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Provvedimento del 25 gennaio 2018 [8342396]

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[doc. web n. 8342396]

Provvedimento del 25 gennaio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 36 del 25 gennaio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 17 ottobre 2017 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Cristina Rabazzi, nei confronti di Google LLC (già Google Inc) e Google Italy s.r.l., con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- la rimozione, dalla lista dei risultati del motore di ricerca gestito dalla resistente ottenuti digitando il proprio nome e cognome, di n. 21 Url specificamente indicati nell´interpello preventivo e nell´atto introduttivo del ricorso;

-  la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, rappresentato:

- che gli Url indicati rimandano ad articoli gravemente offensivi della propria dignità e reputazione pubblicati nel periodo 2006-2011 sul blog "www.vivereacomo.com" (reindirizzato su "www.vivereacomo.info"), articoli il cui testo risulta tuttora integralmente accessibile, unitamente ai relativi commenti, nonostante il blog risulti essere "chiuso";

- che tali articoli rappresentano "mere opinioni personali" espresse dal gestore del sito (peraltro dietro pseudonimo) "da cui scaturivano dibattiti con ignoti e/o indeterminabili lettori, formulati con lo scopo di calunniare, screditare, mettere in ridicolo ed offendere" non solo la propria persona ma anche altri protagonisti della politica locale;

- che, a seguito della denuncia sporta da alcuni politici e professionisti, anch´essi vittime di tali campagne denigratorie, il gestore del sito, la cui reale identità è stata accertata solo grazie alle indagini della Polizia postale, è stato riconosciuto colpevole del reato di diffamazione e pertanto condannato in contumacia alla pena di 8 mesi di reclusione, oltre al risarcimento dei danni morali e materiali in favore delle parti civili costituite (sentenza del Tribunale di Como del 5 febbraio 2010);

- che in seguito, il blog è stato "chiuso", ma, ciò nonostante, sul sito gli articoli in questione risultano tuttora leggibili per intero ed indicizzati dai comuni motori di ricerca;

- di non aver proceduto per la rimozione dal web delle pagine in questione presso il sito fonte, poiché il relativo gestore è attualmente irreperibile dopo essersi rifugiato in Brasile (a causa di una precedente condanna penale di bancarotta), ritenendo pertanto sufficiente ottenere, a propria tutela, la rimozione dei relativi Url dal motore di ricerca Google;

- che la perdurante reperibilità dei contenuti in questione è fonte di pregiudizio per la propria attuale attività di curatore di mostre che svolge in Italia ed all´estero;

CONSIDERATO inoltre che il ricorrente, sostenendo come, nel caso di specie, risulti violato il proprio diritto all´identità personale, ha ribadito la fondatezza della propria richiesta di deindicizzazione in virtù del dettato normativo di cui all´art. 11 del Codice ed anche in base alle previsioni contenute nella nota sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione Europea pronunciata il 13 maggio 2014 nella causa C-131/12 (c.d. sentenza "Costeja");

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, a) la nota del 9 novembre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, b) il verbale dell´audizione svoltasi in data 29 novembre 2017 presso la sede dell´Autorità, nonché c) la nota del 13 dicembre 2017 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE la nota del 16 novembre 2017 e la successiva memoria del 24 novembre 2017, con le quali Google, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri e Massimiliano Masnada, ha sostenuto l´insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti enucleati come indicativi del diritto all´oblio nella riportata sentenza della Corte di Giustizia e ulteriormente precisati nelle Linee Guida adottate in merito dal Gruppo Articolo 29 in data 26 novembre 2014, considerato in particolare:

- che la richiesta del ricorrente si fonda unicamente sull´asserito carattere diffamatorio dei contenuti in questione, mentre ai fini del riconoscimento della sussistenza del diritto all´oblio, così come delineato dai sopra richiamati atti, occorre effettuare un bilanciamento tra l´interesse pubblico legato all´esercizio del diritto di cronaca e di libera circolazione delle informazioni ed il contrapposto diritto del soggetto interessato a che le notizie aventi un contenuto ritenuto obsoleto, inadeguato o irrilevante siano deindicizzate dal web, senza attribuire alcun rilievo all´eventuale carattere offensivo dei contenuti pubblicati;

- che ove un soggetto ritenga leso il proprio diritto all´onore e alla reputazione può agire in sede giudiziaria nei confronti dell´autore del post o del gestore del sito che ha pubblicato le informazioni asseritamente diffamatorie, ma non è legittimato a rivolgersi al motore di ricerca che, stante la logica sottesa al funzionamento dello stesso, non ha alcun controllo sul contenuto delle informazioni in esso reperite, né è in grado di valutarne la portata offensiva;

- che "la pretesa illiceità dei contenuti oggetto del presente ricorso (…) non è mai stata dichiarata dall´autorità giudiziaria", atteso che la sentenza del Tribunale di Como richiamata dal ricorrente ha riguardato contenuti pubblicati sul sito www.vivereacomo.com in relazione ai soggetti coinvolti in quel procedimento, fra cui non rientra l´interessato, e non i contenuti oggetto del presente ricorso;

- il "ruolo nella vita pubblica" attualmente ricoperto dal ricorrente, dottore commercialista iscritto presso l´Ordine di Como che, per sua stessa ammissione, svolge l´attività di curatore di mostre in Italia e all´estero ed è un politico noto in ambito locale, avendo ricoperto dal 1994 al giugno 2017 incarichi pubblici di rilievo per l´Amministrazione del Comune di Como;

- la stessa natura delle informazioni oggetto di esame nel presente ricorso che hanno attinenza con gli incarichi pubblici ricoperti dal ricorrente ed in particolare con "le attività che egli ha coordinato, anche nel campo dell´arte, usando fondi pubblici";

- che, infatti, la stessa testata "La Provincia di Como", in data 21 settembre 2014, ha pubblicato un articolo di stampa dedicato ad un´inchiesta giudiziaria in cui è rimasto coinvolto il ricorrente (in seguito archiviata su richiesta del P.M.) riguardante proprio l´attività di organizzazione di grandi mostre cui si riferiscono in larga parte i contenuti in questione;

VISTE le memorie del 24 e 30 novembre 2017 con le quali il ricorrente ha sostenuto:

- che le informazioni di cui si chiede la deindicizzazione, ossia commenti, pettegolezzi e pareri personali con cui, pur prendendo spunto da episodi veri, veniva messa in discussione la propria onestà e probità, senza alcun riferimento a reali fatti di cronaca a lui riferiti, sono privi di interesse pubblico tale da giustificarne l´indiscriminata accessibilità tramite i motori di ricerca a distanza di anni, né in relazione al ruolo pubblico ricoperto al tempo della loro pubblicazione né tantomeno ad oggi;

- che le informazioni in questione sono obsolete, trattandosi di contenuti pubblicati tra il 2006 e il 2011, inadeguate e irrilevanti;

- che il riferimento alla sentenza del Tribunale di Como che ha condannato per diffamazione il gestore del sito www.vivereacomo.com è stato utilizzato al fine di fornire "una prova utile a sostegno della propria tesi, circa la lesività dei contenuti presenti sul sito" in questione;

- di aver cessato attualmente ogni carica pubblica, a seguito della nomina della nuova Amministrazione comunale di Como, avvenuta con le ultime elezioni dell´11 giugno 2017;

- di aver soprasseduto dal ribadire, nell´odierno ricorso, la seppur lecita richiesta di deindicizzazione dell´Url relativo all´articolo pubblicato su "La Provincia di Como", avanzata con l´interpello preventivo, trattandosi di un´informazione di cronaca che riporta, "con la giusta dose di critica giornalistica", un fatto di interesse pubblico riguardante un´indagine penale a proprio carico conclusasi in senso per lui favorevole;

VISTA la memoria dell´11 dicembre 2017 con la quale Google, all´esito di opportune verifiche tecniche, ha sostenuto che:

- il blog in questione non risulta "rimosso da internet" o "reso in altro modo indisponibile agli utenti", poiché la dicitura "blog chiuso" che compare sul sito "si sostanzia nella sola intenzione del suo autore di non scriverci più" come riportato su una pagina del sito "attivo e tuttora disponibile agli utenti internet";

- "i contenuti cui rinviano gli URL contestati, che sono ospitati sulle pagine del blog e non certo sulla memoria cache di Google" e sono "raggiungibili direttamente dall´home page del blog" oltre che indicizzati dal motore di ricerca Google;

VISTA la memoria del 22 dicembre 2017 con la quale il ricorrente, contestando quanto rappresentato da Google nella propria memoria, si è riportato alle considerazioni già svolte nei precedenti scritti difensivi, evidenziando:

- che ad oggi il blog risulta comunque chiuso (tanto da impedire la possibilità di lasciarvi un proprio commento) e tale circostanza "rivela unicamente per dare evidenza dell´impossibilità per il ricorrente di procedere direttamente nei confronti del titolare, poiché del tutto irreperibile ed irraggiungibile, anche per via telematica";

- di aver depositato in allegato al ricorso la copia di uno degli articoli in questione in cui compare la dicitura "copia cache", non disponendo comunque di "una conoscenza informatica avanzata tale da inquadrare tecnicamente le problematiche sottese al caso di specie";

-  che la stessa Corte di giustizia, nella citata "sentenza Costeja" sancisce come il diritto all´oblio possa essere esercitato, "a prescindere dal fatto che le informazioni abbiano natura pregiudizievole per l´onore e/o per la reputazione";

CONSIDERATO, in primo luogo, che i commenti di cui si chiede la deindicizzazione sono piuttosto risalenti nel tempo, tanto da attenuare sensibilmente l´interesse collettivo alla reperibilità degli stessi mediante motori di ricerca e che gli stessi palesano una natura potenzialmente pregiudizievole per l´interessato;

CONSIDERATO che tali circostanze appaiono rispondenti ai criteri generali fissati dalla sentenza "Costeja" e dalle successive Linee Guida sulla sua attuazione emanate dal WP29 il 26 novembre 2014 (punto 8) ai fini della decisione sulle istanze in materia di diritto all´oblio;

AVUTO RIGUARDO al ruolo pubblico svolto dall´interessato sino a periodi recenti, ma rilevata contestualmente l´impossibilità per quest´ultimo di far valere il proprio diritto di opporsi al trattamento in questione, o anche solo di contestarlo adeguatamente, essendo il blog che ospita i commenti non più attivo e risultando il titolare, allo stato, irreperibile;

CONSIDERATO che la resistente, in qualità di titolare del trattamento connesso all´indicizzazione, "deve assicurare" – come sancito dalla sentenza Costeja – "nell´ambito delle sue responsabilità, delle sue competenze e delle sue possibilità, che tale trattamento soddisfi le prescrizioni della direttiva 95/46/CE" e che, nel caso di specie, tale garanzia rappresenta per l´interessato l´unica possibilità di contenere gli effetti potenzialmente pregiudizievoli della diffusione dei commenti in questione;

RITENUTO pertanto di dover accogliere il ricorso ordinando alla resistente di provvedere, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, alla rimozione degli Url indicati nell´atto di ricorso;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 300,00 a carico del titolare del trattamento in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione della specificità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. accoglie il ricorso e, per l´effetto, ordina a Google di rimuovere, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, gli URL indicati nell´atto di ricorso;

b. determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 300,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Il Garante, nel chiedere a Google, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione allo stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 25 gennaio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia