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Provvedimento del 12 ottobre 2017 [7429608]

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[doc. web n. 7429608]

Provvedimento del 12 ottobre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 415 del 12 ottobre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato e regolarizzato in data 6 giugno 2017 da XX, YY e ZZ, rappresentati e difesi dagli avv.ti Daniela e Pierluigi Moscarino, nei confronti di Cerved Group S.p.A. (di seguito "Cerved") con il quale i ricorrenti, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), hanno chiesto:

la cancellazione dei dati personali che li riguardano contenuti all´interno della sezione "eventi negativi – pregiudizievoli di conservatoria" del dossier informativo riferito ad altro soggetto (tale ... srl) censito nella banca dati gestita dalla resistente;

l´attestazione che tale operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati siano stati eventualmente comunicati a far data dal 27 gennaio 2017;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che i ricorrenti hanno, in particolare, eccepito che il trattamento posto in essere dalla resistente si porrebbe in contrasto con i principi di liceità previsti dal Codice, nonché con le specifiche disposizioni contenute nel "Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale" (adottato con deliberazione del Garante n. 479 del 17 settembre 2015, pubblicato in G.U. n. 238 del 13 ottobre 2015,  doc. web. n. 4298343), tenuto conto del fatto che i dati che li riguardano risulterebbero associati ad un evento pregiudizievole riportato all´interno di un prodotto informativo relativo ad una società nella quale i medesimi non rivestono alcuna carica o qualifica;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare la nota del 19 giugno 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché la nota del 19 settembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 3 luglio 2017 con la quale Cerved Group S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto, ha rappresentato:

la liceità del trattamento effettuato – in quanto conforme alle previsioni del citato codice deontologico, nonché alle risultanze dei pubblici registri – tenuto conto del fatto che "nell´ambito del rapporto informativo riferito alla ... s.r.l. risultano "associate" a tale società, quale soggetto censito, (…) solo le informazioni commerciali riferite ad un evento negativo (…) relativo a suoi esponenti e soci rilevanti";

che tali informazioni sono riportate, secondo i criteri indicati dall´art. 7 del predetto codice, in appositi riquadri riguardanti solo le persone fisiche che ricoprono cariche o qualifiche di rilievo nell´ambito della società;

che, nel caso di specie, tale requisito sussiste certamente con riguardo a XX che ricopre, all´interno di ... s.r.l., il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione dal 24 aprile 2017, mentre i dati relativi agli altri due ricorrenti non risulterebbero in realtà "associati al soggetto censito nell´accezione di cui al menzionato art. 7", ma sarebbero menzionati tra gli "ulteriori elementi descrittivi dell´evento pregiudizievole (richiesta di revoca di atti soggetti a trascrizione) che (…) nel riprodurre pedissequamente le informazioni riportate nel registro immobiliare presso la Conservatoria di riferimento (…) menzionano anche i sig.ri ZZ e YY, rispetto ai quali nel rapporto informativo (…) non è però presente alcuna, ulteriore evidenza od indicazione, tanto meno di carattere negativo";

di ritenere, tuttavia, in virtù della particolarità della situazione relativa a questi ultimi, di poter aderire alle loro istanze e di disporre pertanto la rimozione della visualizzazione dei dati che li riguardano nell´ambito del rapporto informativo di ... s.r.l., confermando invece, con riguardo alla posizione di XX, di non poter procedere nel senso richiesto tenuto conto dell´attuale ruolo ricoperto dalla medesima all´interno della società sopra citata;

VISTA la nota del 14 luglio 2017 con la quale i ricorrenti hanno:

contestato la legittimità del trattamento effettuato con riguardo alla posizione di ZZ e YY, rilevando inoltre che, contrariamente a quanto dichiarato da Cerved, "le informazioni dei medesimi risultano ancora presenti" nel prodotto informativo della società;

rappresentato, con riguardo ai dati riferiti a XX, che l´assunzione da parte della medesima della carica di presidente del consiglio di amministrazione di ... s.r.l. è avvenuta il 24 aprile 2017 - dunque successivamente all´inoltro dell´istanza inviata al titolare del trattamento in data 17 febbraio 2017 - e che, pertanto, almeno sino al momento dell´assunzione dell´incarico il trattamento non poteva ritenersi rispondente ai principi di liceità previsti dalle disposizioni vigenti in materia;

VISTA la nota del 5 ottobre 2017 con la quale Cerved Group S.p.A., nel ribadire la liceità del trattamento effettuato, ha confermato l´avvenuta rimozione dal dossier relativo a ... s.r.l. dei dati identificativi di ZZ e YY riportati nella sezione relativa ad eventi pregiudizievoli di conservatoria, allegando a sostegno di quanto dichiarato una visura recante la data del 22 settembre 2017 e ribadendo di non poter invece aderire all´analoga richiesta avanzata da XX;

RILEVATO, con riguardo alla posizione di ZZ e YY, che il titolare del trattamento ha aderito, nel corso del procedimento, alla richiesta di cancellazione dei dati personali che li riguardano e ritenuto di dover pertanto dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine a tale profilo;

RILEVATO che la resistente non ha, tuttavia, fornito riscontro con riguardo all´istanza diretta ad ottenere l´attestazione che l´intervento sopra effettuato sia stato portato a conoscenza dei soggetti terzi ai quali i dati che li riguardano, contenuti nel dossier relativi alla ... s.r.l., siano stati comunicati a far data dal 27 gennaio 2017;

RITENUTO, pertanto, in ordine a tale profilo, di dover accogliere parzialmente il ricorso e, per l´effetto, di dover ordinare a Cerved Group S.p.A. di dare conferma a YY e Lia Liuraschi, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, che l´operazione di cancellazione dei dati che li riguardano all´interno del rapporto informativo riferito a ... s.r.l. sia stata portata a conoscenza dei soggetti terzi ai quali i dati siano stati comunicati a far data dal 27 gennaio 2017; 

CONSIDERATO, con riguardo alla posizione di XX, che la liceità del trattamento posto in essere dalla resistente deve essere valutata alla luce delle disposizioni contenute nel sopra citato Codice deontologico e rilevato, a tale riguardo, che :

i dati trattati dal fornitore ai fini dell´erogazione del servizio di informazione commerciale possono essere raccolti, tra l´altro, presso fonti pubbliche, quali, a titolo esemplificativo, i registri gestiti dall´Agenzia delle Entrate (art. 3, punto 1, del codice deontologico);

ai sensi dell´art. 2, punto 4, lett. a), del citato codice deontologico,  è consentito associare al soggetto censito, diverso da persona fisica (es. società, anche le informazioni tratte da fonti pubbliche riferite ad eventi negativi relative a persone fisiche che, nell´ambito del soggetto sancito, rivestano o abbiano rivestito la carica di amministratore e socio unico di società a responsabilità limitata (art. 7, punto 2, lett. d), cit.);

tra le ipotesi previste da quest´ultimo articolo – ed al verificarsi delle quali è espressamente consentito associare al soggetto censito, diverso da persona fisica (come ad esempio una società), anche informazioni provenienti da fonti pubbliche riferite ad eventi negativi relativi a persone fisiche che, nell´ambito del soggetto censito, ricoprano determinate cariche o qualifiche – vi è quella dell´aver rivestito la carica di presidente del consiglio di amministrazione (art. 7, punto 2, lett. d), cit.);

il trattamento di informazioni legate ad eventi negativi provenienti da fonti pubbliche è soggetto, fatti salvi eventuali termini più restrittivi previsti da specifiche norme di legge, ad un limite temporale di conservazione da parte del fornitore del servizio che, nel caso di atti pregiudizievoli ed ipocatastali, è pari a dieci anni dalla data della loro trascrizione o iscrizione, salva l´eventuale loro cancellazione prima di tale termine, nel qual caso verrà conservata per un periodo di due anni l´annotazione dell´avvenuta cancellazione (art. 7, punto 4, lett. b), cit.);

RILEVATO che, nel caso in esame, la ricorrente, allo stato, riveste la carica di presidente del consiglio di amministrazione di ... s.r.l. e che pertanto devono reputarsi sussistenti i presupposti di liceità del trattamento richiesti dal codice deontologico;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, che, con riferimento alla richiesta di cancellazione di tali dati, il ricorso debba essere dichiarato infondato;

RITENUTO, altresì, che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della parziale infondatezza del ricorso, nonché della specificità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso con riguardo alla richiesta di cancellazione dei dati personali di ZZ e di YY;

b) accoglie parzialmente il ricorso con riguardo all´ulteriore istanza avanzata dai medesimi ricorrenti e, per l´effetto, ordina a Cerved Group S.p.A. di dare conferma a YY e Lia Liuraschi, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, che l´operazione di cancellazione dei dati che li riguardano all´interno del rapporto informativo riferito a ... s.r.l. sia stata portata a conoscenza dei soggetti terzi ai quali i dati siano stati comunicati a far data dal 27 gennaio 2017; 

c) dichiara il ricorso infondato in relazione all´istanza di cancellazione dei propri dati personali avanzata da XX;

d) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Il Garante, nel chiedere a Cerved Group S.p.A., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150 del 1°settembre 2011 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia