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Provvedimento del 28 settembre 2017 [7297979]

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[doc. web n. 7297979]

Provvedimento del 28 settembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 390 del 28 settembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato in data 8 maggio 2017 nei confronti di Compass S.p.A. con il quale XX, rappresentato e difeso dall´avv. Andrea Di Folca, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- la cancellazione della segnalazione negativa che lo riguarda effettuata dalla citata società nei Sistemi di Informazioni Creditizie (Sic) in relazione ad una carta di credito a saldo ormai estinta;

-  la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, lamentato l´illegittimità della citata iscrizione del suo nominativo presso i Sic da parte della resistente, in quanto quest´ultima non avrebbe preventivamente inviato il preavviso di imminente segnalazione, previsto dall´art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie (v. all. A.5 al Codice, in http://www.gpdp.it; doc. web n. 1556693);

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 maggio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 28 giugno 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 1° giugno e 7 luglio 2017 con le quali Compass S.p.A. ha dichiarato:

- che il ricorrente ha sottoscritto un contratto per una carta di credito in data 11 febbraio 2013, che prevedeva un piano di rimborso concordato, le cui scadenze, tuttavia, non sono state rispettate in maniera puntuale ed integrale dallo stesso ricorrente che, a partire dal mese di luglio 2015, ha interrotto ogni pagamento;

- di avere inviato il 23 agosto 2015 il preavviso di cui all´art. 4, comma 7 del codice deontologico utilizzando il servizio Postel fornito da Poste Italiane che, trasmettendo al mittente copia della lettera, in formato pdf (c.d."Servizio Copia Immagine di Postel"), conferisce "prova certa dell´avvenuto invio di tali comunicazioni ai clienti";

- di avere, comunque, successivamente all´avvenuta segnalazione nel Sic, inviato al ricorrente, a mezzo raccomandata, una comunicazione di formale costituzione in mora e richiesta di "immediata esigibilità, in unica soluzione, del credito vantato", che si è risolto  con un accordo transattivo a saldo e stralcio  in data 5 febbraio 2016, a seguito del quale è stato segnalato ai Sic la regolarizzazione ed estinzione del debito a far data dal 22 febbraio 2016;

- che, stante anche la fitta corrispondenza intrattenuta per addivenire alla definizione transattiva del debito, il ricorrente era esaurientemente informato e consapevole degli importi dovuti alle scadenze contrattualmente stabilite e delle conseguenze dei relativi inadempimenti;

VISTA la nota del 19 giugno 2017 con la quale il ricorrente contesta quanto affermato dalla resistente ritenendo non sufficiente -al fine di assolvere l´obbligo previsto dal citato art. 4, comma 7, del codice deontologico- l´invio del preavviso attraverso il servizio Postel, dal momento che scopo della norma è quello di rendere edotto l´interessato della successiva segnalazione, consentendogli così di sanare la morosità, e, quindi, "occorre che sia provata la circostanza che la comunicazione […] sia giunta a destinazione";

RILEVATO che l´art. 4, comma 7, del citato codice deontologico, nel porre a carico di banche e società finanziarie l´obbligo di invio del preavviso agli interessati prima di procedere all´iscrizione nei Sic della segnalazione di mancato pagamento, non prevede, per tale operazione, particolari modalità di invio;

DATO ATTO che, in virtù di tale disposizione, l´Autorità, in casi similari -laddove in sede di istruttoria fossero emersi elementi idonei a far ritenere presuntivamente effettuato l´adempimento dell´obbligo informativo, anche mediante allegazione di specifica documentazione comprovante l´avvenuto inoltro- ha generalmente accolto le ragioni del titolare;

CONSIDERATO che nei tempi più recenti si sono intensificate le pronunce che hanno portato a considerare il preavviso di segnalazione quale atto avente natura recettizia (v. Trib. Verona, n. 163/16 del 28 gennaio 2016; Cass. Civ., sez. I, Ord. 13 giugno 2017, n. 14685), nonché, da ultimo, anche le decisioni adottate dall´Arbitro Bancario Finanziario  (v. decisioni 11 novembre 2016, n. 10012; 6 aprile 2017, n. 3740);

RITENUTO che tale orientamento sia da condividere anche sotto lo specifico profilo della normativa in materia di protezione dei dati personali, considerato, in particolare che:

- trattandosi di uno dei profili oggetto di maggiore contenzioso tra le parti, è necessario, anche in ragione delle conseguenze che l´iscrizione nei Sic comporta per l´interessato, che gli operatori creditizi  si avvalgano di mezzi di invio che garantiscano la certezza e l´effettività della ricezione;

- il preavviso di segnalazione, espressione del principio di correttezza nel trattamento dei dati personali ai sensi dell´art. 11 del Codice, ha lo scopo di consentire all´interessato -venuto a conoscenza dell´imminente segnalazione del suo nominativo nei Sic- di adempiere al proprio obbligo creditizio prima che la segnalazione sia effettuata;

RITENUTO, dunque, alla luce di quanto sopra esposto che, con riferimento al caso di specie, in mancanza della prova dell´avvenuta ricezione del preavviso di imminente segnalazione, la comunicazione ai Sic delle informazioni creditizie di tipo negativo da parte della resistente debba essere considerata come avvenuta in modo non corretto;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere il ricorso e per l´effetto ordinare a Compass Banca S.p.A. di cancellare le informazioni creditizie di tipo negativo comunicate ai Sic in relazione al finanziamento in questione, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente decisione;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da compensarsi integralmente fra le parti in ragione della specificità e novità della decisione;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) accoglie il ricorso e, per l´effetto, ordina a Compass Banca S.p.A. di cancellare le informazioni creditizie di tipo negativo comunicate ai Sic in relazione al finanziamento in questione, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente decisione;

2) determina l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00 compensandola integralmente fra le parti.

Il Garante, nel chiedere a Compass Banca S.p.A., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 28 settembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia