanto, dichiarare, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere in ordine alle predette richieste;

CONSIDERATO, con riguardo alla richiesta di rimozione dell’URL indicato con il n. 2 nella nota di Google del 27 marzo 2018, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 13 maggio 2014 (causa C-131/12);

RILEVATO, a tale riguardo, che:

l’URL oggetto di richiesta di rimozione riconduce ad un articolo relativamente recente (2014) redatto dallo stesso ricorrente ed avente ad oggetto un intervento tenuto in occasione di un seminario economico al quale il medesimo ha partecipato e che non risulta in alcun modo connesso al diverso articolo pubblicato sul sito http://... del quale il ricorrente ha chiesto ed ottenuto la rimozione; 

il predetto articolo, in virtù del ruolo ricoperto dall’interessato sia in qualità di accademico che di soggetto impegnato in attività politica – peraltro più volte candidato, per sua stessa ammissione, con movimento critici nei riguardi dei processi di integrazione economica europea – risulta tuttora di interesse pubblico in quanto contribuisce a delineare il suo pensiero in ordine a tematiche di rilievo collettivo rispetto alle quali non è, di contro, emerso alcun attuale diverso orientamento del medesimo nel frattempo maturato con riguardo a tali aspetti; 

RITENUTO, pertanto, con riguardo alla richiesta di rimozione dell’’URL sopra indicato, di dover dichiarare il ricorso infondato;

VISTE le decisioni dell’Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Google in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione della parziale inammissibilità del ricorso, nonché del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso inammissibile con riguardo alla richiesta di rimozione degli URL individuati con i nn. 1, 9, 10, 11, 12 e 13 della nota della resistente citata in motivazione; 

b) dichiara non luogo a provvedere con riguardo alla richiesta di rimozione degli URl indicati con i nn. da 3 a 8 della medesima nota, nonché all’istanza di rimozione dell’articolo redatto dal ricorrente e pubblicato sul sito http://...;

c) dichiara il ricorso infondato con riguardo alla restante richiesta;

d) determina l’ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 9 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
9003038
Data
09/05/18

Tipologie

Decisione su ricorso