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Verifica preliminare. Abilitazione di un sistema di videosorveglianza c.d. intelligente - 5 ottobre 2017 [7297931]

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[doc. web n. 7297931]

Verifica preliminare. Abilitazione di un sistema di videosorveglianza c.d. intelligente - 5 ottobre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 393 del 5 ottobre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice");

VISTO il provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 (pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010 e in www.gpdp.it, doc. web n. 1712680);

VISTA la richiesta di verifica preliminare presentata da Cosmint s.p.a., ai sensi dell´art. 17 del Codice;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

PREMESSO

1. L´istanza della Società.

Cosmint s.p.a., di seguito "la Società", con nota del 25 gennaio 2017, ha presentato a questa Autorità un´istanza di verifica preliminare, ai sensi dell´art. 17 del Codice, relativa all´abilitazione di un sistema di videosorveglianza c.d. intelligente.

La Società è specializzata nella fabbricazione e vendita per conto proprio e di terzi di prodotti cosmetici e ha come clienti alcuni fra i più prestigiosi marchi a livello internazionale.

Il sito industriale di Olgiate Comasco dove ha sede la società e nel quale sono ospitate altre realtà aziendali è soggetto a numerosi accessi da parte di soggetti esterni, in particolare, fornitori di materie prime per la produzione di cosmetici, autotrasportatori per la distribuzione e la consegna dei prodotti finiti alle aziende clienti e, infine, consulenti esterni e/o dipendenti di partner aziendali.

Il complesso aziendale si trova a ridosso di una zona boschiva che si presta ad essere utilizzata quale agevole via di ingresso e di fuga per i malintenzionati, soprattutto nelle ore notturne. Ed invero, in passato, nel sito produttivo si sono verificati episodi di furto.

Inoltre, attesa la tipologia di materiali utilizzati per la realizzazione dei cosmetici, altamente infiammabili, sulla società grava anche un rigido obbligo di vigilanza sugli ambienti destinati allo stoccaggio e alla conservazione dei suddetti prodotti.

Conseguentemente, la Società ha deciso di installare un impianto di allarme e un sistema di videosorveglianza al fine di potenziare la sicurezza del sito aziendale.

Limitatamente ad alcune telecamere dell´impianto di videosorveglianza, la Società vorrebbe  attivare le seguenti funzioni di video analisi: video motion detection, motion tracking, classificazione di oggetti, oggetto rimosso/abbandonato, conteggio persone, loitering, direzione non consentita, auto PTZ Tracking e License Plate Recognition.

A corredo dell´istanza la Società ha presentato una relazione tecnica in ordine al funzionamento e alle caratteristiche dell´intero sistema di videosorveglianza.

2. Il sistema di videosorveglianza

L´installazione del sistema di videosorveglianza è stato oggetto di preventivo accordo con le rappresentanze sindacali (così come risulta dal testo dell´intesa sottoscritta l´11 ottobre 2016).

La Società ha appaltato il servizio di videosorveglianza a Sicuritalia s.p.a., designata a tal fine responsabile esterno del trattamento, che svolge anche il servizio di portineria 24 ore su 24 presso il sito aziendale (v. art. 29 del Codice).

Gli operatori addetti alla portineria possono visualizzare le immagini in tempo reale.

Le immagini registrate vengono conservate per un periodo non superiore a 7 giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione (a seguito di richiesta dell´autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria).

L´accesso ad ogni funzione del sistema è protetto, come indicato nella relazione tecnica, mediante il sistema di doppia password, e tutti gli accessi vengono tracciati.

La Società ha fornito l´informativa sul trattamento dei dati sia in forma semplificata, attraverso apposita cartellonistica, riproducente il modello allegato al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza, sia attraverso l´affissione, all´ingresso dei locali videosorvegliati, di comunicazione contenente tutti gli elementi di cui all´art. 13 del Codice.

In relazione all´impianto di protezione perimetrale di video analisi, la Società ha precisato che il servizio di video analisi entra in funzione quando non si svolgono attività lavorative all´interno dell´insediamento industriale, normalmente dalle ore 20.00 alle 5.30 del giorno successivo per i 7 giorni della settimana, salvo situazioni particolari di fermo produzione in cui il sistema viene

3. Le valutazioni dell´Autorità.

La richiesta di verifica preliminare, presentata dalla Società, in ossequio a quanto prescritto nel provvedimento in materia di videosorveglianza, ha ad oggetto la rilevazione di immagini attraverso l´utilizzo di telecamere c.d. intelligenti. Talune delle telecamere esterne, posizionate sull´area perimetrale dello stabilimento (edifici di produzione e stoccaggio prodotti finiti) verrebbero, infatti, dotate di funzionalità di elaborazione in automatico delle immagini acquisite, di rilevazione del movimento e di attivazione di allarmi nel caso sia captato l´abbandono di oggetti.

Il Garante, nel richiamato provvedimento dell´8 aprile 2010, ha affermato che i sistemi che non si limitano a riprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli, devono considerarsi eccedenti rispetto alla normale attività di videosorveglianza e, pertanto, devono essere sottoposti al preventivo esame di questa Autorità.

Occorre, pertanto, verificare se il sistema in esame sia conforme ai principi di cui agli artt. 3 e 11 del Codice e, se il relativo utilizzo possa risultare giustificato in relazione alla finalità perseguita e al contesto specifico.

A fronte degli elementi acquisiti nel corso dell´istruttoria, il trattamento dei dati che la Società intende effettuare risulta soddisfare i requisiti di cui all´art. 11, comma 1, lett. a) e b), del Codice. Il sistema proposto, infatti, verrebbe utilizzato esclusivamente al fine di garantire la sicurezza del sito aziendale e di scongiurare o, quantomeno, di ridurre significativamente, il rischio di furti e, dunque, per il perseguimento di finalità legittime, rese note agli interessati (art. 13 del Codice). Nello specifico, si tratta di sistema analogo ad altro già esaminato dal Garante nell´ambito dell´istruttoria del provvedimento del 10 novembre 2016 (doc. web n. 5856462).

Per quanto attiene, poi, all´osservanza dei principi di necessità e proporzionalità (artt. 3 e 11, comma 1, lett. d), del Codice), il sistema descritto risulta preordinato all´acquisizione delle immagini strettamente necessarie al perseguimento della finalità di sicurezza.

Nel rispetto del principio di proporzionalità ex art. 11, comma 1, lett. e) del Codice, anche la conservazione delle immagini deve essere commisurata al tempo necessario e predeterminato a raggiungere la finalità perseguita. Al riguardo, la Società ha dichiarato che le immagini vengono conservate per 7 giorni, salve speciali esigenze di ulteriore conservazione. Tale indicazione temporale risulta rispondente ai parametri individuati dal Garante nel  provvedimento del 2010 (par. 3.4).

Pertanto, alla luce della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese (di cui l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice, "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), questa Autorità ritiene che l´attivazione di un sistema c.d. intelligente a supporto dei dispositivi di ripresa attualmente in uso presso il sito aziendale, trovando giustificazione in una obiettiva esigenza di tutela determinata, come evidenziato, dalla particolare natura della produzione, nonché dalla stessa ubicazione logistica, possa dirsi conforme ai principi posti dagli artt. 3 e 11 del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell´art. 17 del Codice, accoglie la richiesta di verifica preliminare presentata da Cosmint s.p.a., nei termini di cui in motivazione.

Roma, 5 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia