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Provvedimento del 26 aprile 2018 [8999313]

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[doc. web n. 8999313]

Provvedimento del 26 aprile 2018

Registro dei provvedimenti
n. 258 del 26 aprile 2018 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 13 marzo 2018 da XX nei confronti di ATM Servizi S.p.A e ATM S.p.A. con il quale il ricorrente, ex dipendente della società, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), ha chiesto di ottenere la conferma dell’esistenza e la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali a lui riferiti acquisiti dalla resistente “attraverso gli strumenti di accesso all’ATM di Milano Porta Garibaldi (sia i dati del sistema di allarme che i dati del rilevatore di presenza), dei dati di accesso alla rete di trasporto ATM, nonché delle registrazioni dei dispositivi di sorveglianza presso Atm Point Porta Garibaldi per il periodo 1.07.2017-14.01.2018, nell’orario compreso fra le 5.00 e le 8.00”;

CONSIDERATO che il ricorrente ha rappresentato:

- di avere ricevuto dalla Direzione Risorse Umane e Marketing-Gestione Personale di ATM una nota con la quale la società, nell’ambito di verifiche effettuate in relazione all’emissione di titoli di viaggio da parte di diversi operatori, gli contestava “la produzione,  attraverso il suo identificativo” di alcuni titoli di viaggio, poi “utilizzati per l’accesso alla rete di trasporto”, che tuttavia non erano stati contabilizzati in quanto non risultavano inseriti nei sistemi informatici aziendali quali titoli di vendita;

- di avere prodotto le proprie giustificazioni rispetto a quanto contestatogli dalla resistente, avanzando contestualmente istanza ai sensi dell’art. 7 del Codice affinché gli venissero comunicati i propri dati, “giustificando tale richiesta con la necessità di garantire il diritto di difesa”;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 30 marzo 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell’interessato; 

VISTA la nota del 14 aprile 2018 con la quale la resistente, nel comunicare i dati relativi alla disabilitazione del sistema di allarme effettuata dal ricorrente, nonché i suoi ingressi negli ambienti dell’ATM Point, ha, altresì, rappresentato:

- che la ATM S.p.A., a far data dal 1° aprile 2018, ha incorporato per fusione la ATM Servizi S.p.a., società della quale il ricorrente era dipendente;

- di avere già comunicato al ricorrente con note del 21 febbraio e 2 marzo 2018 i dati relativi alle sue presenze in servizio, nonché “gli orari in cui [ha effettuato] con le credenziali personali la connessione e la disconnessione dal sistema informatico di produzione dei titoli di viaggio con puntuale e specifico riferimento a tutte le giornate in cui risultano prodotti i biglietto oggetto di contestazione”;

- che i dati relativi agli accessi alla rete di trasporto ATM effettuati dal ricorrente “con la tessera personale di servizio”, riguardando informazioni “associate ai singoli utenti vengono anonimizzate in ossequio ad un Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali”;

- che, in relazione alla richiesta di ottenere le registrazioni dei dispositivi di videosorveglianza, le stesse non sono più disponibili essendo trascorso il periodo massimo di conservazione previsto;

PRESO ATTO che con nota del 13 aprile 2018 il ricorrente ha dichiarato di essere “pienamente soddisfatto” del riscontro ricevuto;

CONSIDERATO che la resistente, già prima della proposizione del ricorso, aveva fornito un parziale riscontro comunicando al ricorrente, con nota allegata agli atti, sia i dati relativi alle sue presenze in servizio, sia le “indicazioni, riferite a ciascun titolo indebitamente stampato, degli orari di registrazione e disconnessione dal sistema informatico attraverso le […] credenziali” dello stesso ricorrente, si ritiene, in ordine a tali richieste, di dover dichiarare il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 148, comma 1, lett. b), del Codice;

RITENUTO, con riferimento alle altre richieste, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell’art. 149 comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito, sia pure nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente (con dichiarazione di cui l’autore risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice “falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante”);

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici; 

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara:

- il ricorso inammissibile in ordine alle richieste volte ad ottenere i dati relativi alle presenze in servizio del ricorrente, nonché quelli relativi agli orari di registrazione e disconnessione dal sistema informatico per la produzione dei titoli di viaggio;

- non luogo a provvedere in ordine alle ulteriori richieste avanzate dal ricorrente;

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 26 aprile 2018 

IL PRESIDENTE    
Soro

RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia