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Provvedimento del 12 ottobre 2017 [7273804]

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[doc. web n. 7273804]

Provvedimento del 12 ottobre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 409 del 12 ottobre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonelli Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice");

VISTO il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (di seguito "codice di deontologia");

VISTO l´art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2007 del 14 dicembre 2007;

VISTO il reclamo presentato, in data 22 novembre 2016, dal sig. XX, successivamente integrato con comunicazione del 9 dicembre2016;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell´articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

1. Con reclamo del 22 novembre 2016 XX lamenta la violazione del Codice in relazione ad alcuni articoli pubblicati il XX, XX e XX 2016, su "La Stampa", anche nell´edizione on-line (http://...; http://...; http://...), aventi ad oggetto la notizia di un procedimento penale a suo carico quale presunto responsabile della sottrazione di cospicue somme di denaro dalle casse delle sale da gioco presso cui lavorava.

Con successiva mail del 9 dicembre il reclamante indica un ulteriore articolo pubblicato in data XX (http://...).

In particolare il reclamante, oltre a denunciare come «non veri o comunque ancora da dimostrare i fatti» che gli vengono addebitati, lamenta una violazione degli artt. 17, 22 comma 8, 23, 25 e 26 del Codice in ragione della avvenuta pubblicazione, senza il proprio consenso, del suo nome e cognome, del paese di residenza, nonché del riferimento alla patologia di cui sarebbe affetto (ludopatia).

2. Nell´ambito dell´istruttoria avviata dall´Ufficio, Italiana Editrice S.p.a., editore de "La Stampa" e titolare del trattamento, con memoria del 20 marzo 2017 eccepisce l´erroneo richiamo, da parte del reclamante, a disposizioni del Codice non applicabili al caso di specie, evidenziando come gli articoli di cronaca contestati trovino invece fondamento nella disciplina relativa ai trattamenti di dati effettuati per finalità giornalistiche, in particolare nell´art. 137 del Codice e nel relativo codice di deontologia. In tale prospettiva la Società evidenzia «come la diffusione delle notizie contenute negli articoli sia avvenuta nel pieno rispetto del diritto di cronaca e, in particolare, nel rispetto dei principi di verità, continenza e pertinenza dell´informazione», conformemente alle disposizioni da ultimo citate; quindi, oltre a precisare che le circostanze riportate negli articoli «sono vere e frutto di accurate verifiche», replica che i dati personali riportati nell´articolo costituiscono informazioni pertinenti e funzionali alle notizie trattate di cui costituiscono parte integrante ed essenziale (aggiungendo che «diversamente ragionando si giungerebbe alla paradossale conclusione di ritenere lecita soltanto la diffusione di notizie anonime»); ciò anche per quanto concerne il riferimento alla ludopatia, rispetto al quale la Società afferma trattarsi di un´informazione che lo stesso difensore del reclamante avrebbe reso nota e che comunque sarebbe stata diffusa nel rispetto dei limiti previsti dal menzionato codice di deontologia (richiamando in particolare l´art. 10).

3. Nella nota del 31 marzo 2017 il reclamante contesta le asserzioni formulate dall´Editore nella memoria difensiva e ribadisce le proprie obiezioni in ordine alla non corrispondenza al vero delle notizie pubblicate dalla testata giornalistica (ad esempio, l´ammontare della somma che sarebbe stata sottratta; la circostanza che a causa del furto da parte del reclamante si sarebbe realizzato un danno economico per la società proprietaria delle sale da gioco tale da compromettere la situazione occupazionale di 100 dipendenti). Inoltre il reclamante sostiene che, contrariamente a quanto affermato dall´Editore, le notizie diffuse difetterebbero dei requisiti di "essenzialità dell´informazione" e di "interesse pubblico" e che le stesse ─ e in particolare il riferimento alla sopra menzionata "patologia" ─ avrebbero causato un danno grave e irreparabile alla propria dignità, oltre che contravvenire alla ratio del codice deontologico, il quale «specifica chiaramente che il giornalista è invitato a tutelare l´identità del soggetto per favorirne il reinserimento nella società».

4.1. Occorre preliminarmente osservare che il reclamante fonda le proprie doglianze sull´asserita violazione, da parte della testata giornalistica, di talune disposizioni del Codice (in particolare, artt. 17, 22 comma 8, 23, 25 e 26) che non trovano applicazione al caso segnalato. Quest´ultimo infatti è soggetto alle disposizioni contenute negli artt. 136-139 del Codice e nell´allegato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica le quali sono volte a contemperare il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali con il diritto all´informazione e la libertà di stampa (cfr. anche art. 1 codice di deontologia).

In particolare, in base alle disposizioni sopra citate, il giornalista può diffondere dati personali, anche sensibili, senza il consenso degli interessati purché nei limiti posti al diritto di cronaca e, in particolare, nel rispetto del requisito «dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico» (cfr. art. 137, comma 3, del Codice). Quest´ultimo limite trova applicazione anche con riferimento al trattamento di dati personali nell´ambito delle cronache relative a procedimenti penali (art. 12 codice di deontologia) e va interpretato, caso per caso, tenendo conto del contesto di riferimento e dei parametri forniti dall´art. 6 del codice di deontologia (indispensabilità di una notizia dettagliata in ragione dell´originalità del fatto, della descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, della qualificazione dei protagonisti).

4.2. Gli articoli oggetto del reclamo riportano una vicenda che riveste interesse pubblico, sì da essere legittimamente portata all´attenzione della collettività (come peraltro accaduto, nelle pagine della cronaca locale).

Ciò in ragione delle attività e dei luoghi interessati (le sale da gioco, caratterizzate di regola da un notevole afflusso di pubblico e da una circolazione significativa di denaro) e dei fatti narrati (l´acquisizione indebita di denaro dalle casse delle predette sale), per i quali è altresì pendente un procedimento giudiziario.

L´interesse pubblico alla conoscenza dei fatti in questione emerge anche da ulteriori elementi caratterizzanti la vicenda, in considerazione sia della qualità di incaricato di pubblico servizio che sarebbe rivestita dal reclamante - in virtù della quale, stando alle notizie di stampa, nei suoi confronti potrebbero essere ipotizzati una serie di gravi reati -, sia del danno economico rilevante che la condotta del reclamante avrebbe arrecato all´erario a causa del mancato versamento degli introiti delle sale gioco in violazione di quanto previsto dalla disciplina di settore.

Peraltro, come si evince da alcune foto poste a corredo di un articolo (http://...), la vicenda ha avuto particolare evidenza a livello locale, dove non sono mancate manifestazioni pubbliche di preoccupazione e di malcontento da parte dei dipendenti di alcune delle sale da gioco coinvolte nei fatti.

In tale cornice, la scelta effettuata dai giornali di pubblicare anche i dati identificativi del reclamante, quale persona verso cui si sono rivolte le indagini, non può ritenersi contraria al principio di essenzialità dell´informazione considerata in particolare la sua qualifica di dipendente della società proprietaria delle sale da gioco in questione.

5. Lo stesso Garante in numerosi pronunciamenti ha affermato che la pubblicazione dei nomi di persone interessate da un procedimento penale in qualità di indagati, imputati o condannati non è preclusa dall´ordinamento vigente e va piuttosto inquadrata nell´ambito delle garanzie volte ad assicurare trasparenza e controllo da parte dei cittadini sull´attività di giustizia (da ultimo provv. 24 novembre 2016, n. 489, doc. web n. 5905569; provv. 21 aprile 2016, n. 187, doc. web n. 5146073; in tema cfr. anche il documento del Garante del 6 maggio 2004, Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell´Ordine dei giornalisti, doc. web n. 1007634; tale orientamento si rinviene altresì in Cass. civ., Sez. I, 19 marzo 2008, n. 7261, Cass. civ., Sez. III, 9 gennaio 2014, n. 194).

6. Né costituisce una violazione del principio di essenzialità dell´informazione il riferimento contenuto negli articoli alla presunta patologia del reclamante (la ludopatia), atteso che tale circostanza risulta essere emersa quale elemento integrante della vicenda (essendo stata indicata come elemento condizionante l´operato del reclamante stesso) e comunque non corredata da informazioni analitiche relative alla salute del reclamante medesimo o altrimenti lesive della sua dignità (cfr. artt. 5 e 10 codice di deontologia).

7. Quanto sopra esposto non preclude al reclamante, sussistendone i presupposti e alla luce dei futuri sviluppi giudiziari, di chiedere l´aggiornamento della notizia (cfr. art. 7, comma 3, lett. a), Codice; Cass. civ, Sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525), ovvero l´integrazione degli elementi che riguardano la vicenda, fornendo i necessari elementi a supporto delle pretese fatte valere (cfr. in merito Cass. civ., Sez. III, 30 dicembre 2014, n. 27535, Cass. civ., Sez. II, 5 aprile 2012, n. 5525 e provv. 20 ottobre 2016, n. 430, doc. web n. 5690019).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. b), 143 e 144 del Codice, dichiara infondato il reclamo.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia