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Provvedimento dell'8 marzo 2018 [8790225]

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[doc. web n. 8790225]

Provvedimento dell´8 marzo 2018

Registro dei provvedimenti
n. 152 dell´8 marzo 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato in data 5 gennaio 2018 presentato da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Maria Vittoria Falzea, nei confronti di Banco BPM S.p.A. con il quale il ricorrente, titolare di un conto corrente acceso a suo tempo con la banca resistente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- di ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati che lo riguardano contenuti: a) nel contratto di conto corrente ed annessa apertura di credito e nelle convenzioni successive; b) negli estratti conto periodici, comprensivi di conto scalare, a far data dall´inizio del rapporto avvenuto in data 29 novembre 2001;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare la nota dell´11 gennaio 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 27 febbraio 2018 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 26 e 30 gennaio 2018 con le quali la resistente ha:

- eccepito che le richieste formulate dal ricorrente non sarebbero qualificabili come istanze di accesso ai dati previste ai sensi dell´art. 7 del Codice, bensì come richieste di accesso alla documentazione bancaria esercitabili nel rispetto della normativa di riferimento;

- ha dichiarato di aver comunque aderito alle istanze del ricorrente trasmettendo a quest´ultimo i documenti richiesti;

- precisato che "la documentazione richiesta, anteriore ai 10 anni di conservazione previsti dalla normativa, non è più nella (…) disponibilità" della banca;

VISTA la nota inviata in data 9 febbraio 2018 con la quale il ricorrente ha preso atto del riscontro fornito dalla controparte, di cui si è dichiarato soddisfatto, ribadendo unicamente la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

RILEVATO che, nel caso di specie, la disciplina in materia di protezione dei dati personali risulta applicabile avendo l´interessato correttamente esercitato i diritti di cui all´art. 7 del Codice, chiedendo al titolare del trattamento la comunicazione dei propri dati riferiti al rapporto di conto corrente con annessa apertura di credito intrattenuto con la resistente;

RILEVATO che, nel corso del procedimento, la resistente ha attestato - con dichiarazione di cui la stessa risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") – di aver fornito al ricorrente copia della documentazione ancora posseduta e ritenuto che tale riscontro possa essere considerato sufficiente consentendo di dichiarare non luogo a provvedere in merito, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Banco BPM S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione dei riscontri forniti nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi a Banco BPM S.p.A. che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
8790225
Data
08/03/18

Tipologie

Decisione su ricorso