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Parere su una istanza di accesso civico - 10 aprile 2017 [6388857]

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[doc. web n. 6388857]

Parere su una istanza di accesso civico - 10 aprile 2017

Registro dei provvedimenti
n. 187 del 10 aprile 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto l´art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l´art. 154, comma 1, lett. g) del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice");

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

Con la nota in atti, il Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Pinzano al Tagliamento ha chiesto al Garante il parere previsto dall´art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell´ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego di una istanza di accesso civico.

Dagli atti risulta che la richiesta di accesso civico aveva a oggetto «l´accesso agli atti contenenti la sentenza XX (nota del XX) e che, in successive note dell´istante, sia stato specificato che si intendeva accedere al contenuto dei «fascicoli relativi al caso XX (note del XX, XX, XX).

Al riguardo, il predetto Comune dopo aver provveduto a inviare all´istante la copia della sentenza del TAR citata, ha in ogni caso negato l´accesso ad altri documenti «per tutte le ragioni di cui alla motivata opposizione formulata […] dal controinteressato […] a cui si rinvia ob retationem ai sensi dell´art. 3, comma 3, della L. 241/1990 ss.mm.ii., anche ai fini della comprova circa la positiva sussistenza del pregiudizio concreto degli interessi pubblici e privati che deriverebbero dall´ostensione dei documenti richiesti […]».

Nella citata nota contenente l´«Opposizione alla richiesta di accesso generalizzato agli atti ex art. 5 c. 5 del D. lgs. n. 33/2013» del soggetto controinteressato, con riferimento alla protezione dei dati personali, è rappresentato fra l´altro, che:

-  «la richiesta di ostensione formulata, riguardando, per quanto è dato capire, un procedimento giudiziale tenutosi avanti al TAR […] implica e comprende necessariamente un accesso alla comprensiva posizione dello scrivente presso gli uffici dell´amministrazione richiesta, ovvero un accesso a documenti ed informazioni inerenti dati personali dello scrivente, la corrispondenza scambiata dal sottoscritto con l´ente richiesto o con altri, ed informazioni di carattere economico e commerciale connesse al giudizio esperito, informazioni queste tutte connesse o venute in rilievo in relazione giudiziaria e tutelate dall´art. 5 c. 2 lett. a), b) e c) del d. lgs. 33/2013»;

- «Orbene, nel caso di specie, l´accesso, se consentito, ben potrebbe arrecare pregiudizio concreto allo scrivente, considerata la peculiarità in termini di riservatezza delle informazioni e dei documenti detenuti dall´ente, tutti catalogabili come dati giudiziari […]»;

- «sussiste in relazione all´ostensione di documenti o dati relativi allo scrivente, un concreto pericolo di lesione – in termini di elevata probabilità – del diritto del sottoscritto alla tutela dei dati personali, alla riservatezza delle comunicazioni e degli interessi economici e commerciali»;

- «Sulla base del richiamo che l´art. 5 c. 2 lett. a) opera alla materia della protezione dei dati personali, l´accesso generalizzato deve essere effettuato nel rispetto dei principi generali sul trattamento, in particolare nel rispetto di quelli di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, in conformità al quadro normativo introdotto dal Regolamento UE n. 679/2016 ed all´orientamento delle giurisprudenze della Corte di Giustizia Europea e del Consiglio di Stato, nonché nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, della dignità dell´interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all´identità personale, ivi inclusi il diritto alla reputazione, all´immagine, al nome, all´oblio, nonché dei diritti inviolabili della persona di cui agli artt. 2 e 3 della Cost., ciò affinché venga scongiurata qualsivoglia interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà delle persone cui si riferiscono i dati richiesti in accesso».

Nella richiesta di riesame del provvedimento di diniego dell´accesso civico, l´istante ha sostenuto, fra l´altro, che:

- «gli atti non erano genericamente indicati bensì ben individuati, il riferimento agli atti richiesti era circoscritto proprio nella pubblica sentenza del TAR, allegando stralci di essa […]»;

- «il pregiudizio pubblico o privato ostentato e addotto per negare l´accesso agli atti è una giustificazione e faziosa interpretazione genericamente presentata ma che non è stata in alcun modo provata! Tutt´altro, in realtà il caso riguarda una pubblica delibera di giunta comunale, decretata per disporre un´ordinanza di demolizione su un presunto abuso edilizio. L´accesso agli atti avrebbe permesso di verificare le ragioni e motivi di quest´ultima».

Nella richiesta di parere al Garante, il Responsabile della prevenzione della corruzione ha evidenziato che nel provvedimento di diniego dell´accesso civico «tra le […] motivazioni ob relationem vi è quella di cui all´opposizione resa dal controinteressato, […] per evitare il concreto pregiudizio alla tutela di interessi di cui all´art. 5 bis, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 33/2013».

Pertanto, il predetto Responsabile ha chiesto a questa Autorità «se nel caso di specie, a giudizio del Garante, siano effettivamente sussistenti i motivi attinenti ad evitare il concreto pregiudizio alla tutela della protezione dei dati personali - per come rappresentanti dal controinteressato nel rispettivo documento contenente la motivata opposizione - tali da dover confermare il provvedimento negativo oggetto del presente procedimento di riesame».

OSSERVA

Per «dato personale» si intende «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale» (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice).

La disciplina di settore contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede che «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull´utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall´articolo 5-bis» (art. 5, comma 2).

La medesima normativa sancisce che l´accesso civico è rifiutato «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a)) e che «l´amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell´articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso» (art. 5, comma 5).

Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico, «l´Autorità nazionale anticorruzione, d´intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all´articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative» (art. 5-bis, comma 6).

In proposito, l´Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, d´intesa con il Garante, ha approvato le «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico di cui all´art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013» (Determinazione n. 1309 del 28/12/2016, in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666. Cfr. anche Provvedimento del Garante recante «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico» n. 521 del 15/12/2016, in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807).

Con particolare riferimento al caso sottoposto all´attenzione del Garante, deve ricordarsi che nelle citate Linee guida dell´ANAC è precisato che «il testo del [d. lgs, n. 33/2013] dispone che "l´istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti"; pertanto non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a "scoprire" di quali informazioni l´amministrazione dispone. Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l´individuazione del dato, del documento o dell´informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto».

Nelle medesime Linee guida è, in ogni caso, precisato che «Nella risposta negativa o parzialmente tale, sia per i casi di diniego connessi all´esistenza di limiti di cui ai co. 1 e 2 che per quelli connessi all´esistenza di casi di eccezioni assolute di cui al co. 3, l´amministrazione è tenuta a una congrua e completa, motivazione, tanto più necessaria in una fase sicuramente sperimentale quale quella che si apre con le prime richieste di accesso. La motivazione serve all´amministrazione per definire progressivamente proprie linee di condotta ragionevoli e legittime, al cittadino per comprendere ampiezza e limiti dell´accesso generalizzato, al giudice per sindacare adeguatamente le decisioni dell´amministrazione» (parr. 4.2, 5.3; nonché «Allegato. Guida operativa all´ accesso generalizzato», n. 13).

In tale quadro, risulta che la sentenza TAR Friuli Venezia Giulia n. XX, citata negli atti dell´istruttoria, ha a oggetto un giudizio contro il Comune di Pinzano al Tagliamento promosso da un cittadino (che nel procedimento di accesso civico è stato individuato come soggetto controinteressato) di esecuzione in ottemperanza di una precedente sentenza del TAR. La questione aveva in generale a oggetto la presentazione al Comune di una richiesta di cambio di destinazione d´uso di un fabbricato, risultato costruito abusivamente secondo l´amministrazione resistente. Nella sentenza sono citati diversi provvedimenti del Comune e precedenti sentenze dello stesso TAR relativi alla medesima questione.

Pertanto, con riferimento alla richiesta di accesso civico, per i profili di competenza di questa Autorità in materia di protezione dei dati personali, allo stato degli atti e ai sensi della normativa vigente, non si ritiene che l´Autorità possa pronunciarsi in relazione al diniego del Comune opposto all´istante, a causa della genericità sia del contenuto della richiesta di parere al Garante da parte del Comune, che del provvedimento di diniego di accesso civico. Da questi atti, infatti, non è possibile evincere né la tipologia dei documenti richiesti, né il relativo contenuto, né la motivazione circa l´effettiva sussistenza del pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali che deriverebbe dall´ostensione dei documenti richiesti.

D´altronde, analoga genericità è contenuta nella stessa richiesta di accesso civico e nelle successive note integrative dell´istante (compresa la richiesta di riesame). Da tutti questi documenti non è dato ricavare se l´istante desidera accedere ai provvedimenti del Comune citati nella sentenza del TAR oppure solo alla «delibera di giunta comunale, decretata per disporre un´ordinanza di demolizione», oppure ancora a tutti gli atti del Comune connessi alla vicenda o a quelli contenuti nei fascicoli processuali relativi ai diversi giudizi instaurati tra il Comune e il soggetto controinteressato.

In ogni caso, per i profili di competenza del Garante, laddove l´istanza di accesso civico venga perfezionata precisandone l´oggetto e la stessa implichi la conoscenza di dati e informazioni personali descritti nella nota di «Opposizione alla richiesta di accesso generalizzato» dal Sig. XX (quali «documenti ed informazioni inerenti [propri] dati personali [anche di natura giudiziaria], la corrispondenza scambiata […] con l´ente richiesto o con altri, ed informazioni di carattere economico e commerciale connesse al giudizio esperito»), si ricorda che – anche considerando che «Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico […] sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell´articolo 7» (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013) – l´amministrazione è tenuta a verificare (e adeguatamente motivare) se l´accesso civico – ferma restando ogni verifica relativa alla sussistenza di altri casi di esclusione previsti dall´art. 5-bis del d lgs. n. 33/2013 – debba essere rifiutato «per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» e/o alla «libertà e [al]la segretezza della corrispondenza» (art. 5-bis, comma 1, lett. a) e b)).

Tale valutazione deve essere, quindi, effettuata con riferimento al contenuto di ogni singolo atto richiesto, considerando anche la possibilità di accordare un eventuale accesso civico parziale ai sensi dell´art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013, conformemente alle indicazioni già fornite nelle citate Linee guida dell´ANAC, adottate d´intesa con il Garante, al cui contenuto, pertanto, si rinvia integralmente (cfr., in particolare, i parr. 8.1 e 8.2 intitolati, rispettivamente, «I limiti derivanti dalla protezione dei dati personali» e «Libertà e segretezza della corrispondenza»).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Pinzano al Tagliamento ai sensi dell´art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013.

Roma, 10 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia