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Provvedimento del 23 febbraio 2017 [6186772]

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[doc. web n. 6186772]

Provvedimento del 23 febbraio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 82 del 23 febbraio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 3 gennaio 2017 da XY, rappresentata e difesa dall´Avv. KW, nei confronti di Europassistance S.p.A. con il quale la ricorrente, reiterando le  istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere:

- la conferma e l´eventuale trasmissione dei file audio relativi ad alcune comunicazioni telefoniche intercorse con la compagnia;

- l´origine dei dati, le finalità e le modalità, nonché la logica applicata al trattamento;

- gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, del rappresentante del titolare nel territorio italiano, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possano essere comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di responsabili e  di incaricati del trattamento;

- la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;

la ricorrente ha, altresì, chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che l´interessata ha, in particolare sostenuto;

- di essere titolare di due polizze assicurative con la società resistente, rispetto alle quali ha presentato una procedura di reclamo per fatti avvenuti durante un viaggio negli Stati Uniti;

- che, in ragione di alcune divergenze emerse con detta società in sede di riscontro al citato reclamo, la stessa, al fine di pervenire ad una corretta ricostruzione dei fatti,  ha avanzato in data 6 e 12 dicembre 2016 istanze ai sensi dell´art. 7 del Codice, alle quali la resistente non avrebbe fornito alcuna risposta;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 16 gennaio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota del 23 gennaio 2017 con la quale la resistente ha rappresentato di avere già inoltrato i relativi riscontri all´interessata in data 2 e 10 gennaio 2017 (allegandone copia con prova dell´avvenuta ricezione da parte della ricorrente) e, segnatamente,

con la nota del 2 gennaio, di aver comunicato che:

- la polizza di cui l´interessata ha usufruito è stata sottoscritta in data 16 agosto 2016 dal sig. KW, tramite il portale web della Compagnia assicuratrice e, in fase di stipula, è stato richiesto il relativo consenso, la cui "acquisizione […] risulta dal processo di acquisto", che non si sarebbe potuto concludere senza tale consenso in ragione della sua imprescindibilità "per la gestione del contratto;

- non è possibile ottemperare alla richiesta di inviare i file audio delle comunicazioni telefoniche intercorse, in quanto nel relativo dossier non vengono inserite registrazioni audio, ma solo trascrizioni del loro contenuto, che sarebbero comunque state a breve inviate alla ricorrente;

- i dati sono stati forniti direttamente dal sig. KW in sede di stipula della polizza ed  ulteriori dati sono stati acquisiti "dai parenti che hanno contattato la centrale operativa in occasione del sinistro occorso";

con la nota del 10 gennaio, di aver:

- riportato la trascrizione delle note di assistenza relative al sinistro,

- fornito alcuni chiarimenti sul comportamento tenuto nelle circostanze oggetto del ricorso;

VISTA la memoria del 1° febbraio 2017 con la quale la ricorrente, pur evidenziando alcuni profili critici relativi alle modalità di trattamento dei dati da parte della resistente "nell´ambito dei contratti polizza viaggi no stop vacanze", ha comunque dato atto che in relazione alle richieste avanzate ai sensi dell´art. 7, la stessa "ha risposto in modo esauriente e completo";

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo nel corso del procedimento, con dichiarazioni di cui lo stesso risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") e preso atto che la resistente si è comunque dichiarata soddisfatta del riscontro medesimo ottenuto dalla controparte;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Europassistance S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del sufficiente riscontro fornito all´interessata;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 23 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
6186772
Data
23/02/17

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso