g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 20 aprile 2017 [6521799]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 6521799]

Provvedimento del 20 aprile 2017

Registro dei provvedimenti
n. 205 del 20 aprile 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato il 16 gennaio 2017 da XX nei confronti di Zenith Service S.p.A. con il quale il ricorrente, rappresentato e difeso dall´avv. Juri Monducci, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- l´accesso ai propri dati personali, con particolare riferimento a quelli relativi alla segnalazione "a sofferenza" nella Centrale rischi di Banca d´Italia;

- informazioni circa l´origine dei dati trattati dalla resistente;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente, nel citato atto introduttivo, ha rappresentato:

- di essere casualmente venuto a conoscenza dell´esistenza di una segnalazione "a sofferenza" a suo carico presso la Centrale rischi di Banca d´Italia effettuata dal servicer Zenith Service S.p.A. e dall´intermediario SPV Project 130 srl;

- che, avendo richiesto ad entrambe le società "copia integrale della propria pratica", senza ricevere alcuna risposta in merito, ha successivamente avanzato un´istanza ai sensi dell´art. 7 del Codice alla Zenith Service S.p.A., che appariva quale soggetto segnalante, rimasta anch´essa priva di riscontro;

PRESO ATTO  che la copia del ricorso e dell´invito ad aderire alle richieste nello stesso contenute:

- sono stati trasmessi alla resistente sia a mezzo posta elettronica certificata consegnata il 31 gennaio 2017, sia per raccomandata consegnata al destinatario il 2 febbraio 2017;

- in assenza di risposta, nuovamente trasmessi,  con gli stessi mezzi, ai sensi dell´art. 157 del Codice - unitamente alla nota con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7 del Codice – e ricevuti dal destinatario il 13 e 14 marzo 2017;

CONSIDERATO che, nel corso dell´attività istruttoria – sia  nell´ambito di contatti telefonici con la resistente, sia dall´esame delle informazioni contenute nel sito web della stessa – è emerso un possibile ruolo nella vicenda della TowersCq srl, che è stata quindi formalmente coinvolta nel procedimento;

PRESO ATTO che quest´ultima, nel silenzio serbato da Zenith Service SpA,  ha rappresentato, con note del 14 marzo e 4 aprile 2017, che il nominativo del ricorrente non risulta censito nella sua anagrafica allegando una nota di analogo contenuto inviata nel luglio 2016 al ricorrente, allorché quest´ultimo si era rivolto alla Zenith;

VISTA la nota del 20 marzo 2017 con la quale il ricorrente contesta che il riscontro sia stato fornito da una società diversa da quella che risulta avere effettuato la lamentata segnalazione nella Centrale rischi;

VISTA la nota datata 11 aprile 2017, con la quale Zenith Service S.p.A. ha infine rappresentato che:

- il nominativo del ricorrente è risultato essere tra i debitori della SPV 130 srl; tale credito, tuttavia, non figura più tra le posizioni attive, essendo stato ceduto il 14 giugno 2016 alla Ifis S.p.A.;

- la posizione creditoria nei confronti del ricorrente fu acquistata dalla SPV 130 srl il 29 ottobre 2015 dalla cedente Findomestic che "trasmise oltre ai dati identificativi, il codice CR riferito al […ricorrente] con il quale effettuava le segnalazioni" e contestualmente cartolarizzata; la stessa SPV 130 srl ha continuato a segnalare la posizione "a sofferenza" come previsto dalla normativa di riferimento;

- la Zenith Service S.p.A. "è intervenuta come Servicer ex legge 130/99 e prestatrice del servizio di inoltro delle segnalazioni in Centrale dei Rischi per conto della predetta SPV 130 srl";

- il ricorrente non risulta avere mai contestato l´esistenza del debito o la illegittimità  delle segnalazioni e "delle cessioni è sempre stata data tempestiva comunicazione ai sensi di legge";

RITENUTO, alla luce di quanto esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo la resistente fornito, sia pure nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente con dichiarazioni di cui la stessa risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante");

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 300,00 a carico di Zenith Service S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso e del comportamento tenuto nel corso dell´istruttoria, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare in ragione del riscontro fornito dal titolare;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

- dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

- determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, da addebitarsi per euro 300,00 a carico di Zenith Service S.p.A. che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente, compensando la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150 del 1° settembre 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia