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Parere sullo schema di Programma statistico nazionale 2017-2019 - 2 marzo 2017 [6239992]

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[doc. web n. 6239992]

Parere sullo schema di Programma statistico nazionale 2017-2019 - 2 marzo 2017

Registro dei provvedimenti
n. 87 del 2 marzo 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (di seguito Codice);

Visto l´art. 4-bis del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell´ambito del Sistema statistico nazionale, Allegato A3 al Codice (di seguito codice di deontologia);

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante le Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell´Istituto nazionale di statistica;

Vista la richiesta di parere sullo schema di Programma statistico nazionale 2017-2019, trasmessa dall´Istituto Nazionale di Statistica (di seguito Istat) con la nota del 21 dicembre 2016;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Licia Califano;

PREMESSO

L´Istat, con la nota del 21 dicembre 2016, ha chiesto al Garante il parere sullo schema di Programma statistico nazionale 2017-2019 (di seguito Psn), con riferimento ai trattamenti di dati personali, sensibili e giudiziari, rappresentati nei prospetti identificativi dei lavori statistici (Volume 2), e nel relativo Allegato 1  ("Diffusione di variabili in forma disaggregata") nel quale, ai sensi dell´art. 4, comma 2 del codice di deontologia e dell´art. 13, comma 3-bis del d.lgs. n. 322 del 1989, sono individuate le variabili da diffondere in maniera disaggregata, ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o comunitario.

Al Psn 2017-2019 partecipano, oltre all´Istat, 57 soggetti titolari di lavori statistici riconducibili principalmente a ministeri, enti e amministrazioni pubbliche centrali, enti locali. Il numero complessivo dei lavori statistici programmati per il triennio ammonta a 838 progetti, il 42% dei quali comporta il trattamento di dati personali.

OSSERVA

1. Miglioramenti apportati

Lo schema di Psn in esame è stato redatto tenendo anche conto delle indicazioni fornite dall´Ufficio del Garante nel corso dei numerosi contatti, anche informali, intercorsi con i competenti uffici dell´Istat e finalizzate a garantire la corretta applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e a migliorare il contenuto dell´informativa resa agli interessati attraverso l´inserimento nel Psn dei prospetti identificativi dei lavori statistici.

In particolare, tali indicazioni sono state relative a:

- esatta individuazione dei tipi di dati personali trattati, con particolare riferimento alle tipologie di dati sensibili oggetto di rilevazione  (soprattutto per le informazioni idonee a rivelare lo stato di salute) e alla definizione di dato giudiziario;

- corretta indicazione della denominazione delle banche dati utilizzate nei lavori statistici che impiegano fonti amministrative;

- puntuale indicazione delle fonti normative che impongono l´obbligo di risposta anche in relazione ai dati sensibili (soprattutto con riferimento ai lavori in ambito sanitario);

- descrizione delle variabili riferibili ai dati personali oggetto di rilevazione;

- precisazione, nei casi previsti, dei motivi per i quali sono conservati i dati identificativi diretti e delle ragioni per le quali è impossibile conservarli separatamente dagli altri dati personali;

- limitazione dell´ambito di comunicazione dei dati;

- diffusione di variabili in forma disaggregata.

2. Microdati

Come già rilevato nel precedente parere sul precedente Psn (cfr. parere del 29 ottobre 2015, doc. web n. 4476104, in particolare, punto 4.1) e nell´ambito delle indicazioni fornite all´Istat nel corso di predetti incontri, occorre prestare particolare attenzione nell´individuazione dei dati oggetto di comunicazione, soprattutto se relativi a dati sensibili e giudiziari, anche laddove vengano rilasciati microdati a soggetti Sistan per finalità di ricerca scientifica.

Al riguardo, la nuova normativa in materia di accesso ai microdati per finalità di ricerca introdotta dall´art. 5-ter. Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche, inserito nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dall´art. 6, comma 2, d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, definisce ora un nuovo adeguato quadro regolatorio.

Tale articolo, infatti, prevede che gli enti e uffici del Sistan possano consentire l´accesso, per fini scientifici, ai dati elementari, privi di ogni riferimento che permetta l´identificazione diretta delle unità statistiche, raccolti nell´ambito di trattamenti statistici di cui i medesimi soggetti siano titolari, nel rispetto di una serie di condizioni. In particolare, vengono definiti: i requisiti per l´ente di ricerca di appartenenza dei ricercatori, per il progetto di ricerca e per le cui finalità vengono richiesti i dati, le modalità di rilascio dei dati, nonché le operazioni di trattamento eseguibili, facendo divieto di effettuare trattamenti diversi da quelli previsti nel progetto di ricerca, conservare i dati elementari oltre i termini di durata del progetto, comunicare i dati a terzi e diffonderli, pena l´applicazione della sanzione di cui all´art. 162, comma 2-bis, del Codice.

Il pieno effetto delle novità normative sopra riportate si avrà poi con l´adozione, sentito il Garante, delle linee guida di attuazione della predetta disciplina a cura del Comitato di indirizzo e coordinamento dell´informazione statistica (Comstat), volte ad assicurare la protezione dei dati personali in tale ambito, con particolare riferimento alle misure adottate per garantire la sicurezza dei dati e ai metodi utilizzati affinché i risultati della ricerca non permettano il collegamento con le unità statistiche.

3. Riutilizzo di lavori statistici e rischi di reidentificazione

Si valuta positivamente che in alcune rilevazioni che comportano il trattamento di dati personali, anche sensibili, di carattere particolarmente delicato, il titolare del lavoro statistico abbia previsto di cancellare, o evitare di raccogliere, i dati identificativi diretti degli interessati (ad esempio, IST-00089 Interruzioni volontarie della gravidanza).

Al riguardo, si osserva, tuttavia che tale garanzia può essere compromessa nel caso in cui i dati, privati degli identificativi diretti, vengano, in seguito, utilizzati in altri lavori statistici in cui sono presenti numerose ulteriori fonti amministrative con elevati rischi di reidentificazione degli interessati (ad esempio, il suddetto lavoro IST-00089 viene impiegato in tre diversi lavori statistici in cui sono utilizzate banche dati sanitarie e anagrafiche, con dati identificativi: IST-02054 Sistema di elaborazioni e stime sulle nascite, i parti ed altri esiti del concepimento, MAR-00007 Elaborazioni su dati di mortalità, ricovero, esiti dei concepimenti e link con dati da anagrafi comunali e/o anagrafi sanitarie regionali per finalità di supporto alla programmazione regionale e locale, ISS-00041 Integrazione delle fonti di dati per la stima e le analisi delle Malformazioni Congenite).

In tale contesto, risulta quindi necessario che il titolare del lavoro statistico che ha ritenuto di dover introdurre particolari cautele a tutela degli interessati, effettui con particolare attenzione la scelta delle variabili da utilizzare in caso di ulteriori lavori statistici, per evitare che possano venir meno le garanzie introdotte per gli interessati, in un primo momento, con l´eliminazione dei dati identificativi diretti.

4. Singoli lavori statistici

4.1. Verifica preliminare su IST-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici e IST-02264 Base integrata di microdati statistici per l´analisi dell´occupazione.

il Garante, con il citato provvedimento, ha reso parere favorevole sul Psn 2014-2016, Aggiornamento 2016, a condizione, in particolare, che "i trattamenti di dati personali previsti dall´integrazione del Sim e della Base integrata in materia di occupazione ai sensi del nuovi prospetti contenuti nel Psn in esame, rispettivamente, IST-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici e IST-02264 Base integrata di microdati statistici per l´analisi dell´occupazione" fossero avviati "solo a conclusione dell´apposita verifica preliminare ai sensi dell´art. 17 del Codice".

Nello schema di Psn in esame, per entrambi i sistemi IST-02270 e IST-02264, risultano accresciute le banche dati amministrative da utilizzare (in totale, circa 20 per la Base integrata e circa 70 per il Sim, tra le quali rileva, in particolare, l´introduzione del Sistema informativo integrato dell´Acquirente unico dell´energia, con il codice fiscale del cliente, la localizzazione e il consumo energetico), oltre al fatto che, nei nuovi prospetti, viene fatto riferimento a un "sistema integrato dei registri", non meglio definito.

Si rafforza, pertanto, l´intendimento dell´Autorità di valutare con attenzione i rischi specifici che siffatti trattamenti possono produrre sulla base di elementi non rilevabili dalla documentazione in atti, da acquisire nell´ambito degli specifici approfondimenti istruttori, anche di carattere ispettivo, all´esito della verifica preliminare, richiesta, di recente, dall´Istituto, ai sensi dell´art. 17 del Codice.

Tale specifico approfondimento istruttorio è volto, infatti, a individuare, in applicazione del Codice, specifiche garanzie a tutela degli interessati al fine di assicurare la correttezza e la liceità del trattamento posto in essere, con particolare riferimento alla qualità e alla sicurezza dei dati, alle modalità del trattamento e agli effetti che può determinare sugli interessati.

Pertanto, i trattamenti di dati personali indicati nei nuovi prospetti potranno avvenire solo all´esito della verifica preliminare di cui sopra.

4.2. IST-02660 Metodologia e organizzazione della rilevazione della popolazione residente in altro tipo di alloggio all´interno di campi autorizzati e tollerati

Con riferimento al lavoro IST-02660 Metodologia e organizzazione della rilevazione della popolazione residente in altro tipo di alloggio all´interno di campi autorizzati e tollerati, si richiama quanto rilevato nel parere sul precedente Psn in relazione al trattamento di dati sensibili idonei a rivelare l´origine razziale ed etnica degli interessati (cfr. punto 4.2).

Si resta, pertanto, in attesa di ricevere dall´Istat, prima dell´avvio della rilevazione, copia dell´informativa e del questionario che, secondo quanto dichiarato nella nota inviata dall´Istituto in data 22 luglio 2016, non sono ancora stati predisposti.

4.3. IST-01961 Povertà e deprivazione trasversale e longitudinale

In relazione al lavoro statistico IST-01961 Povertà e deprivazione trasversale e longitudinale, già oggetto di rilievi nei pareri del Garante sui precedenti Psn (cfr. punto 4.2. del parere del 29 ottobre 2015 e, anche, punto 1.b, del parere del 18 settembre 2014 sul Psn 2014-2016 – Aggiornamento 2015-2016, doc. web 3458502), si prende atto della soluzione individuata nel relativo prospetto identificativo in cui viene stabilito che, una volta esplorati gli archivi di enti e associazioni oggetto di studio, "qualora le fonti identificate trattino dati personali, l´Istat si impegna a sottoporre al Garante la scheda integrata, comprensiva degli ulteriori dettagli acquisiti sulle fonti, per l´acquisizione del parere di competenza e per l´individuazione di idonee modalità di comunicazione agli interessati ai sensi dell´art. 6 comma 2 del Codice deontologico".

4.4. MAR-00004 Rilevazione sui servizi educativi alla prima infanzia nelle Marche

Il lavoro statistico MAR-00004 Rilevazione sui servizi educativi alla prima infanzia nelle Marche è volto a rilevare, "attraverso un´indagine panel, le caratteristiche organizzative, l´attività, le caratteristiche dell´utenza e le risorse utilizzate da tali servizi per il monitoraggio e la programmazione regionale e territoriale nonché per la valutazione dell´impatto delle politiche sociali sull´offerta".

Si osserva, in particolare, che nell´ambito di tale lavoro, con obbligo di risposta da parte dei soggetti privati su dati diversi da quelli sensibili e giudiziari, vengono raccolti anche i dati identificativi dei minori utenti dei servizi educativi, rilevando, facoltativamente, anche l´eventuale disabilità. Nel prospetto viene precisato che "i dati individuali con gli identificativi sono utilizzati unicamente per generare statistiche di sintesi derivanti dalla combinazioni delle variabili rilevate, ad esclusione degli indentificativi diretti che sono utilizzati unicamente dal compilatore per aggiornare l´informazione nei tre anni in cui il minore frequenta il servizio".

Al riguardo, si invita a rivalutare l´indispensabilità dell´utilizzo dei dati identificativi diretti per le finalità dichiarate nel prospetto e, in ogni caso, definire precisi termini per la conservazione dei dati personali dei minori, da individuarsi nel periodo compatibile con la fruizione dei suddetti servizi da parte degli stessi, trascorsi i quali i dati dovranno essere resi anonimi.

4.5. IST-02589 Uso a fini statistici dei Big Data

Per la prima volta, nel Psn 2014-2016 – Aggiornamento 2015-16, è stato fatto riferimento all´uso dei Big Data a scopi statistici con il lavoro statistico IST-02589 Uso a fini statistici dei Big Data.

Con tale espressione l´Istat ha voluto allora fare riferimento ai dati di telefonia mobile (in particolare i c.d. call detail record, di seguito CDR) per l´elaborazione, in via sperimentale, a fini statistici dei predetti dati con ulteriori microdati amministrativi e statistici provenienti dal Psn, al fine di stimare i flussi di mobilità intercomunali degli individui e, nel citato parere del 18 settembre 2014, il Garante ha individuato le opportune garanzie (cfr. in particolare, punto 1.c).

Al riguardo, occorre precisare che, rispetto alla documentazione trasmessa al Garante in relazione alla realizzazione di tale lavoro (cfr. la nota dell´Istat del 30 dicembre 2015), si rappresenta che i microdati relativi ai CDR forniti da Wind non possono definirsi "anonimi", ma raccolti in forma de-identificata.

Nel nuovo prospetto IST-02589 Uso a fini statistici dei Big Data inserito nello schema di Psn in esame, si rileva, invece, che il lavoro statistico ha ampliato la propria portata: "1. Sperimentazione dell´utilizzo a fini statistici di fonti di telefonia mobile ai fini della stima dei flussi per tipologie utenti nella matrice origine/destinazione nell´ambito del Progetto Istat (Persons & Places). 2. Sperimentazione dell´utilizzo a fini statistici di fonti di telefonia mobile ai fini della stima dei flussi turistici inbound e outbound. I dati di telefonia mobile potranno essere utilizzati per tracciare i flussi turistici in Italia da parte di turisti stranieri, o di turisti stranieri all´estero, utilizzando le connessioni effettuate in ‘roaming´. 3. Sperimentazione dell´utilizzo a fini statistici di dati ottenuti dal web mediante tecniche di web scraping (applicazioni nell´ambito dell´indagine sull´Uso dell´ICT da parte delle imprese´, della rilevazione sulle ‘Aziende di Agriturismo´ e delle ‘job vacancies´. 4. Sperimentazione dell´utilizzo a fini statistici dei contenuti dei Social Media (Facebook, Twitter) per la stima del Grado di Fiducia dei Consumatori. 5. Sperimentazione a fini statistici di dati ottenuti da sensori (webcam e immagini satellitari) per la stima dei flussi di traffico stradale e per la stima della produzione agricola. 6. Sperimentazione dell´utilizzo a fini statistici delle serie storiche di Google Trends per nowcasting di indicatori del mercato del lavoro."

Al riguardo, si ribadisce che, come già evidenziato nei pareri sui precedenti Psn, i Big Data rappresentano un ampio patrimonio informativo e l´utilizzo di queste informazioni comporta specifici rischi per la riservatezza e la protezione dei dati personali degli interessati, tenuto anche conto che, grazie alle nuove tecnologie e alle nuove tecniche di analisi, elaborazione e interconnessione dei dati, risulta spesso possibile (o, comunque altamente probabile) la reidentificazione di un interessato anche attraverso informazioni apparentemente anonime (c.d. "single-out").

Occorre, quindi, precisare che, nella misura in cui venga assicurata la non identificabilità dell´interessato, ovvero i dati utilizzati non siano riconducibili alla definizione di dato personale, i Big Data possono essere utilizzati liberamente, anche a fini statistici. Laddove, invece, l´utilizzo dei Big Data comporti il trattamento di dati personali, ovvero emerga la possibilità di una reidentificazione dell´interessato, trova piena applicazione la normativa in materia di protezione dei dati personali anche in caso di scopi statistici.

In tale contesto, pertanto, con riferimento alla sperimentazione indicata nel numero 1, resta fermo quanto già previsto dal Garante nel citato parere del 18 settembre 2014, punto 1.c., mentre, per le ulteriori sperimentazioni che dovessero coinvolgere l´utilizzo di dati personali, occorre che l´Istat sottoponga al Garante le metodologie individuate e le garanzie adottate per gli interessati, anche ai fini di un´eventuale integrazione del prospetto identificativo, in quanto, allo stato, non emergono sufficienti elementi per l´espressione del parere.

4.6. IST-02645 Quantificazione delle popolazioni in ambiti territoriali potenzialmente a rischio

Nel parere sul precedente Psn è stato richiesto che l´Istat sottoponesse preventivamente al Garante, per l´acquisizione del parere, la metodologia da adottare nello studio IST-02645 Quantificazione delle popolazioni in ambiti territoriali potenzialmente a rischio, atteso che tale lavoro statistico era ancora in fase di studio e non era specificata nel prospetto informativo del Psn 2014-2016 – Aggiornamento 2016.

Nello schema di Psn in esame, il lavoro statistico risulta ancora qualificato quale studio progettuale volto a valutare l´utilizzabilità dei dati desunti dal lavoro statistico IST-02661 Popolazioni che usano un territorio e loro mobilità e dei CDR per migliorare qualitativamente e quantitativamente le stime di popolazioni in specifici ambiti territoriali a rischio sismico, vulcanico e idrogeologico.

Al riguardo, si richiama quanto già rilevato dall´Autorità dei pareri sui precedenti Psn, tenuto conto delle rilevanti criticità che un siffatto trattamento può comportare in termini di protezione dei dati personali, poiché i dati di traffico relativi alla telefonia mobile (CDR), ancorché raccolti in forma de-identificata presso il gestore telefonico, comportano elevati rischi di reidentificazione degli interessati, soprattutto in caso di eventuali confronti con set di microdati dell´Istituto.

Si resta, quindi, in attesa di valutare nel dettaglio, per l´espressione del previsto parere, le metodologie che, in seguito a quanto anticipato nella citata nota del 22 luglio 2016, l´Istat vorrà adottare in esito allo studio, laddove siano diverse da quelle già oggetto del citato parere 18 settembre 2014, punto 1.c.

4.7. ISS-00045 Registro Italiano della Sindrome Emolitico-Uremica (SEU)

Nel prospetto ISS-00045 Registro Italiano della Sindrome Emolitico-Uremica (SEU), vengono indicati, tra i principali caratteri da rilevare, i dati genetici, ovvero le mutazioni dei geni CMP e C3.

L´Autorizzazione generale del Garante al trattamento dei dati genetici, Autorizzazione n. 8/2016 del  15 dicembre 2016 (doc. web n. 5803688), prevede, in particolare, che possano essere trattati dati genetici "limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per esclusivi scopi di ricerca scientifica, anche statistica, finalizzata alla tutela della salute dell´interessato, di terzi o della collettività in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nell´ambito delle attività di pertinenza della genetica medica, nonché per scopi di ricerca scientifica volti a sviluppare le tecniche di analisi genetica…da svolgersi con il consenso dell´interessato salvo che nei casi di indagini statistiche o di ricerca scientifica previsti dalla legge."

Oltre al rispetto della citata Autorizzazione del Garante, nella predisposizione dei nuovi modelli di prospetti identificativi, si ribadisce, pertanto, che, laddove vi siano progetti che comportino il trattamento di dati genetici, occorre che tale autonoma categoria di informazioni venga opportunamente evidenziata, al fine di rendere agli interessati un´informativa completa.

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell´art. 154 del Codice e dell´art. 4-bis Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell´ambito del Sistema statistico nazionale, Allegato A3 al Codice, esprime parere favorevole sullo schema di Programma statistico nazionale 2017-2019, a condizione che:

- i trattamenti di dati personali previsti dall´integrazione del Sim e della Base integrata in materia di occupazione ai sensi del nuovi prospetti contenuti nello schema di Psn in esame, rispettivamente, IST-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici e IST-02264 Base integrata di microdati statistici per l´analisi dell´occupazione, siano avviati solo a conclusione della verifica preliminare avviata ai sensi dell´art. 17 del Codice (paragrafo 4.1);

- l´Istat trasmetta al Garante l´informativa e il questionario relativi ai lavori IST-02660 Metodologia e organizzazione della rilevazione della popolazione residente in altro tipo di alloggio all´interno di campi autorizzati e tollerati (paragrafo 4.2);

- qualora le fonti identificate nel prospetto IST-01961 Povertà e deprivazione trasversale e longitudinale trattino dati personali, l´Istat sottoponga al Garante l´integrazione, con l´individuazione di idonee modalità per rendere l´informativa agli interessati (paragrafo 4.3);

- il prospetto MAR-00004 Rilevazione sui servizi educativi alla prima infanzia nelle Marche sia sottoposto nuovamente all´esame del Garante in seguito alla rivalutazione, da parte del titolare, della necessità di conservare i dati identificativi diretti degli interessati ed eventualmente della definizione dei termini per la conservazione dei dati personali dei minori (paragrafo 4.4);

- l´Istat sottoponga preventivamente al Garante le metodologie e le garanzie per gli interessati adottate nelle nuove sperimentazioni indicate nel prospetto IST-02589 Uso a fini statistici dei Big Data che coinvolgono l´utilizzo di dati personali (paragrafo 4.5);

- venga precisata la metodologia adottata in esito allo studio IST-02645 Quantificazione delle popolazioni in ambiti territoriali potenzialmente a rischio, per l´acquisizione del parere (paragrafo 4.6).

Roma, 2 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

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Doc-Web
6239992
Data
02/03/17

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Tipologie

Parere del Garante


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