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Provvedimento del 18 maggio 2017 [6623252]

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[doc. web n. 6623252]

Provvedimento del 18 maggio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 243 del 18 maggio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 15 febbraio 2017 da XX nei confronti di Nicola Caradonna, in qualità di amministratore di condominio di uno stabile all´interno del quale è posto un garage di proprietà dell´interessato, con cui quest´ultimo, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere:

la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, nonché la comunicazione degli stessi in forma intelligibile, "compresi tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute nell´anno corrente";

l´indicazione dell´origine, delle finalità, delle modalità e della logica applicata al trattamento;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 marzo 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 14 aprile 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota del 17 marzo 2017 con la quale il resistente ha fornito riscontro trasmettendo la documentazione "relativa alle spese sostenute nell´anno 2016" con particolare riguardo alle "fatture di forniture AQP, fatture forniture elettrica, fatture estintori";

VISTA la nota dell´8 maggio 2017 con la quale il ricorrente si è dichiarato soddisfatto del riscontro ottenuto, ribadendo la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO, preliminarmente, che occorre tenere conto della distinzione, più volte delineata dall´Autorità, tra accesso ai dati personali contenuti in atti e richiesta di copia dei documenti contenenti i dati medesimi che, come tale, non rientra nel novero dei diritti esercitabili ai sensi dell´art. 7 del Codice;

RITENUTO, con riguardo alla richiesta diretta ad ottenere la documentazione giustificativa delle spese condominiali relative al 2016 che la stessa non possa farsi rientrare nell´ambito di applicazione dell´art. 7 del Codice e che pertanto, in ordine a tali profili, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del medesimo, pur dovendosi dare atto del fatto che il resistente ha comunque provveduto a trasmettere al ricorrente copia della stessa, peraltro non contenente dati direttamente riferibili all´interessato, ma all´intera compagine condominiale;

RILEVATO che la resistente non ha viceversa fornito alcun riscontro in ordine alle ulteriori istanze, conformi a quanto previsto dall´art. 7 ss. del Codice, contenute nell´interpello preventivo e ribadite nell´atto di ricorso;

PRESO ATTO che il ricorrente si è dichiarato comunque soddisfatto di quanto ottenuto e ritenuto, pertanto, che debba essere dichiarato, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso;

VALUTATO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della peculiarità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile la richiesta di copia della documentazione inerente le spese condominiali sostenute nel 2016;

b) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle restanti richieste;

c) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia