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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Scaramuzza Mario - 25 gennaio 2018 [8342136]

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[doc. web n. 8342136]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Scaramuzza Mario - 25 gennaio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 33 del 25 gennaio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Compagnia di Monfalcone, con verbale n. 1 del 23 febbraio 2016 (notificato in pari data), che qui deve intendersi integralmente riportato, ha contestato al sig. Scaramuzza Mario, nato a Palmanova (UD), il 13 marzo 1975 e residente in Grado (GO), via G. Leopardi n. 41, C.F. SCRMRA75C13G284B, titolare della omonima ditta individuale con sede in Grado (GO), via Fabio Severo n. 26, n. 7 violazioni previste dagli artt. 23 e 162, comma 2-bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato "Codice");

RILEVATO che dall´esame degli atti del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione di violazione amministrativa è emerso, in sintesi, quanto segue:

- nel corso di un´attività di polizia giudiziaria, la Compagnia di Monfalcone della Guardia di finanza ha raccolto le testimonianze di sette soggetti i quali, dopo aver preso appreso dell´esistenza di numerose carte di pagamento "Lottomaticard" intestate a proprio nome, hanno dichiarato di non aver mai sottoscritto alcun modulo per la richiesta di tali carte, ovvero di non averle mai possedute e/o attivate;

- in particolare, dalle predette testimonianze è stato possibile accertare che in capo ai predetti sette soggetti sono state attivate n. 19 carte di pagamento Lottomaticard e che solo in due casi i titolari hanno dichiarato di aver sottoscritto i relativi moduli;

- le due persone che hanno dichiarato di aver sottoscritto i moduli per l´attivazione di due carte di pagamento hanno preso atto che a loro nome sono state attivate diverse ulteriori carte di pagamento senza che gli stessi ne fossero a conoscenza;

- tutte le altre persone ascoltate dalla Guardia di finanza hanno dichiarato di non aver sottoscritto alcun modulo per l´attivazione di carte di pagamento a proprio nome e di non aver mai utilizzato le stesse per operazioni di ricarica del credito;

- in base a quanto rappresentato dalla Guardia di finanza nel verbale di contestazione risulta che tutte le carte di pagamento di cui sopra sono state attivate nell´esercizio commerciale gestito dal sig. Mario Scaramuzza, in Grado (GO), via Fabio Severo n. 26, abilitato ad effettuare tali operazioni;

- il P.M. di Gorizia, dott.ssa Valentina Bossi, in data 2 febbraio 2016, ha autorizzato la Guardia di finanza, Compagnia di Monfalcone, a utilizzare gli atti del procedimento penale n. 1799/14 r.g.n.r., relativo all´indebita attivazione di carte di pagamento Lottomaticard e Postepay, per l´instaurazione dell´odierno procedimento sanzionatorio nei confronti del sig. Scaramuzza;

RILEVATO che con il citato atto del 23 febbraio 2016 sono state contestate al sig. Mario Scaramuzza, ai sensi dell´art. 162, comma 2-bis, del Codice, sette distinte violazioni delle disposizioni di cui all´art. 23, con riferimento all´attivazione di n. 19 carte di pagamento senza che ne fossero a conoscenza i relativi sette titolari, utilizzando, pertanto, i dati personali dei medesimi senza il consenso degli interessati;

VISTO il rapporto relativo all´atto di contestazione di cui sopra, predisposto dall´Ufficio ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale risulta non essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta per le violazioni sopra contestate;

PRESO ATTO che il sig. Scaramuzza, in ordine alle violazioni contestate, non ha presentato memorie difensive né ha chiesto di essere ascoltato dall´Autorità, così come previsto dall´art. 18 della legge n. 689/1981

RITENUTO che, in base alla documentazione in atti deve ritenersi sussistente la responsabilità del sig. Scaramuzza in ordine alle violazioni contestate per le motivazioni di seguito riportate:

- è emerso, dagli accertamenti svolti dalla Guardia di finanza, Compagnia di Monfalcone, che presso l´esercizio commerciale gestito dal sig. Scaramuzza e sito in Grado (GO), via Fabio Severo n. 26, sono state attivate n. 19 carte di pagamento "Lottomaticard" delle quali sono risultati titolari sette persone, tutte ascoltate dalla Guardia di finanza;

- tali persone hanno dichiarato di non aver mai sottoscritto i moduli per la richiesta e l´attivazione delle predette carte (ad eccezione di due persone che, limitatamente a due carte di pagamento hanno dichiarato di aver sottoscritto i relativi moduli di attivazione ma hanno negato di aver richiesto e attivato ulteriori otto carte di pagamento intestate a loro nome);

- ne consegue che i dati personali dei titolari delle carte di pagamento sono stati utilizzati senza il consenso degli interessati e in assenza di altre circostanze che ne potessero autorizzare il trattamento senza consenso;

- le condotte illecite sono ascrivibili al sig. Scaramuzza giacché tutte le attivazioni sono state effettuate dal punto vendita, abilitato a tali operazioni, del quale è titolare proprio il sig. Scaramuzza, sito in Grado (GO), via Fabio Severo n. 26.

RILEVATO, quindi, che il sig. Mario Scaramuzza, sulla base delle considerazioni sopra richiamate, risulta aver commesso, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. f), del Codice, le n. 7 violazioni contestate, di cui all´art. 162, comma 2-bis, del Codice, per aver svolto trattamenti di dati personali finalizzati alla attivazione di n. 19 carte di pagamento "Lottomaticard", utilizzando i dati personali di n. 7 soggetti senza aver acquisito dagli interessati il prescritto consenso ai sensi dell´art. 23 del Codice e in assenza delle condizioni dettate dal successivo art. 24 per effettuare il trattamento senza la preventiva acquisizione del consenso;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167, tra le quali figura l´art. 23, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 120.000;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità con riferimento agli elementi dell´entità del pregiudizio o del pericolo e dell´intensità dell´elemento psicologico, le violazioni risultano connotate da gravi elementi di specificità giacché le stesse si sono sostanziate in attività di utilizzo indebito dell´altrui identità al fine di procedere all´attivazione di numerose carte di pagamento all´insaputa dei titolari, con intenti evidentemente elusivi delle normative vigenti volte a monitorare, per le diverse finalità di prevenzione e repressione dei reati, i movimenti finanziari e le transazioni elettroniche;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, deve essere considerato sfavorevolmente il fatto che il contravventore si sia disinteressato del procedimento sanzionatorio e abbia omesso di instaurare con l´Autorità un percorso volto a eliminare o attenuare le conseguenze delle condotte illecite;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere considerata la circostanza che il contravventore non risulta gravato da precedenti procedimenti sanzionatori, definiti con pagamento in misura ridotta ovvero con ordinanza-ingiunzione;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, è stata presa in considerazione la dichiarazione dei redditi per l´anno 2016;

RITENUTO, quindi, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 20.000 (ventimila) per ciascuna delle n. 7 violazioni di cui all´art. 162, comma 2-bis, del Codice, per un totale di complessivo di euro 140.000;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

ORDINA

al sig. Scaramuzza Mario, nato a Palmanova (UD), il 13 marzo 1975 e residente in Grado (GO), via G. Leopardi n. 41, C.F. SCRMRA75C13G284B, titolare della omonima ditta individuale con sede in Grado (GO), via Fabio Severo n. 26, di pagare la somma di euro 140.000 (centoquarantamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione;

INGIUNGE

al predetto sig. Scaramuzza di pagare la somma di euro 140.000 (centoquarantamila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 25 gennaio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia