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Provvedimento del 6 aprile 2017 [6517060]

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[doc. web n. 6517060]

Provvedimento del 6 aprile 2017

Registro dei provvedimenti
n. 180 del 6 aprile 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 3 gennaio 2017 da XX nei confronti del Condominio di Via Cecilia de Rittmeyer, nella persona dell´amministratore pro tempore Valentina Babich, con il quale la ricorrente, lamentando l´incompletezza del riscontro ottenuto a seguito delle istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere:

la comunicazione delle modalità di trattamento dei dati personali che la riguardano effettuato dal condominio resistente attraverso un impianto di videosorveglianza installato all´interno dell´atrio condominiale, con particolare riferimento alle misure di sicurezza adottate;

l´indicazione degli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento;

la cancellazione ed il blocco dei dati trattati in violazione di legge;

la liquidazione delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che la ricorrente, nel contestare la completezza del riscontro ottenuto a seguito di interpello preventivo, ha, in particolare, rilevato, la mancata comunicazione di informazioni idonee con riguardo alle caratteristiche dell´impianto installato ed alle modalità di trattamento dei dati, contestando altresì la correttezza delle indicazioni fornite anteriormente alla proposizione del ricorso relativamente al soggetto deputato al predetto trattamento – individuando il condominio quale titolare e l´amministratore quale responsabile – tenuto conto del fatto che difetterebbe "l´esatta indicazione dell´avvenuta designazione del responsabile del trattamento";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 27 gennaio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 3 marzo 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 15 febbraio 2017 con la quale l´amministratrice resistente ha:

rilevato di aver fornito, a seguito di interpello preventivo, indicazioni erronee in ordine al soggetto in capo al quale spetterebbe il trattamento dei dati, dichiarando che, anche in virtù di quanto confermato in sede di assemblea condominiale, "titolare del trattamento deve intendersi (…) l´amministratrice" tenuto conto del potere di rappresentanza del quale il medesimo è investito;

indicato le modalità del trattamento posto in essere attraverso l´impianto di videosorveglianza, così come specificamente descritte  nella relazione tecnica redatta dalla società che ha provveduto alla realizzazione dell´impianto;

precisato, con riguardo all´istanza tesa ad ottenere informazioni in merito alle misure di sicurezza adottate con riguardo al locale nel quale è collocato l´impianto di videoregistrazione, che quest´ultimo sarebbe assistito da dispositivi di protezione tali da escludere "intrusioni e/o ingerenze di qualunque soggetto diverso dall´amministratore" che risulta avere in via esclusiva "la disponibilità delle chiavi e della password dell´impianto";

VISTA la nota del 18 febbraio 2017 con la quale la ricorrente ha:

eccepito l´illiceità del trattamento effettuato dall´amministratrice resistente, rilevando come non possa riconoscersi in capo ad essa né la qualità di titolare – che invece spetterebbe, conformemente alla giurisprudenza del Garante sul punto, all´intera compagine condominiale – né quella di responsabile tenuto conto del fatto che l´assemblea condominiale non le avrebbe mai conferito tali funzioni con un atto di designazione formale;

rilevato la scarsa visibilità, all´interno dell´atrio, dei cartelli informativi atti ad indicare la presenza dell´impianto di videosorveglianza, contestando la disponibilità della chiave di accesso al locale in cui lo stesso è posizionato anche in capo a soggetti diversi dall´amministratrice e non ben identificati – ovvero una ditta di pulizie e la capocasa – rispetto ai quali non risulterebbe alcuna specifica lettera di incarico al trattamento;

rappresentato l´inidoneità del riscontro in ordine alla richiesta diretta a conoscere le misure di sicurezza adottate al fine di assicurare un livello adeguato di protezione del sistema di registrazione, nonché dei dati ivi conservati;

VISTA la nota del 13 marzo 2017 con la quale l´amministratrice resistente ha comunicato che l´assemblea condominiale, nelle more della decisione sul ricorso, ha deliberato la temporanea disattivazione del sistema di registrazione affidandone l´esecuzione alla ditta installatrice, nominata quale responsabile del trattamento in ordine al compimento delle relative operazioni, individuando due condomini quali incaricati della verifica del regolare compimento delle stesse ed affidando alla dott.ssa Babich il compito di "presenziare il giorno della disattivazione, limitatamente per l´inserimento della password di accesso";

VISTA la nota del 15 marzo 2017 con la quale la ricorrente nel prendere atto dell´affermato riconoscimento della titolarità del trattamento in capo al Condominio – come desumibile dalla delibera assembleare da ultimo prodotta dalla resistente – ha comunque ribadito l´assenza di un atto di designazione formale, quale responsabile del trattamento, in capo all´amministratrice che avrebbe pertanto trattato i relativi dati in mancanza di autorizzazione;

VISTA la nota del 16 marzo 2017 con la quale la resistente ha trasmesso copia delle lettere di incarico conferite ai condomini e delle quali la ricorrente aveva contestato la mancata designazione formale;

CONSIDERATO, preliminarmente, che i diritti di cui all´art. 7 del Codice possono essere esercitati dall´interessato solo con riguardo ai dati personali che lo riguardano, ivi comprese le operazioni dirette ad ottenere un intervento in senso modificativo e/o eliminatorio di eventuali dati trattati in violazione di legge, ma non per sollevare più ampie contestazioni in ordine alla liceità del trattamento effettuato trattandosi di profili in ordine ai quali il Codice contempla strumenti di tipo diverso (cfr. artt. 142 ss.);

CONSIDERATO, altresì, che la richiesta di cancellazione e blocco dei dati trattati in violazione di legge è stata avanzata per la prima volta con l´atto di ricorso e non ha dunque costituito, contrariamente a quanto previsto dall´art. 146, comma 1, del Codice, oggetto di interpello preventivo nei confronti dei rispettivi titolari del trattamento;

RITENUTO di dover pertanto dichiarare, in ordine a tali profili, il ricorso inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice, pur dovendosi dare atto del fatto che il Condominio resistente ha deliberato la disattivazione temporanea dell´impianto di videoregistrazione in attesa dell´individuazione di eventuali profili di illiceità nel trattamento finora posto in essere e della successiva, eventuale  conformazione dello stesso alla specifica disciplina prevista in merito;

RILEVATO, in ordine ai restanti profili, che:

il riscontro fornito dall´amministratrice resistente in ordine alle modalità del trattamento posto in essere attraverso l´impianto di videosorveglianza, ivi comprese le comunicazioni in merito alle misure di sicurezza adottate, è da ritenersi esaustivo, come documentato anche attraverso la relazione tecnica redatta dalla ditta che ne ha curato l´installazione;

con riguardo, invece, alla richiesta di comunicazione degli estremi identificativi del titolare del trattamento, pur essendo emersa una certa contraddittorietà tra quanto comunicato dall´amministratrice anteriormente alla proposizione del ricorso e quanto emerso successivamente, può ritenersi, come del resto risultante anche nel corso del procedimento, che la titolarità del trattamento sia da riconoscersi in capo all´intera compagine condominiale (cfr. sul punto provvedimento del Garante del 18 maggio 2006 "Amministrazione dei condomini", pubblicato in G.U. n. 152 del 3 luglio 2006, doc. web n. 1297626, punto 2);

il condominio, in virtù della disciplina normativa che ne regola i vari aspetti, agisce per il tramite dell´amministratore formalmente designato dall´assemblea al quale sono a tal fine attribuiti specifici poteri di rappresentanza relativamente ai diversi aspetti che ne riguardano la gestione (cfr. art. 1131 c.c.), rispetto ai quali, peraltro, la designazione formale dello stesso quale responsabile del trattamento costituisce una mera eventualità (cfr. punto 2 del citato provv. dell´8 maggio 2006), dovendosi intendere che, in caso contrario, l´amministratore operi comunque per conto del condominio in virtù del rapporto di mandato presupposto;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo nel corso del presente procedimento;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 a carico del Condominio di Via Cecilia de Rittmeyer, nella persona dell´amministratore pro tempore Valentina Babich, in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento, nonché della parziale inammissibilità del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di conoscere le modalità del trattamento e gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento; 

b) dichiara inammissibile il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione e blocco del trattamento;

c) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 150,00 da addebitarsi al Condominio di Via Cecilia de Rittmeyer, nella persona dell´amministratore pro tempore Valentina Babich, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia