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Provvedimento del 27 aprile 2017 [6634245]

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[doc. web n. 6634245]

Provvedimento del 27 aprile 2017

Registro dei provvedimenti
n. 209 del 27 aprile 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato in data 27 febbraio 2017 da XX, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Arnese e Vito Romaniello, nei confronti di Veneto Banca S.p.A. (già Banca Popolare di Intra S.p.A. incorporata dalla resistente a seguito di una fusione risalente al 2010) con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere:

la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano relativi a due rapporti di conto corrente, accesi in relazione ad un mutuo fondiario contratto nel 2009 con Banca Popolare di Intra S.p.A., e contenuti in alcuni documenti specificamente indicati nell´atto introduttivo;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 marzo 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota del 27 marzo 2017 con la quale l´istituto di credito resistente ha comunicato i dati richiesti attraverso la trasmissione di copia della relativa documentazione bancaria;

VISTA la nota del 3 aprile 2017 con la quale la ricorrente ha eccepito l´inidoneità della risposta ottenuta, rilevando la mancata comunicazione di una parte dei dati richiesti;

VISTA la nota del 12 aprile 2017 con la quale la resistente, integrando il riscontro già fornito, ha inviato alla ricorrente copia di ulteriore documentazione bancaria;

VISTA la nota del 14 aprile 2017 con la quale la ricorrente si è dichiarata soddisfatta del riscontro fornito dalla resistente;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito, sia pure solo nel corso del procedimento, un riscontro adeguato alle istanze dell´interessata;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Veneto Banca S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi alla resistente, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia