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Provvedimento del 18 gennaio 2018 [8276078]

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[doc. web n. 8276078]

Provvedimento del 18 gennaio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 21 del 18 gennaio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 17 ottobre 2017 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Francesco Bauro, nei confronti di Google Google LLC (già Google Inc.) e Google Italy s.r.l. e dell´Associazione culturale Brindisi Oggi, con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

•  nei confronti dell´Associazione culturale Brindisi Oggi

- la rimozione dal sito internet www.brindisioggi.it, edito dalla predetta associazione, di un articolo che lo riguarda pubblicato il 19 settembre 2013 in relazione ad una vicenda giudiziaria nella quale è rimasto coinvolto e, in ogni caso, l´adozione di tutte le misure tecnologicamente necessarie per renderlo inaccessibile mediante i comuni motori di ricerca;

- in subordine, l´aggiornamento delle notizie riportate in detto articolo;

•  nei confronti di Google

- la rimozione dell´Url, specificamente individuato nell´atto introduttivo del procedimento, in quanto reperibile sul motore di ricerca in associazione al proprio nome e cognome e riconducibile all´articolo in questione;

-  la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO, in particolare, che il ricorrente ha chiarito che:

- il procedimento avviato dinanzi alla Procura di Brindisi, di cui si dà conto nell´articolo, si è concluso con la sentenza del 12 novembre 2015 con la quale il G.U.P. ha dichiarato "la propria incompetenza per territorio (…) per essere competente il Tribunale di Roma";

- la stessa misura cautelare disposta nel corso del procedimento è stata inizialmente modificata in quella meno afflittiva degli arresti domiciliari per essere definitivamente revocata con provvedimento del G.I.P. del 15 dicembre 2013;

CONSIDERATO, in particolare, che l´interessato ha lamentato il pregiudizio derivante dalla facile reperibilità su internet di informazioni inesatte ed obsolete, tenuto conto che la vicenda descritta non risulta corrispondente alla realtà dei fatti e stante anche il lungo lasso di tempo trascorso dall´avvio del procedimento penale menzionato nell´articolo;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare: a) la nota datata 18 dicembre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché c) la nota dell´11 gennaio 2018 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota del 20 dicembre 2017 con la quale l´Associazione culturale Brindisi Oggi ha sostenuto che:

- " in data 29 ottobre 2017 (…) l´articolo è stato opportunamente modificato con la rimozione del nome del ricorrente", di talché a decorrere da quella data, "il testo così come pubblicato non riporta il nome dell´interessato e non riconduce al suo nome";

- "ad oggi cercando sui motori di ricerca il nome di XX, non è collegato all´articolo contestato";

VISTA la nota del 22 dicembre 2017 con la quale Google ha dichiarato, in relazione all´Url oggetto di ricorso, di aver provveduto, non avendo individuato il nome del ricorrente nei contenuti della pagina web indicizzata, ad adottare "misure manuali per impedire il posizionamento della stessa tra i risultati associati al nome dell´interessato" sul motore di ricerca;

VISTA la nota dell´8 gennaio 2018 con la quale il ricorrente, preso atto della modifica apportata all´articolo attraverso la rimozione del proprio nominativo, nonché dell´avvenuta deindicizzazione dello stesso attraverso i motori di ricerca, ha chiesto la definizione del procedimento con pronuncia di cessazione della materia del contendere;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo le resistenti fornito, seppur nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente del quale quest´ultimo si è dichiarato soddisfatto;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo in euro 500,00, da addebitarsi nella misura di euro 200,00 a carico di Google e dell´Associazione culturale Brindisi Oggi, da ripartirsi in parti uguali fra le resistenti, in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione dei riscontri forniti nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, da addebitarsi nella misura di euro 200,00 a carico di Google e dell´Associazione culturale Brindisi Oggi da ripartirsi in parti uguali fra le resistenti, che dovranno liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 gennaio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia