g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 21 settembre 2017 [7421901]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 7421901]

Provvedimento del 21 settembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 383 del 21 settembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 6 maggio 2017 da XX nei confronti della TG Tecnogestioni snc di Bettini Sandro e Milini Paolo, con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate, in data 7 maggio 2016 e 15 gennaio 2017, ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, "Codice"), ha chiesto di ottenere:

1. la conferma dell´esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile;

2. l´origine di tali dati, nonché le finalità, le modalità e la logica applicata al loro trattamento;

3. gli estremi identificativi del titolare e del responsabile;

4.informazioni circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i suoi dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati e di rappresentante designato nel territorio dello Stato;

5. la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli scambiati a mezzo mail presenti sulla casella postale della resistente e conservati su qualsiasi supporto cartaceo e digitale;

6. l´accoglimento dell´opposizione al trattamento dei propri dati per i quali non è necessaria la conservazione;

il ricorrente ha, altresì, chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha rappresentato di essere proprietario di un appartamento sito in un complesso immobiliare, del quale la società resistente è stata amministratrice condominiale fino al mese di febbraio 2017;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 22 maggio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 28 giugno 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 25 maggio 2017 con la quale la resistente, con specifico riferimento alle richieste avanzate dal ricorrente, ha rappresentato:

che i dati personali sono stati forniti attraverso la compilazione del modulo di acquisizione inserito nel Registro dell´anagrafe condominiale dallo stesso ricorrente, oppure trasmessi da quest´ultimo "in un ottica di estrema collaborazione connaturata alla mansione di consigliere e all´ottimo rapporto che sussisteva con l´amministratore";

di non essere più in possesso dei dati contenuti in tale Registro, in quanto lo stesso è stato consegnato al nuovo amministratore del condominio;

che le finalità del trattamento riguardavano lo svolgimento della gestione condominiale avvenuta attraverso modalità cartacee e informatiche;

di non avere nominato responsabili del trattamento, né di avere comunicato a terzi i dati del ricorrente;

la resistente ha, altresì, precisato di avere provveduto, come già comunicato al ricorrente con e-mail del 25 maggio 2016, "a cancellare il contatto dalla rubrica mail nonché il link alle comunicazioni contenute in eventuali cartelle condivise, oltre ai recapiti cellulari e telefonici";

VISTE le note del 6 giugno e 4 agosto 2017 con le quali il ricorrente, pur contestando alcune dichiarazioni rese dalla resistente nel riscontro del 25 maggio 2017, ha affermato di ritenere "soddisfacente, con specifico riferimento alle richieste avanzate con il ricorso, il riscontro ricevuto dalla resistente";

PRESO ATTO che la resistente, già prima della proposizione del ricorso, aveva fornito un parziale riscontro comunicando al ricorrente, con mail allegata agli atti, di avere provveduto alla cancellazione dei suoi dati;

RITENUTO, pertanto, in ordine a tale profilo di dover dichiarare il ricorso inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice;

RITENUTO, con riferimento alle altre richieste, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito, sia pure nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente (con dichiarazione di cui l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") e considerato, altresì, che il ricorrente si è comunque dichiarato soddisfatto;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di TG Tecnogestioni snc di Bettini Sandro e Milini Paolo in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione della parziale inammissibilità;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso inammissibile in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati detenuti dalla resistente;

b) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle ulteriori richieste avanzate dal ricorrente ai sensi dell´art. 7 del Codice;

c) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi a TG Tecnogestioni snc di Bettini Sandro e Milini Paolo che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 settembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia