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Verifica preliminare. Impianto di videosorveglianza “intelligente” - 19 ottobre 2017 [7273513]

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[doc. web n. 7273513]

Verifica preliminare. Impianto di videosorveglianza "intelligente" - 19 ottobre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 421 del 19 ottobre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Esaminata la richiesta di verifica preliminare presentata da Immsi S.p.A. ai sensi dell´art. 17 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito Codice);

Visto il provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010 (pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010 e in wwww.gpdp.it, doc. web n. 1712680), con particolare riferimento al punto 3.2.1;

Esaminata la documentazione acquisita agli atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Licia Califano;

PREMESSO

1. L´istanza della società.

In data 16 marzo 2016, Immsi S.p.A., in ossequio a quanto prescritto dal provvedimento in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010, ha fatto pervenire un´istanza di verifica preliminare (art. 17 del Codice), al fine di poter istallare un impianto di videosorveglianza "intelligente", presso la propria sede ubicata a Roma, in modo da preservare l´immobile da eventuali intrusioni o danneggiamenti da parte di terzi.

Immsi S.p.A. è una società attiva in molteplici comparti economici ed è, tra l´altro, proprietaria del complesso immobiliare sito in Roma, con accesso sia in via Abruzzi n. 25 che in via Sardegna n. 40, attualmente condotto in locazione da varie società che hanno i loro uffici al suo interno, le quali hanno formalmente richiesto ad Immsi S.p.A. l´innalzamento dei livelli di sicurezza nell´area circostante l´immobile stesso, a seguito dei ripetuti danneggiamenti e tentativi di furto subiti.
In ragione di ciò, la società avrebbe intenzione di procedere all´istallazione di un impianto di sicurezza esterno dotato di un sistema di allarme-antintrusione oltre che di un sistema di controllo accessi. (cfr. all. b, nota pervenuta il 16 marzo 2016).

In particolare, per ciò che riguarda l´applicazione specifica, la società ha dichiarato che il sistema cd. intelligente, che al momento sarebbe attivato solamente durante l´orario di chiusura degli uffici, sarebbe provvisto di uno strumento software denominato "Mx Activity Sensor", in grado di garantire "un intervento tempestivo in loco da parte delle autorità a seguito della trasmissione del segnale di allarme all´impresa di vigilanza esterna" in caso di eventi anomali.
L´impianto sarebbe dotato di uno strumento di analisi basato su un sofisticato software per il rilevamento dei movimenti di persone e cose, con la peculiarità, rispetto ad altri tipi di motion detection, di poter distinguere "tra movimenti continui di […], persone o oggetti che attivano allarmi" e i meri movimenti di disturbo, irrilevanti per l´allarme, come ad esempio le semplici variazioni delle condizioni di illuminazione. Con tale sistema, sarebbe anzi possibile distinguere le persone che entrano ed escono dall´area inquadrata rispetto a quelle che "stanno sedute e si alzano o si girano di tanto in tanto" al suo interno, con la conseguenza di ridurre sensibilmente la quantità di dati eventualmente trattati.

Ciò premesso, Immsi S.p.A. ha sostenuto che la ragione della richiesta di verifica preliminare, volta alla realizzazione di un sistema dotato del predetto software risiederebbe non solo nell´esigenza di rafforzare in termini generali il livello di tutela della proprietà, ma anche in considerazione della richiesta di innalzamento dei livelli di sicurezza proveniente dai vari conduttori dell´Immobile a seguito dei numerosi episodi criminosi relativi ad intrusioni e tentativi di furto avvenuti nel corso degli anni.

2 Le modalità di funzionamento del sistema

L´impianto di videosorveglianza, di cui la società ha intenzione di avvalersi, si affiancherebbe ad un sistema anti-intrusione collegato al primo e sarebbe costituito da 4 telecamere provviste di sensori interni in grado di trasmettere la segnalazione di allarme all´istituto di vigilanza prescelto (cfr. nota del 10 febbraio 2017), attraverso un ponte radio e l´invio di un popup delle immagini relative alla telecamera interessata (cfr. Allegato 6 nota pervenuta il 16 marzo 2016).

Le telecamere, posizionate all´esterno del complesso immobiliare e dotate di "mascheramento elettronico" per ridurne l´ampiezza di ripresa, inquadrerebbero l´area perimetrale dell´Immobile (via Campania, via Abruzzi, via Sardegna) e sarebbero congegnate in modo tale che all´interno del rispettivo cono di ripresa, vi sarebbe un´ulteriore sotto-area (coincidente sostanzialmente con i giardini di proprietà della società, ubicati intorno allo stabile e recintati) entro la quale, allorché si rilevasse un "evento intrusivo", sarebbe azionato il segnale di allarme tramite il predetto applicativo "Mx Activity Sensor", che agirebbe secondo una logica di "‘area occupata´, tale per cui [solo] se l´evento si verifica all´interno della suddetta area il segnale di allarme viene attivato" (cfr. nota del 10 febbraio 2017 - planimetria).

Al riguardo, è stato altresì specificato che, affinché "l´evento intrusivo" possa essere rilevato dalla telecamera, è necessaria una "quantità minima di pixel in movimento all´interno dell´area sensibile", cioè della cosiddetta "area occupata" e non un semplice passaggio (cfr. nota del 10 febbraio 2017). 

Le immagini, trasmesse mediante un router all´Istituto di Vigilanza, verrebbero conservate presso detto Istituto per 24 ore (nota del 5 e del 10 aprile 2017) e sarebbero visionabili in live dallo stesso nell´eventualità di un allarme, nonché dalla società di manutenzione in caso di necessità e di intrusione accertata (cfr. allegato B alla nota pervenuta il 16 marzo 2016); entrambi i suddetti soggetti sarebbero designati responsabili esterni del trattamento e autorizzati perciò ad accedere alle immagini tramite i loro incaricati.

Infine, per quanto riguarda l´obbligo di rendere l´informativa, Immsi S.p.A., titolare del trattamento dei dati, ha dichiarato di aver predisposto la specifica cartellonistica da apporre nel raggio di azione delle telecamere in modo tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione, specificando anche di avere intenzione di consegnare alle singole società conduttrici una copia della stessa informativa completa di tutti gli elementi di cui all´art. 13 del Codice, anche visionabile presso i locali della portineria (cfr. nota pervenuta il 16 marzo 2016).

3. Presupposti di liceità del trattamento

L´odierna richiesta relativa all´utilizzo del sistema di videosorveglianza sopra descritto, del quale la società ha dichiarato che se ne intende avvalere per monitorare l´area perimetrale dell´immobile e, nella sua forma "intelligente", la sola area coincidente con i giardini di proprietà della società (ubicati intorno allo stabile e recintati), deve essere valutata alla luce dei principi di necessità, finalità, proporzionalità e correttezza posti dal Codice (artt. 3 e 11 del Codice), espressamente richiamati anche nel Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010.

In particolare, per ciò che riguarda l´implementazione del sistema cd. intelligente sopra descritto, secondo tale provvedimento "in linea di massima tali sistemi devono considerarsi eccedenti rispetto alla normale attività di videosorveglianza, in quanto possono determinare effetti particolarmente invasivi sulla sfera di autodeterminazione dell´interessato e, conseguentemente, sul suo comportamento. Il relativo utilizzo risulta comunque giustificato solo in casi particolari, tenendo conto delle finalità e del contesto in cui essi sono trattati, da verificare caso per caso sul piano della conformità ai principi" posti dai citati artt. 3 e 11 del Codice.

In via preliminare, si ritiene che sia importante tenere in debito conto la finalità sottesa all´istallazione del predetto sistema consistente nell´esigenza di tutela del patrimonio aziendale dei conduttori, soprattutto in ragione delle diverse azioni fraudolente già verificatisi.

In tal senso, l´implementazione di un sistema come quello sopra descritto avrebbe l´importante funzione di innalzare i livelli di sicurezza dell´immobile, e perciò anche dei beni delle società locatrici degli spazi interni, ripetutamente soggetti a violazioni, nonché quella non meno rilevante di tutela del patrimonio della società istante.

Va altresì considerato che dagli atti emerge l´intenzione della società di fornire l´informativa, ai sensi dell´art. 13 del Codice, nella forma semplificata secondo i paramenti individuati nel citato provvedimento generale sulla videosorveglianza, nonché di consegnare alle singole società conduttrici la stessa informativa completa di tutti gli elementi di cui alla predetta disposizione, anche visionabile presso i locali della portineria.

Per i motivi suesposti, ne consegue che i dati personali dei soggetti ripresi sarebbero trattati per scopi determinati, espliciti e legittimi.

Rispetto al principio di proporzionalità, vale inoltre osservare che il breve tempo di conservazione delle immagini, limitato a 24 ore, nonché le modalità di visione delle stesse, previsto solamente in presenza di un evento di allarme, a sua volta ridimensionato dalla dichiarata diminuzione dei falsi positivi in ragione dell´attenta calibrazione di variabili influenzate da movimenti di disturbo, come ad esempio variazioni di illuminazione o semplici passaggi, avrebbe il pregio di ridurre sensibilmente la quantità di dati eventualmente visionabili.

Dal punto di vista tecnologico, inoltre, è emerso che non verrebbe effettuato alcun trattamento di dati di tipo biometrico, nonostante le riprese abbiano una qualità tale da permettere il riconoscimento dei volti.

Sul piano della sicurezza dei dati, la procedura di accesso risulta adeguata, consentendo di prendere visione delle immagini, per il tramite di appositi soggetti designati "incaricati del trattamento" e con l´osservanza di un sistema di autenticazione basato su credenziali attivate secondo i criteri e le modalità di cui all´allegato tecnico del Codice e individualmente assegnate (cfr. allegati4 e 4.1. alla nota pervenuta il 16 marzo 2016).

In ogni caso, si ricorda che, sotto il profilo della sicurezza, il sistema dovrà essere configurato in maniera tale da rispettare tutti gli accorgimenti e le cautele individuati nel par. 3.3 del citato provvedimento sulla videosorveglianza.

In conclusione, alla luce delle dichiarazioni rese (della cui veridicità IMMSI S.p.A. ha assunto ogni responsabilità - anche penale - ai sensi dell´art. 168 del Codice) ad avviso di questa Autorità, all´esito dell´istruttoria, sono emersi elementi che inducono a ritenere che, nel rispetto dei principi di proporzionalità e correttezza posti dagli artt. 3 e 11 del Codice, la richiesta della Società medesima possa essere accolta.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell´art. 17 del Codice, a conclusione della verifica preliminare, ammette il trattamento effettuato tramite il sistema cd. intelligente descritto dalla IMMSI S.p.A., secondo le modalità prospettate in premessa.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia