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Provvedimento del 16 novembre 2017 [7499499]

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[doc. web n. 7499499]

Provvedimento del 16 novembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 485 del 16 novembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 27 giugno 2017 da XX, YY, JJ e ZZ, rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Frattallone e Fabio Bonazza, nei confronti del Comune di Bagolino con il quale i ricorrenti, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), hanno chiesto:

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima e il blocco dei dati personali che li riguardano presenti all´interno di una deliberazione e nell´allegato atto giudiziario pubblicati sul sito web del Comune resistente, opponendosi alla perdurante reperibilità di tali atti in associazione al loro nominativo per effetto di ricerche eseguite attraverso i motori di ricerca generalisti;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che detti ricorrenti hanno, in particolare, rappresentato:

che in data 2 maggio 2017 il Comune di Bagolino ha pubblicato sul proprio sito istituzionale nella sottosezione "Delibere" (della più generale sezione "Delibere e Determine") la deliberazione adottata dalla Giunta comunale n. 58 del 2 maggio 2017 con la quale veniva conferita ad un legale esterno la difesa tecnica dell´ente nel giudizio civile da loro promosso;

che tale deliberazione, in violazione dell´art. 19, comma 3, del Codice e del d.lgs. n. 33/2013 riporta il nominativo dei ricorrenti e reca in allegato il testo integrale dell´atto giudiziario notificato dai medesimi al Comune resistente contenente, oltre ai loro dati personali e fiscali, i riferimenti catastali identificativi degli immobili di loro proprietà;

che la predetta deliberazione e l´allegato atto giudiziario, a distanza di quasi due mesi dall´iniziale pubblicazione, risultano tuttora disponibili sul sito istituzionale dell´ente oltreché reperibili tramite i motori di ricerca esterni digitando il loro nominativo, nonostante la pagina web ad essi relativa indicasse nel 16 maggio 2017 la "data di fine pubblicazione";

il grave pregiudizio alla loro reputazione derivante dalla perdurante diffusione di dati personali che li riguardano, tenuto conto dell´ampio risalto dato alla notizia dai giornali locali nel periodo immediatamente successivo alla pubblicazione della delibera;

che la gestione del sito web istituzionale dell´ente sarebbe affidata da alcuni anni ad una società a capitale pubblico partecipata anche dal Comune resistente (tale Secoval s.r.l.) la quale, secondo quanto riportato nella "informativa privacy" pubblicata sul sito, parrebbe non essere stata nominata responsabile ai sensi dell´art. 29 del Codice per i trattamenti di dati connessi alle attività svolte e, pertanto i dati personali dei ricorrenti sarebbero stati trattati da un soggetto terzo non legittimato;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, a) la nota del 27 luglio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, b) il verbale dell´audizione del 18 settembre 2017, nonché c) la nota dell´11 ottobre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 4 agosto 2017 con la quale l´ente resistente ha:

confermato di aver provveduto alla rimozione del testo della delibera oggetto di ricorso e dell´allegato atto giudiziario dalla sezione "Delibere e Determine" del sito web istituzionale, aggiungendo che tali atti sono attualmente depositati, in forma cartacea, presso l´Ufficio tecnico competente  ove "sono debitamente custoditi";

richiamato la normativa sulla trasparenza amministrativa e le varie disposizioni che prevedono a carico degli enti locali l´obbligo di pubblicazione di atti e documenti sui propri siti web istituzionali;

precisato che il contestato trattamento "ha riguardato esclusivamente dati comuni (nome e cognome), necessari e pertinenti con le finalità della pubblicazione";

precisato che l´inserimento dei dati all´interno del sito web istituzionale "compete a ciascun Responsabile del procedimento amministrativo del Comune", mentre Secoval s.r.l. è incaricata solo della manutenzione sistemistica del sito, dalla stessa realizzato, e non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei dati ivi pubblicati;

VISTA la nota del 4 settembre 2017 con la quale l´ente resistente ha dichiarato che "i documenti non sono più presenti nel sito internet istituzionale";

VISTE le dichiarazioni rese nella memoria dell´11 agosto 2017 e nel corso dell´audizione svoltasi in data 18 settembre 2017 con le quali i ricorrenti hanno contestato le predette affermazioni;

VISTA la nota del 18 ottobre 2017 con la quale il Comune di Bagolino ha ribadito che "i documenti non sono più presenti nel sito internet istituzionale";

RILEVATO che le disposizioni di cui agli artt. 145 e ss. del Codice prevedono che il ricorso possa essere presentato solo per soddisfare le specifiche richieste formulate, precedentemente e negli stessi termini, al medesimo titolare del trattamento con riguardo ai diritti previsti dall´art. 7 del Codice cui non sia stato fornito idoneo riscontro entro il termine di quindici giorni dal ricevimento, da parte del titolare del trattamento, della relativa istanza;

CONSIDERATO che presupposto per la presentazione del ricorso senza procedere all´interpello preventivo ai sensi dell´art. 146 del Codice o, comunque, senza attendere il decorso dei quindici giorni dalla ricezione del medesimo interpello, è la sussistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile che deve essere dal ricorrente adeguatamente comprovato, pena l´inammissibilità del ricorso stesso;

RILEVATO che la sussistenza dei presupposti per la presentazione del ricorso può formare oggetto di valutazione da parte del Garante sia prima dell´inoltro del ricorso alla controparte, sia nel corso del procedimento instaurato;

CONSIDERATO che:

- all´odierno ricorso, proposto in data 27 giugno 2017, risulta allegato un interpello preventivo trasmesso al Comune resistente mediante posta elettronica certificata consegnata all´ente in pari data;

- i ricorrenti non hanno fornito prova nel corso del procedimento del pregiudizio imminente ed irreparabile che sarebbe potuto derivare loro dal decorso del breve termine previsto dall´art. 146, comma 2, del Codice per il corretto esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del medesimo Codice;

RITENUTO, alla luce di ciò, che il ricorso debba essere pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice per difetto dei presupposti previsti dall´art. 146, comma 1, del medesimo, pur dovendosi rilevare che il Comune di Bagolino, nel corso del procedimento, ha provveduto ad eliminare dal sito web istituzionale ogni dato personale dei ricorrenti attraverso la rimozione della delibera in questione e dell´atto giudiziario allegato, peraltro non più reperibili in rete;

RITENUTO che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione dell´inammissibilità del ricorso e della specificità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso inammissibile;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia