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Provvedimento del 16 marzo 2017 [6436190]

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[doc. web n. 6436190]

Provvedimento del 16 marzo 2017

Registro dei provvedimenti
n. 147 del 16 marzo 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 12 dicembre 2016 da XX nei confronti della società Idroservice Italia srl., con il quale il ricorrente, nel ribadire le istanze già avanzate in data 15 luglio 2016 ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"):

- ha chiesto di conoscere la natura e l´origine dei propri dati, nonché i soggetti ai quali gli stessi sono stati comunicati;

- si è opposto all´ulteriore trattamento degli stessi dati per finalità di marketing, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali;

CONSIDERATO che il ricorrente ha rappresentato di avere ricevuto, in data 25 novembre 2015 e 4 febbraio 2016, alcune telefonate sulla propria utenza telefonica da parte di operatori che pubblicizzavano prodotti della società Idroservice Italia srl., i quali, alla sua richiesta di conoscere "le precise generalità e i recapiti del titolare del trattamento dei dati", non avrebbero saputo fornire risposta e di non avere, inoltre, ottenuto alcun riscontro da parte della resistente alle sue successive istanze avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 dicembre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato; nonché la nota del 6 febbraio 2017 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

RILEVATO che la copia del ricorso e dell´invito ad aderire alle richieste nello stesso contenute, sono stati trasmessi alla resistente a mezzo posta elettronica certificata consegnata il 28 dicembre 2016 e, quindi, in ragione della mancata risposta, nuovamente trasmessi, stesso mezzo, il 6 febbraio 2017 unitamente alla richiesta formulata dall´Autorità ai sensi dell´art. 157 del Codice;

PRESO ATTO che nel corso del procedimento la resistente non ha fornito alcun riscontro alle richieste formulate entro i termini indicati, né successivamente ad essi e che, pertanto, l´Ufficio provvederà ad avviare nei suoi confronti un autonomo procedimento sanzionatorio ai sensi dell´art. 164 del Codice;

RITENUTO, in base a quanto emerso nel corso dell´istruttoria, di dover accogliere il ricorso, e per l´effetto, di dover ordinare alla resistente di fornire riscontro alle richieste avanzate dal ricorrente con l´interpello preventivo e poi ribadite nell´atto introduttivo del procedimento, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

accoglie il ricorso e, per l´effetto, ordina a Idroservice Italia srl, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di fornire riscontro al ricorrente in merito alle richieste da questi avanzate, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

Il Garante, nel chiedere a Idroservice Italia srl, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione allo stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda, altresì, che il mancato riscontro alle richieste ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia