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Provvedimento del 6 aprile 2017 [6430495]

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[doc. web n. 6430495]

Provvedimento del 6 aprile 2017

Registro dei provvedimenti
n. 186 del 6 aprile 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanni Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato il 9 gennaio 2017 da XX nei confronti di Unicredit S.p.A. (di seguito anche "Banca"), con il quale l´interessata, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la cancellazione della segnalazione effettuata a suo carico alla Centrale dei rischi di Banca d´Italia;

CONSIDERATO che la ricorrente, nel citato atto introduttivo, ha rappresentato in particolare:

- di essere diventata, dal mese di ottobre 2005, a seguito di operazione di cessione di quote, socia di maggioranza della XX s.a.s. di XX;

- che, nonostante, l´atto notarile riportasse la garanzia da parte dei cedenti dell´assenza di "versamenti e/o finanziamenti in favore della società con diritto a restituzione", poco tempo dopo tale operazione societaria, fu informata dalla Banca resistente dell´esistenza di un affidamento intestato alla precedente compagine societaria per un importo di 25.000,00 euro;

- che, a seguito di accordo tra le parti, la ricorrente chiese la chiusura del conto e si impegnò alla restituzione in 18 rate mensili di un debito complessivo di 21.016,49 euro, "onorato abbondantemente", nonostante le difficoltà economiche legate alla cessazione della società avvenuta nel mese di maggio 2007;

- di essere venuta a conoscenza solo nel gennaio 2015, in occasione di una richiesta di finanziamento, dell´esistenza di una segnalazione a suo carico effettuata dalla resistente nella Centrale dei rischi di Banca d´Italia per un importo di euro 4.960,00 relativo al finanziamento sopra indicato, della quale non era mai stata informata dalla Banca;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, segnatamente, a) la nota del 31 dicembre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, b) la nota datata 6 marzo 2017 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso, c) il verbale di audizione delle parti redatto presso gli uffici del Garante il 21 febbraio 2017;

VISTA la nota del 15 febbraio 2017 con la quale la resistente ha rappresentato che:

- la ricorrente, insieme ai soci, si era a suo tempo recata presso la Banca per notificare l´avvenuta modifica societaria ed aveva richiesto contestualmente l´estinzione dei rapporti con preventivo smobilizzo del debito;

- sulla base di tale richiesta veniva concordato un rientro graduale dell´esposizione, comprensiva anche degli interessi maturati e maturandi, tramite una dilazione di pagamento con versamenti mensili;

- nel tempo sono stati eseguiti pagamenti risultati, in alcuni casi, parziali ed effettuati oltre le scadenze previste, fin quando, dal 20 ottobre 2007, non è stato più effettuato alcun ulteriore versamento, benché la ricorrente fosse stata sollecitata in tal senso con lettera raccomandata notificata il 7 marzo 2008;

- "stante il perdurare dello stato di insolvenza […] la posizione è stata estinta in data 11 settembre 2008, con volturazione dapprima, ad incagli, e poi, a sofferenza";

- la posizione appare segnalata alla Centrale dei rischi di Banca d´Italia a far data dal mese di gennaio 2010 in quanto "in precedenza gli importi del fido e della relativa esposizione risultavano "sotto soglia" e, pertanto, non segnalati" ;

- successivamente alla cancellazione della XX s.a.s. dal registro delle imprese, avvenuta il 25 giugno 2007, i successivi adempimenti relativi al credito vantato dalla banca nei confronti della società sono stati eseguiti sull´attuale ricorrente, in quanto socio illimitatamente responsabile;

VISTE le note del 17 febbraio e 1° marzo 2017, nonché il verbale di audizione delle parti del 21 febbraio 2017 nei quali la ricorrente, nel ribadire quanto già rappresentato nell´atto introduttivo, ha contestato le affermazioni della resistente sostenendo:

- di ritenere illecita la segnalazione nella Centrale rischi di Banca d´Italia avendo interamente pagato quanto dovuto in base al piano di rientro stabilito dalla stessa banca;

- che la citata raccomandata del 7 marzo 2008, è stata inviata pur risultando la società cessata già nell´anno precedente e asseritamente consegnata al padre della ricorrente che ha invece disconosciuto la firma apposta sulla ricevuta di consegna della raccomandata;

- di avere pagato quanto dovuto per un totale superiore alla cifra di 21.016,00 euro previsti nel piano di rientro, cifra alla quale la Banca ha applicato, senza mai indicarne il tasso, interessi che "per legge su un piano di rientro non sono previsti";

- che la Banca non ha mai consegnato, seppur più volte richiesto, il contratto di finanziamento originario;

VISTA la comunicazione del 28 febbraio 2017 con la quale la resistente ha nuovamente  rilevato che:

- la ricorrente, assumendo le qualifiche di socio accomandatario e di amministratore unico della società, risponde solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, pertanto è subentrata negli obblighi assunti dalla società stessa tra i quali quelli relativi all´affidamento oggetto del presente ricorso;

- nel merito, l´accordo stipulato con la ricorrente  il 13 febbraio 2006, prevedeva il pagamento rateale dell´esposizione, "nonché la corresponsione degli interessi maturati e maturandi fino all´effettivo ed integrale soddisfo dell´esposizione";

- che a far data dal 20 ottobre 2007 nessun pagamento è stato più effettuato e, stante il perdurare dell´insolvenza, la Banca ha dovuto procedere alla segnalazione in centrale rischi;

RILEVATO, in via preliminare, che il trattamento dei dati personali degli interessati da parte della Centrale dei rischi di Banca d´Italia e degli istituti di credito o società finanziarie che comunicano tali dati, è disciplinato dalla specifica normativa di settore (deliberazione CICR 29 marzo 1994; provv. Banca d´Italia 10 agosto 1995; circ. Banca d´Italia n. 139 dell´11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti);

CONSIDERATO che la citata normativa pone in capo agli intermediari finanziari l´obbligo di comunicare alla Centrale dei rischi della Banca d´Italia le informazioni relative alle esposizioni della loro clientela e che la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede che tale comunicazione, in quanto prevista per legge, non richieda il preventivo consenso degli interessati (art. 24, comma 1, lett. a), del Codice);

RILEVATO, con specifico riferimento al caso in esame, che a seguito della cessione di quote societarie, la ricorrente, in qualità di socio accomandatario –soggetto che, ai sensi degli artt. 2313 e ss. c.c., risponde solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali – ha riconosciuto con lettera del 13 febbraio 2006 il debito della società nei confronti della Banca impegnandosi a restituire mensilmente la somma dovuta;

RILEVATO altresì che, dall´esame delle dichiarazioni rese dalla resistente nel corso dell´istruttoria e della documentazione dalla stessa prodotta, della cui veridicità la stessa risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), il credito vantato non risulta, allo stato, essere stato interamente rimborsato dalla ricorrente;

RITENUTO, pertanto, che la segnalazione a sofferenza, allo stato degli atti, sia stata posta in essere in modo lecito, in quanto volta ad ottemperare agli obblighi di segnalazione previsti dal Testo unico in materia bancaria (artt. 53, comma 1, lett. b), del d.lg. n. 385/1993) e dalle citate disposizioni di attuazione;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione della segnalazione a sofferenza tuttora censita nella Centrale dei Rischi della Banca d´Italia a carico della ricorrente;

RILEVATO comunque che, in relazione alle criticità sollevate dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo e nel corso del procedimento, circa la gestione da parte della Banca del contratto di affidamento attivato con la società e della relativa attività di recupero del credito, trattandosi di aspetti civilistici non esaminabili da questa Autorità, resta impregiudicata la possibilità per la stessa ricorrente di rivolgersi alle istanze competenti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

- dichiara il ricorso infondato.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150 del 1° settembre 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia