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Provvedimento del 23 febbraio 2017 [6186592]

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[doc. web n. 6186592]

Provvedimento del 23 febbraio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 83 del 23 febbraio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 29 novembre 2016 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Fabio Romani, nei confronti di Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Gianfranco Graziadei e Matteo Ghisalberti, con il quale l´interessato - richiamandosi alle istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), alle quali non sarebbe stato fornito alcun "idoneo riscontro" - ha chiesto in particolare:

- di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati relativi alla movimentazione contabile, dal 14 giugno 1999 fino alla data di sua chiusura, del conto corrente n. *** intrattenuto con la citata banca;

- di avere copia delle informative sul trattamento dei dati personali in relazione a tutte le tipologie di rapporti intrattenuti nel tempo;

- di conoscere i nominativi dei soggetti che, in qualità di responsabili o incaricati della banca resistente, hanno provveduto alla propria segnalazione "a sofferenza" alla Centrale dei Rischi della Banca d´Italia

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha inoltre sollevato profili di illiceità della predetta segnalazione a sofferenza non solo in quanto carente dei presupposti giuridici, ma anche perché effettuata alla Centrale dei Rischi della Banca d´Italia in violazione dell´obbligo del preavviso;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 7 dicembre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 26 gennaio 2017 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 28 dicembre 2016 e la successiva memoria del 5 gennaio 2017 con le quali Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. ha sostenuto che:

- in data 6 maggio 2015 la banca ha segnalato a sofferenza la posizione del ricorrente e del soggetto garante in relazione allo scoperto del conto corrente n.***, avvisandoli con lettera raccomandata in pari data;

- tale informativa è stata fornita contestualmente alla segnalazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti all´epoca dei fatti, atteso che, solo con l´aggiornamento n. 15 della Circolare della Banca d´Italia n. 139 dell´11 febbraio 1991 emanato il 30 giugno 2016, è stato previsto che "tale informativa deve essere preventiva, cioè va trasmessa prima dell´invio della prima segnalazione "negativa";

- in data 26 maggio 2015, successivamente al pagamento del debito da parte del ricorrente, essa ha comunicato alla Centrale dei Rischi della Banca d´Italia l´estinzione della sofferenza in questione;

- il Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, ripetutamente richiamato dal ricorrente nell´atto di ricorso, non si applica al servizio di centralizzazione dei rischi di cui è titolare un soggetto pubblico, ossia la Banca d´Italia;

- essa è tenuta a segnalare le sofferenze alla Centrale dei Rischi della Banca d´Italia in virtù degli obblighi in tal senso previsti del Testo Unico Bancario a carico delle banche e degli intermediari finanziari di cui all´art. 106 del Testo Unico Bancario e tale comunicazione, come stabilito dall´art. 24, comma 1, lett. a), del Codice, può essere effettuata anche in assenza del consenso dell´interessato essendo un trattamento necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge;

- le richieste sottese all´odierno ricorso sarebbero state riscontrate dalla resistente con nota del 22 dicembre 2015, mettendo a disposizione dell´interessato tutta la documentazione bancaria richiesta con l´istanza del 30 ottobre 2015, inclusi gli estratti conto dell´ultimo decennio, che venivano ritirati dall´interessato in data 29 gennaio 2016 come risulta dalla quietanza allegata dalla controparte;

- inspiegabilmente, con l´istanza del 30 aprile 2016, venivano reiterate dal ricorrente le richieste già proposte, alla quale la banca ha fornito comunque risposta con nota del 5 maggio 2016 ribadendo di averle già evase;

VISTO il verbale dell´audizione svoltasi presso gli uffici del Garante in data 10 gennaio 2016 nel corso della quale il ricorrente ha sostenuto che:

- la banca non gli avrebbe ancora fornito copia delle informative sul trattamento dei dati richieste nell´atto di ricorso, omettendo altresì di comunicare i nominativi dei soggetti che hanno provveduto alla formalizzazione della contestata segnalazione alla Centrale dei Rischi, nonché di fornirgli i dati relativi alle movimentazioni contabili sul conto corrente n.***, a far data dal 1999;

- nessun riscontro sarebbe stato inoltre fornito dalla resistente con riferimento alle richieste inerenti l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, nonché gli estremi del titolare e del responsabile;

CONSIDERATO che, nel corso della stessa audizione, la banca resistente ha affermato che la richiesta avanzata con riferimento alla copia delle informative sul trattamento dei dati non può, a proprio parere, essere avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice e che, in ogni caso, nel modulo di consenso sottoscritto dal ricorrente nel 1999 all´atto dell´apertura del conto corrente (allegato alla propria memoria del 5 gennaio 2016) "il ricorrente attesta di aver ricevuto l´informativa vigente ratione temporis";

VISTE le memorie del 14 gennaio e del 14 febbraio 2017 con le quali il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto dei riscontri forniti da controparte ritenendoli non idonei;

VISTA la memoria del 13 febbraio 2017 con la quale la banca resistente ha sostenuto che:

- il ricorso sarebbe improcedibile perché tutte le richieste avanzate dal ricorrente e ribadite nell´atto di ricorso sarebbero state evase dalla resistente prima della proposizione dello stesso consegnando al ricorrente tutta la documentazione richiesta contenente i dati personali che lo riguardano di cui la banca era in possesso;

- mancherebbe l´esatta corrispondenza fra le richieste avanzate con gli interpelli preventivi e quelle riportate nelle conclusioni dell´odierno ricorso di talché le richieste aventi ad oggetto la copia delle informative sul trattamento dati ed i nominativi dei soggetti che hanno formalizzato la segnalazione di sofferenza alla Centrale dei Rischi sarebbero inammissibili per essere state proposte per la prima volta nell´atto di ricorso;

- in ogni caso, non grava sulla resistente "nessun onere di individuazione della persona fisica che ha effettuato la segnalazione, anche in considerazione del fatto che l´operatività di una qualsiasi filiale è riconducibile al rispettivo direttore, che opera quale institore della banca";

- contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nel corso dell´audizione, la richiesta avanzata con l´istanza del 30 aprile 2016 si riferirebbe "esclusivamente alla documentazione bancaria ed ai relativi dati personali in essa contenuti", non essendo "stata formulata con riferimento alle categorie di cui all´art. 7, comma 2, del D.Lgs. 196/2003";

RILEVATO preliminarmente che, riguardo agli aspetti di specifica competenza di questa Autorità, non sono emersi nel corso dell´istruttoria profili di illiceità del trattamento dei dati del ricorrente riferiti alla segnalazione di sofferenza alla Centrale dei Rischi della Banca d´Italia effettuata dalla banca resistente in ottemperanza agli obblighi di segnalazione previsti dal Testo unico in materia bancaria e dalle relative disposizioni di attuazione (artt. 53 comma 1, lett. b), d.lgs. n. 385 del 1993; deliberazione Cicr del 29 marzo 1994; provv. Banca d´Italia 10 agosto 1995; circ. Banca d´Italia n. 139 dell´11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti) e ciò anche per quanto concerne gli obblighi informativi nei confronti del soggetto segnalato, essendosi la banca attenuta a quanto previsto dalle disposizioni vigenti all´epoca dei fatti;

RILEVATO che la richiesta ex art. 7, comma 2, del Codice, formulata dal ricorrente in modo equivoco nell´interpello preventivo, solo nel corso del procedimento è stata precisata nel senso di voler ottenere i nominativi di coloro che, in qualità di responsabili o incaricati del titolare del trattamento, hanno formalizzato la contestata segnalazione a sofferenza, e le informative rese dalla resistente nel corso degli anni;

RITENUTO, pertanto, che le predette richieste debbano essere dichiarate inammissibili ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice;

RILEVATO infine che, dalla documentazione in atti, risulta che in data 29 gennaio 2016 la banca ha consegnato al ricorrente copia della documentazione contenente i dati personali riferiti ai contratti intrattenuti dall´interessato unitamente alla copia degli estratti del conto corrente a decorrere dal 30 settembre 2005, non essendo tenuta, come stabilito dall´art. 2220 c.c., alla conservazione delle scritture contabili per un periodo superiore ad un decennio dall´ultima registrazione;

RITENUTO pertanto che anche la richiesta relativa alla movimentazione contabile del conto corrente debba essere dichiarata inammissibile avendo trovato accoglimento prima della proposizione del ricorso;

RITENUTO, pertanto, che, in ragione dell´inammissibilità del ricorso, sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso inammissibile;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 23 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia