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Provvedimento del 12 ottobre 2017 [7429940]

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[doc. web n. 7429940]

Provvedimento del 12 ottobre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 418 del 12 ottobre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato in data 10 luglio 2017 nei confronti della Alta Langa Servizi S.p.A. con il quale XX, rappresentata e difesa dall´avv. Gianluca Nargiso, ribadendo le istanze avanzate ai sensi degli artt. 7, 8 e 9, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto –in qualità di erede della propria madre- l´accesso ai dati personali, detenuti dalla citata società, relativi ai consumi effettivi di acqua rilevati nell´immobile della de cuius ricevuto in eredità dalla stessa ricorrente;

la ricorrente ha, altresì, chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che la ricorrente ha rappresentato di:

- avere ricevuto una richiesta di pagamento particolarmente onerosa dalla società resistente per la fornitura di acqua presso la citata abitazione;

- avere ritenuto necessario, pertanto, rivolgersi ad essa, al fine di comprenderne le cause, trattandosi di "una seconda casa abitata poche settimane durante l´anno" e di avere ricevuto un riscontro inidoneo, essendosi la resistente limitata a fornire "una serie di dati";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 luglio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la memoria del 2 agosto 2017 con la quale la resistente ha comunicato:

- che la ricorrente è comproprietaria, in quota indivisa, di un fabbricato, ricevuto in parte in eredità dalla propria madre, che "ancora oggi risulta intestataria dell´utenza";

- di avere emesso, a fronte dei consumi rilevati il 4 ottobre 2016, tramite lettura del contatore, la contestata fattura e successivamente inviato alla ricorrente la relativa richiesta di pagamento;

- ai sensi dell´art. 1375 c.c., le letture del contatore sono custodite all´interno degli archivi informatici sulla base delle quali vengono emesse tutte le fatture e si è proceduto ad inviare "all´erede dell´intestataria dell´utenza" sia "il documento […che] contiene le date delle letture (presunte ed effettive) ed i numeri (presunti o rilevati), corrispondenti ai metri cubi di acqua transitati attraverso l´apparato di misura", sia "la videata del software che gestisce i dati di consumo rilevati dai letturisti attraverso gli appositi terminali di cui essi sono dotati";

VISTA la memoria di replica datata 11 settembre 2017 con la quale la ricorrente si è dichiarata soddisfatta del riscontro ricevuto;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito, sia pure nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente con dichiarazioni di cui lo stesso risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante");

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico della Alta Langa Servizi S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dalla resistente;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b. determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi a carico della Alta Langa Servizi S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia