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Provvedimento del 21 marzo 2018 [8990939]

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[doc. web n. 8990939]

Provvedimento del 21 marzo 2018

Registro dei provvedimenti
n. 173 del 21 marzo 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 28 dicembre 2017 da XX nei confronti di P&C Avvocati e Commercialisti con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), ha chiesto:

di avere conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano detenuti dal resistente, di conoscerne l’origine, le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento, gli estremi identificativi del titolare

e del responsabile del trattamento, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati o di responsabili  del trattamento;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 19 gennaio 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 23 febbraio 2018 con la quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento; 

VISTA la nota del 5 marzo 2018 con la quale lo studio resistente per il tramite dell’avv. Annalisa Cecchetti ha dichiarato:
di aver già fornito un primo riscontro nel corso di altro procedimento attivato dal ricorrente nei confronti dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC), soggetto del quale la stessa è referente;

che i dati personali del ricorrente non sono mai stati trattati dallo studio legale, ma sono stati resi noti unicamente all’avv. Cecchetti in quanto destinataria di una richiesta di parere, inoltrata sulla sua casella di posta elettronica personale dall’Ordine professionale al quale appartiene l’interessato, ma diretta ad ANMIC; 

che pertanto l’associazione risulta essere l’effettivo titolare del trattamento con riguardo ai dati in tal modo acquisiti; 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo lo studio resistente dichiarato, seppur nel corso del procedimento e con attestazione della cui veridicità l’autore risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante”, di non detenere dati del ricorrente; 

VISTE le decisioni dell’Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di P&C Avvocati e Commercialisti in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento; 

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l’ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 21 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
8990939
Data
21/03/18

Tipologie

Decisione su ricorso