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Provvedimento del 2 marzo 2017 [6364665]

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[doc. web n. 6364665]

Provvedimento del 2 marzo 2017

Registro dei provvedimenti
n. 92 del 2 marzo 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 13 gennaio 2017 nei confronti dell´Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine da XX, titolare di incarico di responsabilità di struttura della medesima, rappresentato e difeso dall´avv. Fabio Balducci Romano, con il quale il ricorrente, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 ed 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, "Codice"):

si oppone al trattamento dei dati personali che lo riguardano, attinenti la propria sfera patrimoniale, la cui comunicazione è stata richiesta dall´amministrazione resistente ai fini della loro successiva pubblicazione nel relativo sito web in ottemperanza agli specifici obblighi imposti dalla normativa sulla trasparenza amministrativa (d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, cd. "decreto trasparenza", nel testo novellato dal successivo d.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016);

chiede, nelle more della decisione sul ricorso, l´adozione in via d´urgenza di un provvedimento di blocco del trattamento medesimo;

chiede la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha in particolare contestato la sussistenza, a suo carico, dell´obbligo di comunicazione di tali dati, tenuto conto del fatto che la relativa richiesta, inviata dalla resistente con nota del 12 dicembre 2016, si fonderebbe – in virtù di un percorso interpretativo – sul richiamo all´art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, anziché al successivo art. 15 che, in ragione del rinvio operato dall´art. 41 del citato medesimo normativo, prevede un regime differenziato per la dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale;

CONSIDERATO che, sulla base di tale premessa, il ricorrente, come successivamente precisato con nota inviata in data 13 febbraio 2017, si è astenuto dal trasmettere i dati richiesti, invocando l´intervento dell´Autorità ai fini dell´accertamento, in via preventiva, dell´insussistenza del relativo obbligo;

RILEVATO che – pur avendo il Garante rappresentato ad ANAC le medesime considerazioni evidenziate dall´odierno ricorrente in ordine all´applicabilità ai dirigenti sanitari dell´art. 15 (e non dell´art. 14) del d.lgs. n. 33/2013 già in occasione della consultazione pubblica sullo schema di linee guida recanti indicazioni sull´attuazione dell´art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 – i diritti di cui all´art. 7 del Codice richiedono, per poter essere legittimamente esercitati, la sussistenza di un trattamento attuale posto in essere dal relativo titolare, come desumibile dalla definizione di esso contenuta nell´art. 4, comma 1, lett. a), del Codice, nonché, con più specifico riguardo al diritto di opposizione, da quanto previsto dall´art. 7, comma 4, lett. a), del medesimo testo;

RITENUTO pertanto che, nel caso in esame, non potendosi considerare avviato un trattamento avente ad oggetto i dati indicati nell´atto introduttivo del procedimento, risulta carente l´oggetto stesso dell´istanza di opposizione della quale è stata investita l´Autorità e che, per tale ragione, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. a), del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 2 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia