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Provvedimento del 16 febbraio 2017 [6240230]

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[doc. web n. 6240230]

Provvedimento del 16 febbraio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 66 del 16 febbraio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato l´11 novembre 2016 da XY nei confronti di Google Inc. e Google Italy, con il quale l´interessato, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice") attraverso due distinti interpelli preventivi, datati rispettivamente 11 e 29 agosto 2016, ha chiesto la rimozione, dalla lista dei risultati ottenuti digitando il proprio nome e cognome attraverso il motore di ricerca gestito dalla resistente, dei seguenti URL:

1. http://...;

2. http://...;

3. http://...;

4. http://...;

5. http://...;

6. http://...;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante dalla perdurante diffusione, attraverso tale motore di ricerca, di dati attinenti ad una vicenda giudiziaria nella quale il medesimo è stato coinvolto e che, in virtù del tempo trascorso (oltre vent´anni), "risultano obsoleti, imprecisi per gli esiti accaduti ed insidiosi", oltreché di ostacolo ad un suo pieno reinserimento lavorativo e sociale;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare: a) la nota del 15 novembre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, b) il verbale dell´audizione svoltasi presso la sede del Garante in data 15 dicembre 2016, nonché c) la nota del 30 dicembre 2016 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 24 novembre 2016 con la quale Google ha comunicato:

di aver accolto l´istanza di rimozione con riguardo agli URL indicati in premessa con i nn. 1, 4 e 5;

che la pagina web collegata all´URL indicato in premessa con il n. 3 "non viene attualmente visualizzata nei (…) risultati" reperibili attraverso il proprio motore di ricerca;

di non poter invece accogliere la richiesta con riferimento agli URL sopra indicati con i nn. 2 e 6 ritenendo tuttora sussistente l´"interesse della collettività alla reperibilità di informazioni di cronaca relative a reati che destano allarme sociale";

VISTA la nota del 24 novembre 2016 con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie istanze, rilevando di essere "una persona perfettamente ed onestamente reinserita nella società" e di aver "espiato la (…) pena" inflittagli, eccependo altresì che i fatti nei quali è stato coinvolto "sono fatti storici e non di attualità", oltreché non corrispondenti a verità;

VISTA la nota del 5 dicembre 2016 con la quale la resistente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri e Massimiliano Masnada, nel ribadire quanto già rappresentato con la nota inviata in precedenza, ha, in particolare, rilevato:

l´infondatezza della richiesta avanzata con riguardo ai due URL tuttora reperibili in rete in associazione al nome e cognome dell´interessato tenuto conto del fatto che, nel caso in esame, non possano dirsi sussistenti i presupposti per l´esercizio del diritto all´oblio in virtù della natura giornalistica dei contenuti contestati, nonché della tipologia di informazioni delle quali si chiede la deindicizzazione in quanto attinenti ad "un numero indeterminato di reati gravi (tra cui estorsione, racket, usura e spaccio di droga) che generano nella collettività un elevato allarme sociale";

con specifico riguardo a quest´ultimo aspetto è stata, in particolare, evidenziata la sussistenza di un perdurante interesse pubblico "al reperimento da parte degli utenti delle notizie relative ai fatti che hanno caratterizzato la sua condotta", così come previsto espressamente anche dalle Linee Guida adottate dal Gruppo Art. 29 il 26 novembre 2014;

CONSIDERATO preliminarmente che, con riguardo agli URL individuati in premessa con i nn. 1, 4 e 5, la resistente ha fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo nel corso del procedimento, comunicando di aver accolto l´istanza di rimozione avanzata dall´interessato, rilevando, con riferimento all´URL contraddistinto in premessa con il n. 3, che, pur in assenza di uno specifico intervento da parte della società, lo stesso non risulta attualmente più rinvenibile tra i risultati di ricerca associati al nome del ricorrente;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai sopra citati URL;

CONSIDERATO, con riguardo ai restanti due URL, che occorre tenere conto, ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per l´esercizio del diritto all´oblio invocato dall´interessato, oltreché dell´elemento temporale, che ne costituisce il principale elemento costitutivo, anche dell´eventuale presenza concomitante di altri fattori che possano, nella singola fattispecie, determinarne l´affievolimento;

RILEVATO, con riguardo ai predetti due URL, in particolare, che:

- elemento costitutivo del diritto all´oblio è il trascorrere del tempo rispetto al verificarsi dei fatti oggetto delle notizie rinvenibili attraverso l´interrogazione dei motori di ricerca e che, anche laddove sussista, tale elemento incontra tuttavia un limite quando le informazioni per le quali viene invocato risultino riferite a reati gravi dovendo le relative richieste di deindicizzazione essere valutate con minor favore dalle Autorità di protezione dei dati pur nel rispetto, comunque, di un´analisi caso per caso (punto 13 delle Linee Guida);

- i fatti narrati negli articoli rinvenibili attraverso tali URL riguardano la commissione - nell´ambito di un´associazione criminale caratterizzatasi per particolare efferatezza-  di reati che hanno destato, per numero e modalità stesse di realizzazione, particolare allarme sociale soprattutto nell´ambito territoriale di operatività dell´associazione;

- contrariamente a quanto genericamente affermato dall´interessato nell´atto di ricorso – ove viene eccepita la presenza, all´interno dei predetti articoli, di "esiti imprecisi" – nel corso dell´istruttoria non sono emersi elementi dai quali poter desumere l´inesattezza dei dati ivi riportati;

RITENUTO che, nel caso di specie, debba ritenersi prevalente l´interesse del pubblico ad accedere alle notizie in questione e che pertanto debba dichiararsi infondata la richiesta di rimozione degli URL indicati dal ricorrente e tuttora indicizzati da Google;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare il ricorso infondato in ordine agli URL contraddistinti in premessa con i nn. 2 e 6;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere con riguardo agli URL individuati in premessa con i nn. 1, 3, 4 e 5;

b) dichiara infondato il ricorso con riguardo ai restanti URL.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150 del 1° settembre 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
6240230
Data
16/02/17

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso

Vedi anche (10)