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Provvedimento del 1° marzo 2018 [8684555]

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[doc. web n. 8684555]

Provvedimento del 1° marzo 2018

Registro dei provvedimenti
n. 137 del 1° marzo 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 7 febbraio 2018 da XY e XX, rappresentati e difesi dall´avv. Mauro Montini, nei confronti di Waffo Domenique Roland Tagne, in qualità di curatore fallimentare, con il quale gli interessati hanno chiesto:

di ottenere la cancellazione e/o la trasformazione in forma anonima di tutti i riferimenti "alle loro persone o a quelle di familiari e congiunti" presenti nelle foto pubblicate su un sito web relativo alla vendita on-line di macchinari e attrezzatture relativi a società fallite;

la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO che i ricorrenti hanno rappresentato che sul predetto sito era stata pubblicata una fotografia ritraente soggetti perfettamente identificabili, tra i quali uno dei ricorrenti, in collegamento con la vendita di lotti facenti parte dell´asse aziendale di una società nell´ambito di una procedura fallimentare rispetto alla quale gli stessi erano estranei e di cui, tramite un interpello preventivo proposto ai sensi dell´art. 7 del Codice, avevano chiesto la rimozione, nonché l´adozione di tutte le cautele atte ad evitare un´ulteriore diffusione di dati a loro riferiti;

RILEVATO che:

per stessa affermazione dei ricorrenti, la richiesta di rimozione avanzata con l´interpello, e relativa ad una fotografia specificamente individuata, risulta essere stata positivamente riscontrata dal resistente già prima della proposizione del ricorso;

tale richiesta non è stata nuovamente ribadita nell´atto di ricorso, il quale contiene invece istanze che, oltre a non individuare specificamente gli elementi posti a fondamento della domanda essendo genericamente dirette ad ottenere la cancellazione e/o trasformazione in forma anonima di eventuali riferimenti relativi ai medesimi, non sono state fatte oggetto di previo interpello;

l´atto introduttivo del procedimento non risulta peraltro conforme ai requisiti formali richiesti dal Codice, in quanto risulta trasmesso in copia, privo di firma digitale, tramite posta elettronica certificata;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare il ricorso inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b) e c), del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 1 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
8684555
Data
01/03/18

Tipologie

Decisione su ricorso