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Parere su uno schema di decreto in materia di Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO) - 29 dicembre 2017

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[doc. web n. 7656748]

Parere su uno schema di decreto in materia di Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO) - 29 dicembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 565 del 29 dicembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere pervenuta del Ministero dello Sviluppo economico;

Visto l´articolo 154 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n.1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

PREMESSO

Il Ministero dello Sviluppo economico, con nota dell´11 dicembre 2017, ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 ai sensi dell´articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 21017, n. 124 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza, in materia di Registro Pubblico delle Opposizioni (di seguito RPO).

Con il presente schema di decreto si intende dare attuazione all´articolo 130, comma 3-bis, del Codice sulla scorta di quanto previsto dall´art. 1, comma 54, l. 4 agosto 2017, n. 124, estendendo così la disciplina del RPO, allo stato vigente rispetto all´utilizzo delle numerazioni telefoniche per le finalità di marketing (analiticamente indicate all´art. 7, comma 4, lett. b), d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali), all´impiego degli indirizzi presenti negli elenchi di cui all´articolo 129, comma 1, del Codice, per l´invio di posta cartacea per le medesime finalità.

RILEVATO

1. Il testo si compone di un solo articolo che dispone, in attuazione delle suddette previsioni, le necessarie modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 intitolato "Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all´utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali".

Lo schema in particolare prevede che la disciplina vigente in materia di RPO venga estesa anche alla "posta cartacea" o al trattamento dei dati personali relativi "agli indirizzi postali" degli "abbonati" (art. 1, lett. c).

Vengono previste apposite integrazioni agli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 178/2010 estendendo la consultazione anche alle associazioni dei consumatori e, al fine di razionalizzare i canali di accesso al RPO, vengono modificate le previsioni di cui all´art. 7 del medesimo regolamento (art. 1 lett. b), c) ed f).

Lo schema, inoltre interviene, riducendoli, sui canali attraverso i quali l´interessato può opporsi al trattamento. Come riporta la sua relazione illustrativa si è considerato che i canali più utilizzati per effettuare l´accesso al RPO, al fine di opporsi alle chiamate pubblicitarie, sono stati il web, il telefono e l´email, mentre il fax e la raccomandata risultano utilizzati in percentuali meno significative. Lo schema non prevede più pertanto tali modalità, nel presupposto che la salvaguardia e la tutela delle categorie più deboli possa essere ritenuta assicurata con la permanenza del canale telefonico, che oltre al risponditore automatico permette di effettuare l´iscrizione anche con l´ausilio di un operatore umano.

Lo schema modifica infine gli artt. 8 e 9 del d.P.R. n. 178/2010, nel primo caso adeguando i tempi di consultazione del RPO per il trattamento dei dati mediante l´impiego della posta cartacea, nel secondo precisando che la disposizione debba riferirsi ai soli operatori che effettuano il trattamento dei dati mediante l´impiego del telefono.

RITENUTO

Esaminato lo schema di decreto, il Garante fornisce le proprie osservazioni, segnalando l´esigenza di apportare a taluni articoli del testo le modiche di seguito indicate, al fine di adeguarne il contenuto alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

2. Posta cartacea

La maggior parte delle modifiche previste nello schema di decreto, come visto, mirano ad estendere la disciplina vigente alla "posta cartacea" o al trattamento dei dati personali relativi "agli indirizzi postali" degli "abbonati" (ove si voglia utilizzare la dizione di cui all´art. 1, lett. b), d.P.R. n. 178/2010 e ricorrente in più luoghi del regolamento, che tuttavia, opportunamente, dovrebbe essere sostituita con la dizione "contraente/i", presente agli artt. 4, comma 2, lett. f), e 129 del Codice), pare tuttavia necessario che i riflessi di tale innovazione siano coerentemente estesi ad altre parti del vigente regolamento che, allo stato, non contemplano l´indirizzo dell´abbonato, e segnatamente:

a. all´art. 7, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 178/2010, con riflessi anche sulla successiva lett. b);

b. all´art. 10, d.P.R. n. 178/2010, il cui testo dovrà essere integrato per estendere gli obblighi ivi opportunamente previsti (ancorché non di rado nella pratica disattesi, sulla scorta delle segnalazioni pervenute al Garante) anche all´invio della posta cartacea;

c. all´art. 11, secondo periodo, il cui testo dovrebbe essere modificato al fine di informare i destinatari di campagne promozionali a mezzo posta dell´esistenza del diritto di opposizione mediante l´iscrizione nel RPO rispetto all´impiego dell´indirizzo contenuto negli elenchi pubblici;

d. all´art. 8, comma 3, d.P.R. n. 178/2010, il cui testo potrà essere chiarito, in conformità al principio di minimizzazione dei dati (art. 3 del Codice), precisando che a seguito della consultazione del RPO dovranno essere messi a disposizione dell´operatore le sole informazioni pertinenti (così, esemplificando, ove le operazioni di confronto riguardino i soli dati relativi agli indirizzi presenti negli elenchi pubblici non dovranno essere restituite anche le numerazioni telefoniche).

2.1. Indirizzi degli interessati

La menzionata estensione delle disposizioni regolamentari al trattamento dei dati personali relativi agli indirizzi degli interessati, ancorché (in astratto) prevedibile da parte di questi ultimi in ragione dell´art. 130, comma 3-bis, del Codice, potranno tuttavia determinare, una volta adottate le modifiche regolamentari in parola, un significativo incremento delle comunicazioni commerciali inviate per via postale (allo stato oggetto di segnalazione all´Autorità solo in misura assai contenuta). Si stima quindi necessario che, da un lato (come peraltro suggerito nella Relazione AIR, Sez. 7, punto B, anche in considerazione dell´esigenza correttamente evidenziata al successivo punto E), siano poste in essere campagne informative per pubblicizzare il più ampio ambito di operatività del RPO, coerentemente a quanto già previsto all´art. 11, d.P.R. n. 178/2010.

Sotto diverso profilo dovrebbe essere valutata l´opportunità di introdurre, con apposita disposizione, una misura transitoria – salvo che detta misura non possa già intendersi esistente alla luce della previsione di cui all´art. 4, comma 2, d.P.R. n. 178/2010 (come modificato) ‒ con la quale si consenta l´utilizzo degli indirizzi presenti negli elenchi pubblici per finalità di marketing solo dopo il decorso di un termine congruo (che potrebbe essere pari a 90 giorni) dall´entrata in vigore delle modifiche regolamentari contenute nello Schema; tale intervallo temporale (specie ove associato ad un´efficace campagna di comunicazione istituzionale) consentirebbe, infatti, a quanti intendano opporsi all´utilizzo degli indirizzi presenti negli elenchi pubblici di provvedervi tempestivamente (prevenendo così ogni indesiderato trattamento dei propri recapiti per finalità commerciali).

2.2. Modalità di opposizione

Tale ultima considerazione consente di svolgere alcune valutazioni in ordine alle modalità di iscrizione nel RPO al fine di esercitare il diritto di opposizione da parte degli interessati mediante inserimento dei propri dati (numerazioni telefoniche o indirizzi) che verrebbero limitate, per le ragioni contenute nella Relazione illustrativa, a seguito dell´eventuale abrogazione dell´art. 7, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 178/2010. In proposito, pur comprendendo le motivazioni che indurrebbero a tale modifica regolamentare (che peraltro trova una eco nel tenore dell´art. 130, comma 3-ter, del Codice), si rappresenta che, essendo il diritto di opposizione in questione una, seppur peculiare, modalità di manifestazione del diritto all´autodeterminazione informativa degli interessati, lo stesso dovrebbe poter essere esercitato con modalità non difformi da quelle che caratterizzano i diritti di cui all´art. 7 del Codice. A questo proposito l´art. 9, comma 1, del Codice, espressamente dispone che "[l]a richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l´esercizio dei diritti di cui all´articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell´incaricato o del responsabile".

Alla luce di tali considerazioni, ed in considerazione del fatto che anche il Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) non vincola a particolari formalità l´esercizio dei diritti da parte degli interessati (cfr. artt. 15-21), si invita pertanto codesto Ministero ad una valutazione rinnovata della soluzione proposta.

2.3. Consultazione delle associazioni di consumatori

Nell´apprezzare il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori nel processo di consultazione previsto dalla modifica dell´art. 4, comma 2, lett. a), si ritiene altresì congruo il periodo di efficacia, stabilito in quarantacinque giorni, delle liste di indirizzi finalizzati all´invio di posta cartacea frutto della consultazione del RPO (cfr. art. 8, comma 2, dello Schema).

2.4. Quadro normativo

Il richiamo al Regolamento generale sulla protezione dei dati, oltre che il processo avanzato di discussione della Proposta di Regolamento e-privacy, che verrà a sostituire la direttiva 2002/58 che, ad esempio, all´art. 16 del testo attualmente in discussione, prevede, oltre l´obbligo di utilizzo in chiaro del CLI, anche l´impiego di prefisso identificativo della tipologia della chiamata e che quindi potrà determinare la necessità di un aggiornamento dell´art. 9, d.P.R. n. 178/2010, strumenti ai quali non si rinviene alcun riferimento né nella Relazione AIR, né nell´Analisi tecnico-normativa ‒, consente inoltre di sottolineare l´opportunità che, non solo per ragioni di coerenza normativa, ma anche di economicità del presente intervento regolamentare, nell´introduzione delle modifiche si tenga adeguatamente conto del comporsi di un complessivo innovativo quadro normativo in materia di protezione dei dati personali (oltre che della possibilità, oggetto di uno specifico disegno di legge attualmente in discussione in  parlamento, di inserire nel RPO anche numerazioni non presenti in elenchi pubblici).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere favorevole nei termini di cui in motivazione sullo schema di decreto legislativo, recante le "Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, ai sensi dell´art. 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza, in materia di Registro Pubblico delle Opposizioni", con le osservazioni di cui ai punti 2, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4

Roma, 29 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia