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Provvedimento del 4 maggio 2017 [6608347]

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[doc. web n. 6608347]

Provvedimento del 4 maggio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 221 del 4 maggio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 22 marzo 2017 da XX nei confronti di Wind Tre S.p.A. (già Wind Telecomunicazioni S.p.A.) con il quale l´interessato, ribadendo le istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione ad alcune e-mail ricevute al proprio indirizzo di posta elettronica, ha chiesto:

- la conferma dell´esistenza o meno di dati personali che lo riguardano trattati dalla resistente;

- di conoscere l´origine degli stessi;

- la rettifica dei dati personali detenuti da Wind, con particolare riferimento alla rimozione del collegamento del suo indirizzo e-mail con il nominativo di una terza persona con la quale non è in atto alcun rapporto;

- l´accoglimento dell´opposizione al trattamento dei propri dati per finalità di marketing;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha rappresentato, in particolare:

- di avere ricevuto ad un proprio indirizzo di posta elettronica "quasi mai utilizzato" due e-mail inviate il 12 e 20 febbraio 2016 dalla resistente, indirizzate ad una terza persona, a lui sconosciuta;

- di avere inviato, in data 4, 25 giugno 2016 e 27 febbraio 2017, tre istanze all´indirizzo PEC della società resistente, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro in merito;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 aprile 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la memoria del 13 aprile 2017 con la quale la società resistente ha  rappresentato:

- che l´indirizzo di posta elettronica  in questione era stato indicato dalla persona destinataria delle e-mail, in un contratto da questa sottoscritto;

- di avere provveduto, già in data 16 giugno 2016 alla rettifica richiesta e, in particolare, a rimuovere l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente dalla scheda anagrafica associata alla persona, ma, che per "un mero errore umano" non era stato inviato il relativo riscontro, allegando, comunque una e-mail di riscontro "inviata in data 9 marzo 2017 dal Servizio Clienti Wind" all´indirizzo pec del ricorrente;

- che, con riferimento ai dati riferiti al ricorrente, gli stessi sono stati dal medesimo comunicati nell´ambito della sottoscrizione di un contratto relativo ad una utenza attivata nel 2012 e successivamente disattivata;

- di avere provveduto a registrare l´opposizione del ricorrente al trattamento dei propri  dati personali per finalità commerciali;

VISTA la memoria di replica del 20 aprile 2017 con la quale il ricorrente si è dichiarato "pienamente soddisfatto" del riscontro fornito dalla società resistente, eccependo, tuttavia, di non avere mai ricevuto al proprio indirizzo l´e-mail del 9 marzo 2017, della quale peraltro, non è stata fornita prova dell´avvenuta ricezione, e che, in ogni caso, la stessa appare di contenuto generico e inidonea a fornire riscontro alle istanze avanzate;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito, sia pure nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente con dichiarazioni di cui lo stesso risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante");

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Wind Tre S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione dell´accoglimento delle richieste dell´interessato;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Wind Tre S.p.A.  in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia