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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Call Solution s.r.l. e Fastweb s.p.a. - 24 maggio 2017 [6850283]

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[doc. web n. 6850283]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Call Solution s.r.l. e Fastweb s.p.a. - 24 maggio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 250 del 24 maggio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, in relazione a quattro distinte segnalazioni con le quali tre segnalanti lamentavano la ricezione sui rispettivi numeri telefonici, di comunicazioni di carattere commerciale indesiderate, l´Ufficio del Garante, all´esito di un´attività istruttoria, ha accertato:

1. con nota n. 11350/89524 dell´8 aprile 2014, che Call Solution s.r.l. P.Iva: 10668961005, con sede in Roma, via Tuscolana n. 607, in persona del legale rappresentante pro-tempore, designata responsabile del trattamento dei dati da Fastweb s.p.a. P.Iva 12878470157, con sede in Milano, via Caracciolo n. 51 quale titolare del medesimo trattamento, riguardo al verbale di contestazione n. 20123/89524 del 27 giugno 2014, ha effettuato un trattamento di dati personali finalizzato all´effettuazione, in data 2 giugno e 23 ottobre 2013, di chiamate promozionali sull´utenza telefonica fissa del segnalante iscritta, sin dal 6 settembre 2011, nel registro pubblico delle opposizioni di cui all´art. 130, comma 3-bis del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") e che "Il responsabile di sala (…) ha rinvenuto, di sua iniziativa, il nominativo (…) estraendolo dal cd di Telextra Business 2012-2013";

2. con nota n. 14075/88233 del 6 maggio 2014, che Call Solution s.r.l. P.Iva: 10668961005, con sede in Roma, via Tuscolana n. 607, in persona del legale rappresentante pro-tempore, designata responsabile del trattamento dei dati da Fastweb s.p.a. P.Iva 12878470157, con sede in Milano, via Caracciolo n. 51 quale titolare del medesimo trattamento, riguardo al verbale di contestazione n. 22293/88233 del 18 luglio 2014, ha effettuato un trattamento di dati personali finalizzato all´effettuazione, in data 2 novembre 2013, di una chiamata promozionale sull´utenza telefonica fissa del segnalante iscritta, sin dal 31 maggio 2012, nel registro pubblico delle opposizioni di cui all´art. 130, comma 3-bis del Codice e che "La responsabile di sala (…) ha rinvenuto, senza alcuna autorizzazione  e a nostra insaputa il nominativo (…) sul sito paginegialle.it (…)";

3. con nota n. 171110/91314 del 30 maggio 2014, che Call Solution s.r.l. P.Iva: 10668961005, con sede in Roma, via Tuscolana n. 607, in persona del legale rappresentante pro-tempore, designata responsabile del trattamento dei dati da Fastweb s.p.a. P.Iva 12878470157, con sede in Milano, via Caracciolo n. 51 quale titolare del medesimo trattamento, riguardo al verbale di contestazione n. 23008/91314 del 24 luglio 2014, ha effettuato un trattamento di dati personali finalizzato all´effettuazione, in data 1° febbraio 2014, di una chiamata promozionale sull´utenza telefonica fissa del segnalante iscritta nel registro pubblico delle opposizioni di cui all´art. 130, comma 3-bis del Codice e che "La responsabile di sala (…) ha rinvenuto, di sua iniziativa il nominativo (…) dal sito di pagine bianche (…)";

4. con nota n. 29065/92396 del 14 ottobre 2014, che Call Solution s.r.l. P.Iva: 10668961005, con sede in Roma, via Tuscolana n. 607, in persona del legale rappresentante pro-tempore, designata responsabile del trattamento dei dati da Fastweb s.p.a. P.Iva 12878470157, con sede in Milano, via Caracciolo n. 51 quale titolare del medesimo trattamento, riguardo al verbale di contestazione n. 37376/92396 del 23 dicembre 2014, ha effettuato un trattamento di dati personali finalizzato all´effettuazione di numerose chiamate promozionali sull´utenza telefonica fissa del segnalante iscritta nel registro pubblico delle opposizioni di cui all´art. 130, comma 3-bis del Codice e che "La responsabile di sala (…) aveva rinvenuto, senza alcuna autorizzazione e a nostra insaputa, il nominativo (…) sul sito paginegialle.it (…)";

VISTI i verbali nn.rr. 20123/89524 del 27 giugno 2014, 22293/88233 del 18 luglio 2014, 23008/91314 del 24 luglio 2014 e 37376/92396 del 23 dicembre 2014, che qui si intendono integralmente richiamati, con cui sono state contestate, per ciascuno dei quattro verbali in argomento, a Call Solution s.r.l. nella sua qualità di responsabile del trattamento dei dati/trasgressore e alla Fastweb s.p.a. quale titolare del trattamento/obbligato in solido ai sensi dell´art. 6 della legge n. 689/1981, le violazioni amministrative previste dal combinato disposto dell´art. 162, commi 2-bis e 2 quater del Codice, per aver effettuato un trattamento di dati personali finalizzato all´effettuazione di chiamate promozionali sulle utenze telefoniche fisse dei segnalanti, iscritta nel registro pubblico delle opposizioni di cui all´art. 130, comma 3-bis del Codice;

ESAMINATI i rapporti dell´Ufficio di questa Autorità predisposti ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativi ai quattro verbali di contestazione, due afferenti al medesimo segnalante e i restanti due relativi ai rispettivi due segnalanti, per le quattro violazioni amministrative nei confronti di Call Solution s.r.l. nella sua qualità di responsabile del trattamento dei dati/trasgressore e alla Fastweb s.p.a. quale titolare del trattamento/obbligato in solido ai sensi dell´art. 6 della legge n. 689/1981 e rilevato dai predetti rapporti che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI lo scritto difensivo datato 25 luglio 2014 e il verbale di audizione del 15 dicembre 2014, relativi al verbale di contestazione n. 20123/89524 del 27 giugno 2014, con i quali Call Solution s.r.l. nella sua qualità di trasgressore, illustrando la situazione economica della società con la produzione in atti del bilanci relativi agli anni 2010, 2011 e 2012 nonché le iniziative volte a sanare la condotta contestata e precisando che "(…) la chiamata lamentata dal segnalante, presuntivamente avvenuta il 2 giugno 2013, non risultava attribuibile ad attività posta in essere dalla CLIENTE (Call Solution s.r.l.) (…)" atteso che "(…) a seguito di ulteriori verifiche (…) la vicenda è da riferire ad una azione condotta autonomamente ed al di fuori del perimetro delle normali attività e del rispetto delle procedure (…)". Riguardo la chiamata di natura promozionale effettuata in data 23 ottobre 2013 ha evidenziato come "(…) non può non riscontrarsi che la vicenda sia stata originata da un comportamento non rispettoso delle istruzioni fornite e delle procedure adottate dalla CLIENTE (Call Solution s.r.l.). In estrema sintesi la sig. ra (…) (responsabile di sala pro-tempore) (…) ha dichiarato (…) di aver, in una o due occasioni, utilizzato il CD di Telextra Business o raccolto segnalazioni spontanee da parte di prospect legittimamente contattati (…)". La società ha richiesto, altresì, la rateizzazione ai sensi dell´art. 26 della legge n. 689/1981 dell´eventuale importo della sanzione irrogata;

VISTI lo scritto difensivo datato 29 luglio 2014 e il verbale di audizione del 15 dicembre 2014, relativi al verbale di contestazione n. 22293/88233 del 18 luglio 2014, con i quali Call Solution s.r.l. nella sua qualità di trasgressore, illustrando la situazione economica della società con la produzione in atti del bilanci relativi agli anni 2010, 2011 e 2012 nonché le iniziative volte a sanare la condotta contestata, ha osservato come "(…) la vicenda è da riferire ad una azione condotta autonomamente ed al di fuori del perimetro delle normali attività e del rispetto delle procedure ed istruzioni rese disponibili dalla CLIENTE (Call Solution s.r.l.), sia nella veste di datore di lavoro (…) sia in quella di Titolare del trattamento ovvero di Responsabile del trattamento designato da FASTWEB". In estrema sintesi la responsabile di sala (…) ha dichiarato (…) di aver, in una o due occasioni, utilizzato il sito pagine bianche o raccolto segnalazioni spontanee da parte di prospect legittimamente contattati (…)". La società ha richiesto, altresì, la rateizzazione ai sensi dell´art. 26 della legge n. 689/1981 dell´eventuale importo della sanzione irrogata;

VISTI lo scritto difensivo datato 29 luglio 2014 e il verbale di audizione del 15 dicembre 2014, relativi al verbale di contestazione n. 23008/91314 del 24 luglio 2014, con i quali Call Solution s.r.l. nella sua qualità di trasgressore, illustrando la situazione economica della società con la produzione in atti del bilanci relativi agli anni 2010, 2011 e 2012 nonché le iniziative volte a sanare la condotta contestata, ha osservato come "(…) la vicenda è da riferire ad una azione condotta autonomamente ed al di fuori del perimetro delle normali attività e del rispetto delle procedure ed istruzioni rese disponibili dalla CLIENTE (Call Solution s.r.l.), sia nella veste di datore di lavoro (…) sia in quella di Titolare del trattamento ovvero di Responsabile del trattamento designato da FASTWEB". In estrema sintesi la responsabile di sala (…) ha dichiarato (…) di aver, in una o due occasioni, utilizzato il sito pagine bianche o raccolto segnalazioni spontanee da parte di prospect legittimamente contattati (…)". La società ha richiesto, altresì, la rateizzazione ai sensi dell´art. 26 della legge n. 689/1981 dell´eventuale importo della sanzione irrogata;

VISTI, con riferimento al verbale di contestazione n. 37376/92396 del 23 dicembre 2014:

• lo scritto difensivo datato 14 gennaio 2015 nel quale Call Solution s.r.l., nella sua qualità di trasgressore, tra l´altro, ha rilevato che all´esito dei controlli effettuati "(…) non veniva affatto confermata la chiamata contestata, presuntivamente effettuata il 21 febbraio 2014 (tuttavia nel provvedimento non è specificata alcuna indicazione ulteriore in merito)" e che "La comunicazione cui si fa riferimento (nota n. 23524/92396 del 29 maggio 2014 citata nel verbale di contestazione in argomento) (…) era relativa alla precedente segnalazione, peraltro ancora oggetto di formale istruttoria (avviata con il verbale di contestazione n. 22293/88233 del 18 luglio 2014), ove, peraltro, "(…) la vicenda (…) era da riferire ad una azione condotta autonomamente ed al di fuori del perimetro delle normali attività e del rispetto delle procedure ed istruzioni rese disponibili dalla CLIENTE (Call Solution s.r.l.), sia nella veste di datore di lavoro (…) sia in quella di Titolare del trattamento ovvero di Responsabile del trattamento designato da FASTWEB";

• lo scritto difensivo del 24 aprile 2014 con il quale Call Solution s.r.l., anche all´esito del procedimento amministrativo di accesso agli atti di cui agli artt. 22 e segg. della legge n. 241/1990 nei confronti del Garante, conclusosi con il provvedimento di accoglimento adottato dall´Ufficio del Garante (n. 500 dell´11 febbraio 2015), ha osservato, oltre a quanto già prospettato nella citata memoria del 14 gennaio 2015, come "(…) la Cliente (Call Solution s.r.l) chiedeva a Reitek s.p.a., prima ed a Fastweb, poi, il tracciato dettagliato della chiamata contestata. Reitek (…) rispondeva che non erano autorizzati a fornire tali informazioni", mentre Fastweb s.p.a.  riferiva che "(…) nel range temporale specificato ( dal 01.02.2014 al 28.02.2014), è stata effettuata una sola chiamata, in modalità manuale (…) della durata di 12 secondi". La società ha richiesto, altresì, la rateizzazione ai sensi dell´art. 26 della legge n. 689/1981 dell´eventuale importo della sanzione irrogata;

• il verbale di audizione del 16 novembre 2015 nel quale la società illustrando la situazione economica della società con la produzione in atti del bilanci relativi agli anni 2010, 2011 e 2012 nonché le iniziative volte a sanare la condotta contestata, ha ribadito quanto prospettato nelle citate memorie difensive;

TENUTO CONTO della nota datata 14 luglio 2014 con la quale Fastweb s.p.a., in relazione ai quattro verbali di contestazione nn.rr. 20123/89524 del 27 giugno 2014, 22293/88233 del 18 luglio 2014, 23008/91314 del 24 luglio 2014 e 37376/92396 del 23 dicembre 2014, riguardo l´ascritta responsabilità solidale di cui al citato art. 6 della legge n. 689/1981, ha rilevato come "La ratio delle previsioni sulla responsabilità solidale (…) non stà nel garantire il pagamento in caso di insolvenza del responsabile. La norma mira a evitare che la violazione, comunque accertata, resti priva di conseguenze sanzionatorie (…)", ove "(…) questa eventualità è difficilmente immaginabile nel rapporto titolare (Fastweb s.p.a.)/responsabile (Call Solution s.r.l.) (…)";

Inoltre ha evidenziato come "Se il responsabile ha agito di propria iniziativa, uscendo dal perimetro tracciato dal titolare, non si potrà più dire che egli abbia operato da responsabile. (…) Se ne dovrebbe ricavare che venga meno anche il rapporto di autorità direzione e vigilanza e che comunque non vi sia spazio per applicare l´art. 6, comma 2 della legge n. 689/1981".

Ha rilevato altresì come l´art. 6, comma 2 della legge n. 689/1981 "(…) estende l´obbligo di pagamento alla persona, espressione che – nel sistema della legge n. 689/1981, di per sé incardinato sulla responsabilità principale delle sole persone fisiche – non comprende di regola le persone giuridiche. Non a caso, quando lo stesso art. 6 intende evocare tali soggetti lo fa esplicitando la natura giuridica della personalità (v. il comma 3)". Ne discende che "I rapporti di autorità, direzione, vigilanza considerati dall´art. 6, comma 2, appaiono di tipo forte e non a caso sono in genere individuati o in rapporti (…) di lavoro subordinato nell´ambito di organizzazioni in cui sussistano veri e propri poteri gerarchici".

Sempre con riferimento all´applicabilità dell´art. 6, comma 2 della legge n. 689/1981, ha rilevato che se trovasse comunque applicazione la richiamata disciplina, "(…) FASTWEB potrebbe essere esentata dalla responsabilità dimostrando di non aver potuto impedire il fatto" in ragione del fatto che: "L´atto di contestazione non contempla la responsabilità di FASTWEB a titolo principale né contiene rilievi sull´applicazione degli artt. 28 – 29 del decreto n. 196"; "(…) la condotta contestata all´agenzia (Call Solution s.r.l.) appare il frutto di comportamenti estemporanei, eventualmente imputabili a negligenza o disattenzione di singoli addetti, comunque in ambiti del tutto estranei a quello che era il perimetro di attività demandato da FASTWEB"; "Nell´ambito di organizzazioni complesse (…) simili comportamenti estemporanei (…) non possono per definizione essere impediti caso per caso", ove, in ragione di tali argomentazioni, ha osservato come, anche nell´ambito delle attività ispettive svolte dal Garante, in data 6 e 7 maggio 2014, "(…) il dovere massimo di diligenza che si può chiedere al titolare deve allora essere valutato in termini di adeguatezza dei processi, ove gli stessi siano stati strutturati in modi da prevenire – per quanto nelle disponibilità del titolare medesimo – la commissione dell´illecito", per cui "(…) FASTWEB rileva di aver approntato tutte le misure concretamente realizzabili per evitare l´illecito". Diversamente opinando, "(…) FASTWEB  ritiene che applicare la responsabilità ex art. 6, comma 2, l. n. 689/1981 vorrebbe dire sostituire alla presunzione normativa – che ammette prova contraria – una responsabilità propriamente oggettiva";

VISTI, altresì, gli ulteriori due scritti difensivi entrambe datati 31 luglio 2014 con i quali Fastweb s.p.a., in relazione alle contestazioni n. 22293/88233 del 18 luglio 2014 e n. 23008/91314 del 24 luglio 2014, nell´evidenziare che "(…) non ha fornito la numerazione in questione all´agenzia (Call Solution s.r.l.), poichè non era nella sua disponibilità", riguardo l´ascritta responsabilità solidale di cui al citato art. 6 della legge n. 689/1981, ha tratto le argomentazioni riproposte tal quali nella citata memoria difensiva datata 14 luglio 2014 sopra illustrata;

RITENUTO che, in relazione ai verbali di contestazione nn.rr. 20123/89524 del 27 giugno 2014, 22293/88233 del 18 luglio 2014 e 23008/91314 del 24 luglio 2014 le argomentazioni addotte da Call Solution s.r.l. non risultano idonee ad escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato. La società, oltre a non fornire alcun elemento dirimente volto a confutare quanto accertato dall´Ufficio ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981, non ha proposto alcun elemento aggiuntivo rispetto a quelli già valutati nell´ambito dei rispettivi procedimenti amministrativi delle segnalazioni definite dal competente Dipartimento di questa Autorità, rispettivamente, con le note nn.rr. 11350/89524 dell´8 aprile 2014, 171110/91314 del 30 maggio 2014 e 14075/88233 del 6 maggio 2014  Ne consegue che, così come puntualmente riportato nel verbale di contestazione, deve essere ribadito l´assunto in base al quale "(…) a nulla rilevando le dichiarazioni circa la dichiarata ( e reiterata) iniziativa di un proprio collaboratore, in ordine alla quale la società non ha fornito specifici elementi idonei a comprovare l´adozione di ogni cautela e accorgimento volto a prevenire e/o impedire la condotta impropria dell´agente".

Inoltre, riguardo quanto argomentato circa la ricorrenza, nel caso di specie, della disciplina dell´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981, deve essere considerato il fatto che, anche alla luce della pluralità delle condotte contestate, la suddetta società ha giustificato gli intervenuti contatti con le medesime motivazioni, ove tale evidenza, accertando la sistematicità della condotta oggetto di contestazione, non consente di qualificare alcun elemento costitutivo della disciplina sull´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981, atteso che l´errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti incolpevole. A tal fine occorre, cioè, un elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dal trasgressore con l´ordinaria diligenza (Cass. Civ. sez. I del 21 febbraio 1995 n. 1873; Cass. Civ. sez II del 13 marzo 2006, n. 5426), elemento che non è riscontrabile nel caso di specie;

RITENUTO altresì, che, in relazione al verbale di contestazione nr. 37376/92396 del 23 dicembre 2014 le argomentazioni addotte da Call Solution s.r.l. non risultano idonee ad escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato. Oltre a ribadire quanto sopra esposto relativamente ai verbali nn.rr. 20123/89524 del 27 giugno 2014, 22293/88233 del 18 luglio 2014 e 23008/91314 del 24 luglio 2014, si evidenzia come quanto rappresentato nella memoria difensiva del 14 gennaio 2015, risulta privo di pregio, atteso che la prospettata circostanza che "(…) non veniva affatto confermata la chiamata contestata, presuntivamente effettuata il 21 febbraio 2014 (…)" oltre a non essere sorretto da alcun riscontro, contrasta con l´evidenza degli atti in base ai quali la numerazione del segnalante risulta essere stata contattata dal numero telefonico assegnato a Call Solution s.r.l. del quale Fastweb s.p.a., titolare del trattamento in argomento, ha più volte comunicato l´attribuzione (note di Fastweb s.p.a. datate 29 luglio 2014 e 11 aprile 2014) . Inoltre, sul punto, Call Solution s.r.l. nell´asserire che "La comunicazione cui si fa riferimento (nota n. 23524/92396 del 29 maggio 2014 citata nel verbale di contestazione in argomento) (…) era relativa alla precedente segnalazione, peraltro ancora oggetto di formale istruttoria (avviata con il verbale di contestazione n. 22293/88233 del 18 luglio 2014)", non tiene conto del fatto che, così come risulta agli atti, la contestazione di cui al citato verbale nr. 22293/88233 del 18 luglio 2014 è relativa ad una segnalazione (datata 18 novembre 2013) distinta rispetto a quella (datata 4 marzo 2014) che ha generato la contestazione in argomento (nr. 37376/92396 del 23 dicembre 2014), ragione per la quale l´Ufficio, in presenza di due distinte condotte omissive, ha doverosamente contestato altrettante violazioni.

Si evidenzia altresì, relativamente a quanto dichiarato circa il fatto che "(…) la Cliente (Call Solution s.r.l) chiedeva a Reitek s.p.a., prima ed a Fastweb, poi, il tracciato dettagliato della chiamata contestata. Reitek (…) rispondeva che non erano autorizzati a fornire tali informazioni", mentre Fastweb s.p.a.  riferiva che "(…) nel range temporale specificato ( dal 01.02.2014 al 28.02.2014), è stata effettuata una sola chiamata, in modalità manuale (…) della durata di 12 secondi", l´inconferenza di quanto prospettato nella memoria del 24 aprile 2014, atteso che, quanto rappresentato non fornisce alcun elemento rilevante rispetto a quanto già accertato ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981 in sede di contestazione;

RITENUTO, altresì, che, sia le argomentazioni prodotte da Fastweb s.p.a. relative alle contestazioni n. 22293/88233 del 18 luglio 2014 e n. 23008/91314 del 24 luglio 2014 che quelle argomentate nella nota datata 14 luglio 2014, non risultano idonee ad escludere la responsabilità solidale ai sensi dell´art. 6, comma 2 del Codice in relazione a quanto contestato. Giova preliminarmente rilevare come, in ordine a quanto argomentato circa la violazione del principio di personalità di cui all´art. 2 della legge n. 689/1981, la disciplina dettata dal Codice costituisce lex specialis rispetto alle previsioni della legge n. 689/1981 in quanto fonte di pari grado richiamabile, per effetto dell´art. 166 del Codice, solo "in quanto applicabile". Il Codice dispone che gli adempimenti siano posti in essere, in primo luogo, dal titolare del trattamento che, secondo quanto è previsto all´art. 28 del Codice, quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è "l´entità nel suo complesso". Il titolare del trattamento può, nell´ambito del potere di organizzazione del trattamento dei dati, delegare l´assolvimento di taluni adempimenti anche a persone (fisiche o giuridiche) individuate, ai sensi dell´art. 29 del Codice, quali responsabili del trattamento, vigilando, anche periodicamente, sull´osservanza delle istruzioni impartite. Ne discende che, sia la responsabilità delle condotte costituenti illecito amministrativo sanzionabili con il pagamento di una somma di denaro sia la responsabilità derivante dall´obbligazione in solido, sono legittimamente ascrivibili, come nel caso di specie, a due distinte persone giuridiche delle quali una Call Solution s.r.l./trasgressore e l´altra Fastweb s.p.a./obbligato in solido. L´Ufficio del Garante, quindi, ha puntualmente rilevato, sulla base della documentazione acquisita in atti, i ruoli e le rispettive responsabilità derivanti dalla condotta contestata. Call Solution s.r.l.. quale responsabile del trattamento formalmente designata, avendo agito al di fuori delle istruzioni impartite da Fastweb s.p.a. quale titolare del trattamento di dati, è stata qualificata quale trasgressore a cui è attribuita la responsabilità per la condotta oggetto di contestazione, senza che alcuna censura in ordine alla condotta illegittima fosse ascritta a Fastweb s.p.a..

Fastweb s.p.a. è chiamata, invece, a rispondere a titolo di responsabilità solidale ai sensi dell´art. 6, comma 2 della Legge n. 689/1981 in quanto, diversamente da quanto evidenziato nelle memorie difensive sopra richiamate, nel caso di specie sono riscontrabili gli elementi costitutivi della responsabilità ascritta non avendo la stessa dato prova di non aver potuto impedire il fatto, in base alla previsione dell´art. 6, comma 2, della legge n. 689/1981. Al riguardo si deve, infatti, precisare come l´eventuale svolgimento dell´attività di vigilanza da parte del titolare del trattamento – peraltro meramente e genericamente dichiarata da parte di Fastweb s.p.a., ma non dimostrata in alcun modo - non costituirebbe in ogni caso attività di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità solidale ai sensi del predetto art. 6, comma 2, legge n. 689/1981, norma che richiede, invece, la diversa (e più complessa) prova di non aver potuto impedire il fatto.

Risulta infine dirimente considerare come la rappresentata estemporaneità della condotta oggetto di contestazione e la sua conseguente impossibilità di essere impedita da parte di Fastweb s.p.a., non trovano riscontro, atteso che la vicenda oggetto di contestazione non può essere circoscritta al singolo caso cui ci si riferisce, ma deve essere ricondotta ad una attività istruttoria svolta da questa Autorità molto più ampia e volta a investigare l´attività di telemarketing della quale Fastweb s.p.a., così come nel caso di specie, è titolare del trattamento; gli esiti di tali controlli sono riportati nei verbali di operazioni compiute del 6 e 7 maggio 2014 menzionati nelle memorie difensive della società stessa. L´esame degli atti riconducibili all´attività ispettiva menzionata consente, infatti di verificare come la condotta oggetto di contestazione sia stata oggetto di numerose segnalazioni all´Autorità a fronte delle quali è stata avviata un´articolata attività istruttoria nei confronti di Fastweb, rendendo evidente che la condotta contestata non è episodica o estemporanea;

RILEVATO che Call Solution s.r.l. , ha effettuato un trattamento di dati personali finalizzato all´effettuazione di una chiamata promozionale sull´utenza telefonica fissa del segnalante, iscritta nel registro pubblico delle opposizioni di cui all´art. 130, comma 3-bis del Codice e che a Fastweb s.p.a. va ascritta la responsabilità solidale ai sensi dell´art. 6, comma 2 delle legge n. 689/1981;

VISTO l´art. 162, commi 2-bis e 2-quater, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´articolo 167 del medesimo Codice (tra le quali l´art. 130) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria, con riferimento alla violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis e 2-quater deve essere quantificato nella misura di euro 10.000,00 (diecimila) per ciascuna delle quattro contestazioni per un importo complessivo pari a euro 40.000,00 (quarantamila);

RITENUTO, altresì, di accogliere la richiesta di rateizzazione in 10 (dieci) rate mensili dell´importo di euro 4.000,00 (quattromila) ciascuna, per un importo complessivo pari a euro 40.000,00 (quarantamila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Call Solution s.r.l. P.Iva: 10668961005, con sede in Roma, via Tuscolana n. 607, in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale trasgressore e a Fastweb s.p.a. P.Iva 12878470157, con sede in Milano, via Caracciolo n. 51 in persona del legale rappresentante pro-tempore, nella sua qualità di obbligato in solido ai sensi dell´art. 6, comma 2 delle legge n. 689/1981, di pagare la somma di euro 40.000,00 (quarantamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, commi 2-bis e 2-quater, del Codice, come indicato in motivazione frazionandola, in accoglimento della richiesta di rateizzazione, in 10 rate mensili dell´importo di 4.000,00 (quattromila) euro ciascuna;

INGIUNGE

ai medesimi soggetti di pagare la somma di euro 40.000,00 (quarantamila) secondo le modalità indicate in allegato, i cui versamenti frazionati saranno effettuati entro l´ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 24 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia