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Provvedimento del 18 maggio 2017 [6623161]

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[doc. web n. 6623161]

Provvedimento del 18 maggio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 244 del 18 maggio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 30 marzo 2017 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Alessandro Palmigiano, nei confronti di BMW Financial Services Italia S.p.A. con il quale il ricorrente - ribadendo l´istanza già avanzata il 6 ottobre 2016 ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") - ha chiesto di ottenere la rettifica dei suoi dati comunicati dalla resistente alla Centrale dei rischi della Banca d´Italia; il ricorrente ha, altresì, chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, rappresentato:

- di avere contratto nell´anno 2014, nei confronti di BMW Financial Services Italia S.p.A., una posizione debitoria –ceduta nello stesso anno alla Hoist Italia srl- che è stata positivamente definita il 19 agosto 2014, come risulta dalla comunicazione del 18 settembre 2014, con la quale la Hoist Finance ha comunicato di non avere più nulla a pretendere in relazione a tale credito;

- che risultando ancora segnalato presso la Centrale rischi della Banca d´Italia in posizione di "sofferenza", ha inviato alla stessa resistente e congiuntamente alla Hoist Italia srl un´istanza di rettifica dei propri dati, alla quale ha fornito riscontro solo quest´ultima confermando di avere già richiesto a BMW Financial Services Italia S.p.A., "contestualmente all´emissione della liberatoria", di procedere ad "aggiornare il nominativo";

- che, nonostante tali rassicurazioni, la segnalazione, in contrasto con il principio di esattezza e aggiornamento dei dati previsto dall´art. 11 del Codice, continua a permanere nella citata banca dati causandogli "gravi e irreparabili danni di carattere economico e all´immagine";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 aprile 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTE le note del 28 aprile e 9 maggio 2017 con le quali la resistente, rappresentata e difesa dall´avv. Alberto Gamba -nel precisare di fornire riscontro per la BMW Bank GmbH- succursale italiana, quale cessionaria dell´intera azienda BMW Financial Services Italia S.p.A., alla quale è subentrata a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi-ha comunicato di avere provveduto ad inoltrare, in data 4 maggio 2017, a Banca d´Italia la richiesta di rettifica della segnalazione, allegandone la relativa copia;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito, sia pure nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente affermando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver provveduto a quanto richiesto dall´interessato nell´atto introduttivo;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 300,00 a carico della resistente in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in considerazione del riscontro fornito dal titolare nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b. determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 300,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia